Sentenza n. 1185/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione ex art. 17, co. 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del 13 novembre 2025, pubblicato in pari data sulla piattaforma telematica, con cui Invitalia ha aggiudicato alla società EMZ - tecnologie ambientali s.r.l. il lotto 5 Calabria - CIG: B76197736E della gara aperta per la conclusione di Accordi quadro, con più operatori economici, suddivisa in n. 6 lotti, avente ad oggetto l'affidamento di forniture per la realizzazione degli interventi afferenti alla linea di intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 28 settembre 2021, n. 396 e della relativa comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023; - della relazione del RUP prot. n. 0372668 del 12 novembre 2025 e dei relativi allegati 1 e 2, di cui al lotto 5 - Calabria - CIG: B76197736E, contenente gli esiti della procedura di gara; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato tra cui: a) gli atti di approvazione degli atti di gara, non conosciuti; b) gli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, non conosciuti; c) i verbali di gara nella parte di interesse: n. 1 del 29 luglio 2005, n. 2 del 5 agosto 2025, n. 3 dell'8 agosto 2025, n. 4 del 9 settembre 2025, n. 5 del 16 settembre 2025 e n. 6 del 16 settembre 2025; - dell'eventuale verbale e/o provvedimento di consegna e/o esecuzione dell'appalto frattanto emesso, non conosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, nonché dell'eventuale contratto d'appalto/accordo quadro frattanto eventualmente sottoscritto. - del provvedimento, anche implicito, di ammissione alla gara della controinteressata e, dunque, conseguentemente per l'accertamento della sua esclusione per assenza di requisito di esecuzione, qualora ritenuto elemento essenziale dell'offerta; e per la declaratoria di decadenza dall'aggiudicazione in ragione dell'impossibilità di stipulare il contratto stante l'assenza di requisito di esecuzione; nonché per declaratoria di inefficacia del contratto/accordo quadro eventualmente stipulato nelle more del giudizio; con condanna dell'amministrazione resistente ad aggiudicare la gara alla ricorrente e con subentro della stessa nel contratto d'appalto/accordo quadro di cui se ne dichiara la disponibilità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 5 Calabria di una gara aperta per la conclusione di accordi quadro, nonché gli atti presupposti e consequenziali, con domanda di esclusione dell’aggiudicataria, declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e subentro
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riassunto davanti al TAR Calabria il giudizio originariamente proposto davanti al TAR Lazio, che aveva dichiarato la propria incompetenza. Nel merito ha contestato l’aggiudicazione del lotto 5 Calabria disposta da Invitalia in favore di un’altra impresa, deducendo la violazione degli artt. 100 e 113 del d.lgs. 36/2023 e del disciplinare di gara in materia di requisiti di esecuzione; l’assenza delle condizioni per la stipula del contratto; l’inattendibilità e la non serietà dell’offerta dell’aggiudicataria; la violazione della par condicio e dell’onere dichiarativo previsto dalla lex specialis; la violazione del principio di autovincolo; il difetto della capacità operativa necessaria. Ha inoltre censurato la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, deducendo errore, travisamento, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione della lex specialis con riferimento al punto C della Tabella 18 del disciplinare e violazione dei criteri relativi alle premialità per migliorie effettivamente efficaci. Invitalia e l’aggiudicataria hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione dell’originario ricorso a Invitalia, essendo stato notificato via PEC a un indirizzo riferibile a un soggetto giuridico diverso e privo di collegamento con la stazione appaltante.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di rito e l’ha accolta, senza esaminare i motivi di merito. La notificazione dell’originario ricorso è stata effettuata a un indirizzo PEC riferibile a un soggetto giuridico diverso da Invitalia e privo di qualsiasi collegamento con quest’ultima. Richiamando i principi della Cassazione, il Collegio ha distinto la nullità dall’inesistenza della notificazione: la nullità ricorre quando vi sia un collegamento con il destinatario e può essere sanata per costituzione, raggiungimento dello scopo o rinnovazione; l’inesistenza ricorre invece quando l’attività notificatoria sia priva degli elementi essenziali, tra cui la consegna a un soggetto estraneo al processo. Nel caso concreto, l’assoluta mancanza di collegamento tra il destinatario della PEC e l’amministrazione resistente ha determinato l’inesistenza della notifica. Tale vizio non è sanabile né mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., né mediante costituzione in giudizio della parte interessata. Poiché il ricorso non è stato tempestivamente notificato all’amministrazione che aveva emanato l’atto impugnato, è stata applicata la sanzione di inammissibilità prevista dall’art. 41, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
entro il termine previsto dalla legge
Quando è proposta una domanda di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emanato l’atto impugnato entro il termine previsto dalla legge.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla rinnovazione della notificazione; il TAR afferma che essa non può sanare l’inesistenza della notificazione originaria.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di partecipazione o di esecuzione; il giudice non esamina il motivo per la definizione in rito.
art. 113 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di esecuzione; il giudice non esamina il motivo per la definizione in rito.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso amministrativo è inesistente, e non semplicemente nulla, quando venga effettuata a un indirizzo riferibile a un soggetto giuridico completamente estraneo al destinatario effettivo e privo di qualsiasi collegamento con quest’ultimo.
- L’inesistenza della notificazione, diversamente dalla nullità, non è sanabile né mediante la costituzione in giudizio dell’amministrazione interessata né mediante la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
- La notificazione del ricorso di annullamento alla pubblica amministrazione che ha emanato l’atto impugnato deve essere effettuata entro il termine previsto dalla legge a pena di decadenza; l’inesistenza della notificazione determina l’inammissibilità del ricorso.
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