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Circolare

Circolare numero 149 del 6-9-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le proroghe dell'indennità di mobilità previste per il 2002 dal D.L. n. 108/2002 convertito nella L. n. 172/2002, nonché dai decreti interministeriali n. 31034/2002 e n. 31058/2002 e dal D.M. n. 31009/2002. Vengono indicati destinatari, durata, limiti massimi, riduzioni del trattamento, obblighi di partecipazione a formazione o ricollocazione, effetti su contribuzione e pensione, modalità operative per il pagamento e le relative istruzioni contabili con nuove voci di bilancio.

Proroghe dell'indennità di mobilità per il 2002 e istruzioni contabili

Proroghe dell'indennità di mobilità per il 2002 e istruzioni contabili

La circolare disciplina una serie di proroghe dell'indennità di mobilità disposte per il 2002 e coordina le relative istruzioni operative e contabili. Il provvedimento si fonda principalmente sul D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, nonché sui decreti interministeriali n. 31034/2002 e n. 31058/2002 e sul D.M. n. 31009/2002.

Ambito normativo e finalità

La circolare precisa che le nuove disposizioni intervengono in situazioni di crisi aziendale e riguardano proroghe di trattamenti di mobilità, integrazione salariale straordinaria e disoccupazione speciale. L'obiettivo è sostenere i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, ridimensionamento o cessazione di attività, in alcuni casi con collegamento a percorsi di ricollocazione e formazione professionale.

Settore petrolifero e petrolchimico

Per il settore petrolifero e petrolchimico, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 108/2002 riconosce una proroga dell'indennità di mobilità ai lavoratori dipendenti da aziende già operanti in aree con strumenti di programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese con organico di almeno 300 lavoratori.

I destinatari sono individuati nei lavoratori ultracinquantenni, entro il limite massimo di 630 unità, che hanno prestato attività presso gli stabilimenti di Gela, Milazzo e Priolo e siano stati collocati in mobilità e licenziati, o siano destinati a esserlo, a seguito di processi di ridimensionamento degli appalti nel periodo 29 marzo 2001 - 31 dicembre 2003. Per tali lavoratori la durata dell'indennità è fissata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 223/1991, in 48 mesi.

La proroga può essere corrisposta:

  • per un massimo di 36 mesi;
  • comunque non oltre il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

La circolare conferma che, ai fini del diritto alla pensione, restano validi i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, i requisiti di anzianità aziendale e di durata della mobilità si considerano acquisiti anche con riferimento al lavoro svolto presso imprese dello stesso settore, quando vi sia stato passaggio diretto da un'impresa all'altra.

La misura della proroga è ridotta del 20% rispetto all'importo già decurtato al termine del primo anno di fruizione; la riduzione è effettuata automaticamente tramite procedura informatizzata.

Settore tessile

Per il settore tessile, l'articolo 1, comma 2, prevede una proroga per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore e ubicate nei territori dell'Obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, che abbiano fruito, dal giugno 1996, del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996.

I destinatari sono lavoratori ultracinquantenni, entro il limite massimo di 120 unità, collocati in mobilità e licenziati o da licenziare tra il 1 giugno 2002 e il 31 maggio 2003, per i quali l'indennità sia stata determinata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 223/1991, in 48 mesi.

La proroga è riconosciuta:

  • fino a 48 mesi;
  • comunque non oltre il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

Anche in questo caso la misura del trattamento nel periodo di proroga è ridotta del 20% rispetto all'importo già decurtato dopo il primo anno.

Formazione, ricollocazione e decadenza

L'articolo 1, comma 4, stabilisce che ai lavoratori interessati dalle proroghe di cui ai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a corsi di formazione o ad altre iniziative decise dai centri per l'impiego, finalizzate alla ricollocazione occupazionale.

Le sedi devono verificare l'effettivo impegno dei lavoratori in tali attività, poiché la mancata partecipazione ingiustificata comporta la decadenza dal diritto alla proroga.

Settore sanità privata

L'articolo 1, comma 5, riguarda i lavoratori della sanità privata operanti in aziende con organico superiore a 1.500 unità lavorative, assoggettate ad amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio d'impresa e ubicate nelle aree individuate dagli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, per i quali sia scaduto entro il 14 maggio 2002 il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

Ai lavoratori della società Case di cura riunite di Bari, nel limite massimo di 1.800 unità, spetta per 24 mesi, a decorrere dal 14 maggio 2002, un trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, indicato in 881,14 euro.

Per i periodi di fruizione:

  • deve essere accreditata la contribuzione figurativa;
  • spetta l'assegno per il nucleo familiare, secondo la disciplina vigente.

Formazione professionale e anticipo del trattamento nella sanità privata

L'articolo 1, comma 6, prevede che i lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5 debbano frequentare corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dagli enti locali competenti, utili sia all'aggiornamento professionale sia alla ricollocazione.

La mancata partecipazione ingiustificata determina la decadenza dal diritto al trattamento.

Sono esentati dall'obbligo formativo i lavoratori che maturino il diritto a pensione entro i 24 mesi di fruizione.

Il comma 8 consente ai lavoratori che intendano avviare un'attività autonoma o associarsi in cooperativa di ottenere l'anticipazione del trattamento nella misura non ancora fruita al momento della domanda, secondo il regolamento ministeriale n. 142 del 17 febbraio 1993. Le somme anticipate sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa sul lavoro autonomo. La circolare richiama, per le modalità applicative, le precedenti circolari n. 124/1993, n. 74/1994, n. 70/1996 e n. 32/2000.

Disposizioni in materia di contribuzione

Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che le aziende dei settori petrolifero/petrolchimico e tessile debbano versare, al momento del pagamento delle somme previste dall'art. 5, comma 4, della L. n. 223/1991, una somma aggiuntiva pari a sei mensilità di indennità di mobilità spettante ai singoli lavoratori.

A tale importo si aggiunge una somma corrispondente alla contribuzione figurativa relativa a sei mesi, calcolata applicando l'aliquota del 32,70% sulla retribuzione di riferimento. Le modalità di versamento saranno disciplinate con successiva circolare.

Disposizioni in materia di pensioni

Per i lavoratori dei settori di cui alle lettere A) e B), la durata della mobilità è prorogata non oltre il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, con mantenimento dei requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Per la pensione di anzianità, la circolare indica i requisiti applicabili nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti:

  • 35 anni di assicurazione e contribuzione e compimento del 55° anno di età per lavoratori precoci o operai;
  • compimento del 57° anno di età;
  • oppure 37 anni di assicurazione e contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica.

Per le gestioni dei lavoratori autonomi, è possibile il conseguimento della pensione con il cumulo della contribuzione pregressa secondo i requisiti previsti dalle gestioni stesse:

  • 58 anni di età e 35 anni di contributi;
  • oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età.

Per la pensione di vecchiaia, i lavoratori interessati maturano il diritto con 20 anni di assicurazione e contribuzione al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno per le donne, salve le deroghe del D.Lgs. n. 503/1992.

Decreto interministeriale n. 31034/2002: centrali elettriche del SULCIS

Il D.I. n. 31034 del 10 maggio 2002 proroga fino al 31 dicembre 2002 i trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale in favore di un massimo di 190 lavoratori licenziati da imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella costruzione delle centrali elettriche del SULCIS.

La proroga è adottata in attuazione dell'art. 52, comma 46, della L. n. 448/2001, sulla base degli impegni assunti da ENEL Produzione per la ripresa dell'attività finalizzata al reimpiego dei lavoratori. La misura del trattamento per il periodo di proroga è ridotta del 20% e, per il 2002, deve essere corrisposta nella misura in pagamento al 31 dicembre 2001.

Il decreto fissa un limite di spesa pari a 2.826.052,15 euro e impone all'Istituto il controllo dei flussi di spesa e la relativa comunicazione ai Ministeri competenti. Le sedi interessate devono disporre il pagamento utilizzando il codice di intervento 004.

Decreto interministeriale n. 31058/2002: NUOVA Cartiera di Arbatax, Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS

Il D.I. n. 31058 del 24 maggio 2002 proroga fino al 31 dicembre 2002 l'indennità di mobilità per un massimo di 133 lavoratori già licenziati dalle società NUOVA Cartiera di ARBATAX, ARBATAX 2000 e Calzaturificio ICS.

La proroga è concessa in ragione delle nuove attività imprenditoriali sorte sul territorio e finalizzate al reimpiego dei lavoratori interessati. Anche qui la prestazione è ridotta del 20% e, per il 2002, va corrisposta nella misura in pagamento al 31 dicembre 2001.

Il limite di spesa è fissato in 1.978.236,51 euro e l'Istituto deve monitorare i flussi di spesa e informare i Ministeri competenti. Il pagamento va disposto dalle sedi utilizzando il codice di intervento 007.

Decreto ministeriale n. 31009/2002: Consorzi agrari

Il D.M. n. 31009 del 7 maggio 2002, emanato alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 2247/2001, proroga l'indennità di mobilità fino e non oltre il 31 dicembre 2001 per gli ex dipendenti dei Consorzi agrari che fossero dipendenti alla data del 1° gennaio 1997, successivamente collocati in mobilità e già beneficiari dell'indennità per il periodo massimo spettante ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della L. n. 223/1991.

Per accedere alla proroga è necessario presentare apposita istanza entro l'11 settembre 2002 presso la Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Area Disoccupazione e Mobilità, in Roma. La liquidazione avviene seguendo l'ordine cronologico delle domande, previa specifica autorizzazione della Direzione centrale.

Il limite di spesa è pari a 30 miliardi di lire e il pagamento deve essere effettuato utilizzando il codice di intervento 015.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la contabilizzazione del trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità destinato ai lavoratori della sanità privata, e dei relativi assegni per il nucleo familiare, vengono istituiti i seguenti conti:

  • GAU 30/29: imputazione dell'indennità;
  • GAT 30/52: imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi.

In caso di anticipazione dell'indennità ai sensi del comma 8:

  • le somme corrisposte sono imputate al conto GAU 30/39;
  • il debito verso i beneficiari, comprensivo di indennità anticipata e assegni familiari, è rilevato al conto GPA 10/52;
  • al pagamento, gli importi sono registrati nella sezione DARE del medesimo conto.

Gli eventuali recuperi per prestazioni indebite sono imputati al conto GAU 24/49. Le somme non riscosse dai beneficiari vanno evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31, al codice di bilancio 54.

L'allegato riporta la variazione al piano dei conti con l'istituzione di quattro nuovi conti: GAT 30/52, GAU 24/49, GAU 30/29 e GAU 30/39.

Punti principali

Proroghe per settore petrolifero e petrolchimico

Per i lavoratori ultracinquantenni, fino a 630 unità, licenziati o da licenziare tra il 29 marzo 2001 e il 31 dicembre 2003 da imprese appaltatrici presso unità produttive del settore petrolifero e petrolchimico di Gela, Milazzo e Priolo, è riconosciuta una proroga dell'indennità di mobilità fino a 36 mesi, comunque non oltre il diritto a pensione. La misura è ridotta del 20% rispetto a quella già decurtata al termine del primo anno di fruizione.

Proroghe per settore tessile

Per i lavoratori ultracinquantenni, fino a 120 unità, dipendenti da aziende del settore tessile ubicate in territori Obiettivo 1 e già interessati da CIGS per ristrutturazione aziendale, è prevista una proroga dell'indennità di mobilità fino a 48 mesi. La decorrenza riguarda i lavoratori collocati in mobilità e licenziati o da licenziare dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003, con riduzione del 20% della prestazione nel periodo di proroga.

Obblighi di formazione e decadenza

Per i lavoratori dei commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a corsi di formazione o ad iniziative dei centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione. Le sedi devono verificare l'effettiva partecipazione, poiché la mancata partecipazione ingiustificata comporta la decadenza dal diritto alla proroga.

Settore sanità privata e anticipo dell'indennità

Ai lavoratori della sanità privata, fino a 1.800 unità della società Case di cura riunite di Bari, spetta per 24 mesi un trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, cioè dell'importo di 881,14 euro, con decorrenza dal 14 maggio 2002. Per i periodi di fruizione spetta la contribuzione figurativa e l'assegno per il nucleo familiare; è inoltre prevista la possibilità di anticipazione per avvio di attività autonoma o associazione in cooperativa, secondo il regolamento n. 142/1993.

Contribuzione, pensioni e istruzioni contabili

Per i settori petrolifero/petrolchimico e tessile le aziende devono versare una somma aggiuntiva pari a sei mensilità di indennità e la relativa contribuzione figurativa, con aliquota del 32,70%. La circolare chiarisce anche i requisiti pensionistici applicabili ai lavoratori interessati e, sul piano contabile, istituisce nuovi conti per la rilevazione delle prestazioni, degli assegni familiari, degli anticipi e dei recuperi indebiti.

Decreti speciali SULCIS, ARBATAX e Consorzi agrari

Il D.I. n. 31034/2002 proroga fino al 31 dicembre 2002 mobilità e disoccupazione speciale per un massimo di 190 lavoratori delle imprese impegnate nella costruzione delle centrali elettriche del SULCIS, con spesa massima e codice intervento dedicato. Il D.I. n. 31058/2002 proroga fino al 31 dicembre 2002 la mobilità per 133 lavoratori di NUOVA Cartiera di ARBATAX, ARBATAX 2000 e Calzaturificio ICS. Il D.M. n. 31009/2002 proroga fino al 31 dicembre 2001 la mobilità per gli ex dipendenti dei Consorzi agrari, su domanda entro l'11 settembre 2002 e con autorizzazione centrale preventiva.

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