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Parere

Parere del Garante n. 497 del 03/07/2026

Parere su istanza di accesso civico - 3 luglio 2026

Garante Privacy497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il riesame proposto dal RPCT del Comune di Buglio in Monte su un diniego parziale di accesso civico generalizzato relativo all’elenco delle autorizzazioni NCC attive. Il parere conferma l’orientamento già espresso in casi identici: l’ostensione dei dati richiesti, oltre a coinvolgere dati personali di persone fisiche o ditte individuali, è impedita dallo speciale regime di conoscibilità previsto per il RENT dal d.m. n. 203/2024, attuativo dell’art. 10-bis, comma 3, d.l. n. 135/2018. Il Garante ritiene quindi che l’accesso civico debba essere escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 per i dati coperti da tale disciplina speciale, e comunque che la diffusione di ulteriori informazioni non previste dal legislatore comporterebbe un trattamento sproporzionato e potenzialmente illecito di dati personali.

Parere sull’accesso civico generalizzato a dati sulle autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Buglio in Monte

Parere sull’accesso civico a dati sulle autorizzazioni NCC

Il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Buglio in Monte relativa al riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive e una serie di dati ulteriori relativi ai titolari delle autorizzazioni.

Contesto fattuale dell’istanza

Una società aveva chiesto, nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, non solo il numero e la data delle autorizzazioni, ma anche dati identificativi e di contatto dei soggetti autorizzati: denominazione o nome e cognome, natura giuridica, sede legale e/o operativa, indirizzo PEC e ulteriori recapiti professionali. L’amministrazione comunale aveva rilasciato solo le informazioni minime su numero e data, negando l’accesso al resto e richiamando precedenti orientamenti del Garante. La società aveva quindi insistito con una domanda di riesame.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, che riconosce il diritto di accesso civico generalizzato nei limiti dell’art. 5-bis. In particolare, rilevano:

  • l’art. 5-bis, comma 3, che esclude l’accesso quando esso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti;
  • l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando l’ostensione comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
  • gli artt. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione.

Il parere ricorda inoltre che i dati e documenti ottenuti con accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili da chiunque ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, con conseguente necessità di una valutazione particolarmente rigorosa del pregiudizio per gli interessati.

La disciplina speciale del RENT

Il punto centrale del parere è la presenza di una disciplina speciale per le informazioni sulle autorizzazioni NCC. Il legislatore ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), previsto dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018, e successivamente regolato dal d.m. n. 203 del 2 luglio 2024.

Tale decreto disciplina:

  • la tipologia dei dati contenuti nel registro, richiamata nell’allegato A;
  • il regime di accessibilità di tali dati;
  • le modalità di accesso e di funzionamento del registro.

Il Garante evidenzia che la disciplina ministeriale individua in modo tassativo i dati consultabili e i soggetti legittimati all’accesso. Per le autorizzazioni NCC risultano consultabili, tra gli altri, denominazione, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante o titolare dell’impresa, sede legale dell’impresa con limitazioni per le ditte individuali, Comune rilasciante l’autorizzazione e ulteriori dati tecnici espressamente previsti.

Perché l’accesso civico è escluso

Secondo il Garante, la presenza di una disciplina speciale comporta l’applicazione dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013: l’accesso civico deve essere escluso quando l’ordinamento prevede condizioni o limiti specifici alla conoscibilità dei dati. In questa prospettiva, l’accesso civico non può essere usato per ampliare il perimetro di conoscibilità già definito dal d.m. n. 203/2024.

Il parere sottolinea che concedere l’istanza significherebbe duplicare, in favore di un soggetto privato, informazioni contenute in una banca dati nazionale pubblica, aggirando il regime legale di consultazione e le misure di sicurezza adottate dal Ministero ai sensi dell’art. 32 GDPR.

Dati ulteriori non previsti dalla disciplina speciale

Particolare rilievo viene attribuito al fatto che l’istanza chiedeva anche dati non contemplati dal decreto ministeriale, come:

  • sede operativa;
  • indirizzo PEC;
  • recapiti telefonici;
  • indirizzi email comunicati al Comune per il rilascio dell’autorizzazione.

Per il Garante, l’ostensione di queste informazioni determinerebbe un trattamento ulteriore non previsto dal legislatore, esponendo i soggetti interessati a possibili usi impropri e a riutilizzi incompatibili con le finalità originarie di raccolta, in contrasto con l’art. 6, par. 4, GDPR.

Valutazione del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali

Il Garante osserva che, nel caso concreto, non emergono elementi idonei a dimostrare che la conoscenza generalizzata dei dati richiesti sia strumentale alle finalità dell’accesso civico, cioè al controllo diffuso sull’azione amministrativa e alla partecipazione al dibattito pubblico. Al contrario, la divulgazione di informazioni così dettagliate su persone fisiche o ditte individuali comporterebbe una interferenza ingiustificata e sproporzionata nella loro sfera privata.

Viene richiamata anche la circostanza che la società istante abbia presentato richieste analoghe in modo sistematico ad altri enti locali, elemento che rafforza il rischio di una utilizzazione distorta dell’istituto dell’accesso civico rispetto alle sue finalità.

Dati non personali e limiti residui

Il parere precisa che i dati riferiti a persone giuridiche, società o associazioni non rientrano nella nozione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Per tali informazioni, la valutazione resta affidata all’amministrazione con riguardo agli altri eventuali limiti all’accesso civico, inclusi quelli previsti per la tutela degli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, profilo che il Garante non sindaca in questo parere.

Conclusione

Il parere è negativo rispetto all’ostensione dei dati personali richiesti nell’ambito dell’accesso civico generalizzato. Il Garante conferma il proprio orientamento già espresso in precedenti pareri su casi identici e ritiene che, per i dati coperti dalla disciplina speciale del RENT o comunque idonei a identificare persone fisiche o ditte individuali, l’accesso debba essere escluso o comunque limitato per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Punti principali

Oggetto del quesito e richiesta di accesso

Il RPCT del Comune ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, nel procedimento di riesame di un diniego parziale a una richiesta di accesso civico generalizzato. La società richiedente domandava l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive, con ulteriori dati identificativi e di contatto dei soggetti autorizzati, chiedendo in subordine l’ostensione parziale dei dati non oscurabili.

Quadro normativo e limiti all’accesso civico

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e i limiti dell’art. 5-bis, in particolare il comma 3, per i casi in cui l’accesso sia subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni, modalità o limiti, e il comma 2, lett. a), per il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati dell’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.

Speciale disciplina del RENT e dati accessibili

Il parere evidenzia che per le autorizzazioni NCC esiste un regime speciale di pubblicità e consultazione tramite il Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 10-bis, comma 3, d.l. n. 135/2018 e disciplinato dal d.m. n. 203/2024. Tale normativa individua i dati consultabili e i soggetti legittimati all’accesso, tra cui, per le autorizzazioni NCC, denominazione, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante o titolare, sede legale dell’impresa salvo eccezioni per le ditte individuali, Comune rilasciante e altri dati tecnici. Questo regime non è derogabile tramite accesso civico generalizzato.

Rischi di duplicazione e trattamento ulteriore dei dati

L’ostensione richiesta avrebbe comportato una duplicazione delle informazioni presenti nel RENT da parte di un soggetto privato, con possibile aggiramento delle regole di accesso e delle misure di sicurezza adottate dal Ministero ai sensi dell’art. 32 GDPR. Inoltre, la richiesta includeva dati ulteriori non previsti dalla disciplina speciale, come sede operativa, PEC e recapiti telefonici o email comunicati al Comune, con rischio di usi impropri, riutilizzo e trattamento ulteriore per finalità non compatibili, in contrasto anche con l’art. 6, par. 4, GDPR.

Valutazione sul pregiudizio concreto e conclusione

Il Garante ritiene che la divulgazione generalizzata dei dati richiesti non sia strumentale alle finalità dell’accesso civico, cioè al controllo diffuso sull’azione amministrativa e alla partecipazione al dibattito pubblico, e determini invece un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati. Il parere è quindi sostanzialmente negativo rispetto all’accesso ai dati personali richiesti, mentre resta fermo che i dati riferiti a persone giuridiche, società o associazioni non sono dati personali e potranno essere valutati dall’amministrazione solo rispetto ad altri eventuali limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionetrasporto pubblico non di lineabasi giuridiche del trattamentominimizzazione dei dati

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