Parere del Garante n. 496 del 03/07/2026
Parere su istanza di accesso civico - 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il riesame presentato contro il diniego parziale di un accesso civico generalizzato avente a oggetto l’elenco delle autorizzazioni NCC attive rilasciate dal Comune di Luisago, con dati identificativi e di contatto dei titolari. Richiamando il regime speciale di conoscibilità previsto per il RENT dal d.m. n. 203/2024 e dall’art. 10-bis, comma 3, d.l. n. 135/2018, l’Autorità conferma che l’accesso ai dati ulteriori richiesti va escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013. Il parere evidenzia inoltre il rischio di duplicazione e riutilizzo non autorizzato di dati personali, la sproporzione dell’ostensione rispetto alle finalità dell’accesso civico e l’assenza di elementi che giustifichino la conoscenza generalizzata di recapiti e sedi, specie per ditte individuali.
Parere su richiesta di riesame di un diniego parziale a un accesso civico generalizzato del Comune di Luisago relativo alle autorizzazioni NCC attive
Parere su accesso civico generalizzato relativo alle autorizzazioni NCC del Comune di Luisago
Il Garante è stato chiamato a rendere il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 nell’ambito del riesame di un diniego parziale opposto dal Comune di Luisago a una richiesta di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava l’elenco delle autorizzazioni NCC attive e diversi dati aggiuntivi relativi ai titolari, tra cui denominazione, natura giuridica, sede, PEC e recapiti professionali.
Oggetto della richiesta e esito del primo riscontro amministrativo
La società richiedente ha dichiarato di voler svolgere un’analisi dell’assetto autorizzativo nel settore del trasporto pubblico non di linea. Il Comune ha messo a disposizione solo il numero e la data delle autorizzazioni, negando l’ostensione degli ulteriori dati richiesti. L’istante ha contestato il diniego parziale e ha proposto richiesta di riesame.
Quadro normativo richiamato dal Garante
L’Autorità richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, che riconosce l’accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nonché l’art. 5-bis, che prevede limiti ed esclusioni per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. In particolare, viene ricordato che l’accesso è escluso nei casi in cui sia subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, e che può essere rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Sono richiamati anche i principi del GDPR di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c).
Dati personali e accesso civico
Il Garante ribadisce che i dati relativi a persone giuridiche, enti o associazioni non rientrano nella nozione di dato personale, mentre le informazioni riferite a imprese individuali possono costituire dati personali se consentono l’identificazione di una persona fisica. Viene inoltre sottolineato che i dati ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili da chiunque, con un regime di pubblicità più ampio rispetto all’accesso documentale, circostanza che incide sulla valutazione del pregiudizio per gli interessati.
Regime speciale di conoscibilità nel RENT
Il punto centrale del parere è il richiamo al regime speciale previsto per il Registro elettronico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e autorizzazione NCC (RENT), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018 e disciplinato dal d.m. n. 203 del 2 luglio 2024. Tale decreto individua in modo tassativo i dati accessibili e i soggetti legittimati alla consultazione. Per le autorizzazioni NCC, il Garante evidenzia che sono conoscibili solo alcune informazioni espressamente elencate dal decreto, tra cui denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante o titolare, sede legale dell’impresa con esclusione della sede legale per le ditte individuali, Comune rilasciante e altri dati tecnici relativi ai veicoli o natanti. Ne deriva che l’accesso civico non può ampliare tale perimetro.
Rilievo dell’assenza di novità rispetto a precedenti casi
Il provvedimento osserva che la fattispecie è identica ad altri casi già esaminati dal Garante, sia quanto all’oggetto della richiesta sia quanto al soggetto istante. Per questa ragione l’Autorità conferma le valutazioni espresse nei precedenti pareri, richiamando espressamente i relativi provvedimenti.
Valutazione del concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali
Secondo il Garante, l’ostensione delle informazioni ulteriori richieste, in particolare sede operativa, PEC e recapiti telefonici o e-mail, sarebbe sproporzionata e non necessaria rispetto alle finalità dell’accesso civico, che servono a favorire forme diffuse di controllo sull’azione amministrativa e la partecipazione al dibattito pubblico. La divulgazione a soggetti terzi estranei determinerebbe un’interferenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati e un possibile pregiudizio alla tutela dei dati personali.
Esclusione dell’accesso e conclusioni
Il Garante conclude che l’accesso civico alle informazioni ulteriori richieste dalla società deve essere escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, perché la disciplina speciale del RENT ne limita l’accessibilità. Il parere è quindi favorevole al mantenimento del diniego parziale opposto dal Comune. Resta ferma, per i dati non personali, la valutazione dell’amministrazione su eventuali altri limiti all’accesso civico, inclusi quelli relativi agli interessi economici e commerciali, che non sono oggetto di sindacato da parte del Garante.
Punti principali
Oggetto dell’istanza e del riesame
Una società ha chiesto al Comune di Luisago l’accesso civico generalizzato all’elenco completo delle autorizzazioni NCC attualmente attive, con indicazione di numero, stato, data di rilascio, denominazione o nome dell’autorizzato, natura giuridica, sede, PEC e ulteriori recapiti professionali. L’amministrazione ha rilasciato solo numero e data delle autorizzazioni, negando gli altri dati; la società ha quindi chiesto il riesame.
Quadro normativo applicato
Il Garante richiama l’art. 5, commi 2, 3 e 7, e l’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy e gli artt. 4, 5 e 6 del GDPR. Ribadisce che l’accesso civico generalizzato è escluso quando l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni, modalità o limiti, e che il trattamento dei dati deve rispettare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione.
Regime speciale dei dati NCC nel RENT
La disciplina di settore prevede il registro elettronico nazionale RENT presso il MIT, istituito dall’art. 10-bis, comma 3, d.l. n. 135/2018 e regolato dal d.m. n. 203/2024. Tale decreto individua i dati consultabili e i soggetti legittimati all’accesso, prevedendo un regime di conoscibilità speciale non derogabile dalla disciplina sull’accesso civico generalizzato. Per le autorizzazioni NCC sono consultabili solo i dati espressamente indicati dal decreto, non ulteriori informazioni come PEC, recapiti o, per le ditte individuali, la sede legale.
Valutazione sulla tutela dei dati personali
Il Garante osserva che la divulgazione a chiunque dei dati richiesti, in particolare sede operativa, PEC e recapiti telefonici o email comunicati al Comune, può determinare un pregiudizio concreto per la protezione dei dati personali dei controinteressati. La conoscibilità generalizzata appare sproporzionata rispetto alle finalità dell’accesso civico, che è volto a favorire controllo diffuso e partecipazione al dibattito pubblico, non a consentire una duplicazione di informazioni di una banca dati pubblica da parte di soggetti privati.
Esito del parere
Il parere è sostanzialmente favorevole al mantenimento del diniego parziale: l’accesso civico alle informazioni ulteriori richieste deve essere escluso. Restano fuori dal perimetro del parere le valutazioni su eventuali limiti ulteriori riferiti a dati non personali, come gli interessi economici e commerciali, che competono all’amministrazione.
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