Circolare numero 147 del 28-8-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sulla compilazione del modello 770/2002 Semplificato per l’anno 2001, con particolare attenzione alla parte C relativa ai dati previdenziali, assistenziali e assicurativi INPS/INPDAI e alle collaborazioni coordinate e continuative. Vengono richiamati i soggetti obbligati, le modalità esclusivamente telematiche e il termine di presentazione differito al 30 settembre 2002. Sono inoltre illustrate le principali novità del tracciato, i nuovi codici e le istruzioni per casi particolari come lavoratori interinali, emersione del sommerso, congedi parentali e assistenza a figli con handicap grave.
Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2002 Semplificato, parte C, con integrazioni alle istruzioni del provvedimento del 21 dicembre 2001
Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2002 Semplificato
La circolare fornisce integrazioni operative alle istruzioni del modello 770/2002 Semplificato, con focus sulla parte C dedicata ai dati previdenziali, assistenziali e assicurativi di interesse INPS e sulle collaborazioni coordinate e continuative. Vengono richiamati il perimetro dei soggetti obbligati, le modalità di presentazione e le principali novità del tracciato per l’anno d’imposta 2001.
Quadro normativo e oggetto della comunicazione
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2001 è stato approvato il modello 770/2002 Semplificato, relativo al 2001, con istruzioni per la compilazione. Il modello è destinato ai sostituti d’imposta che nel 2001 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL, oltre ai dati dell’assistenza fiscale prestata.
La circolare evidenzia che, per effetto delle modifiche al DPR 322/1998 introdotte dal DPR 435/2001, la dichiarazione dei sostituti d’imposta è stata suddivisa in due dichiarazioni distinte: Mod. 770 Semplificato e Mod. 770 Ordinario.
Soggetti obbligati, forma e termine di presentazione
Sono tenuti alla presentazione del Mod. 770/2002 Semplificato i soggetti che nel 2001 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR 600/1973, e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti previdenziali indicati, nonché premi assicurativi dovuti all’INAIL.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. La presentazione si considera effettuata nel giorno della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Non è ammessa la presentazione tramite banche convenzionate o uffici postali, né la spedizione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente per i soggetti momentaneamente all’estero.
Il termine per la presentazione è stato differito al 30 settembre 2002 dall’art. 2 del DPCM 9 maggio 2002.
Struttura del modello e criteri di compilazione
La dichiarazione comprende i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, quelli relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati dei versamenti e dell’utilizzo dei crediti.
Il modello può essere compilato indifferentemente in euro o in lire: sono previste due versioni grafiche, una azzurra per l’euro e una verde per la lira. Gli importi dei dati contributivi devono essere arrotondati all’unità di euro oppure, se espressi in lire, alle migliaia di lire. Nelle due versioni non compaiono i decimali "00" o "000".
Parte A: dati del percipiente
Nella parte A devono essere indicati i dati identificativi del dipendente, pensionato o altro percettore delle somme nei punti da 1 a 11. Ogni comunicazione riferita al singolo percettore deve essere contraddistinta da un numero progressivo diverso e dal codice fiscale del dichiarante.
Il codice fiscale del sostituto d’imposta va indicato solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie e successioni. Devono inoltre essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente, compreso il domicilio fiscale al 31 dicembre 2001 o, se anteriore, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La circolare ricorda che le variazioni di domicilio fiscale producono effetti dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Parte C: novità del tracciato e struttura generale
Le informazioni di interesse dell’Istituto sono concentrate nella parte A e nella parte C. La parte C presenta significative novità rispetto al modello dell’anno precedente.
In particolare:
- è stata inserita una nuova casella per i congedi parentali ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001, denominata "Congedi art. 42 c.5 D.lgs. 151/01", articolata in Sezione 1 e Sezione 2;
- sono state distinte le caselle relative agli eventi di maternità che danno luogo ad accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva da quelli con accredito su valore retributivo convenzionale;
- è stata introdotta una Sezione 4 per i compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2, comma 26, legge 335/1995.
Riquadro dati previdenziali e assicurativi INPS e INPDAI
Il riquadro "Dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAI" è suddiviso in tre sezioni. Nella Sezione 1, i punti 1, 2 e 3 della qualifica assicurativa devono essere compilati sempre quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS; tali campi non vanno indicati se è compilata la sola Sezione 4.
La circolare precisa inoltre che:
- nella casella IVS deve essere sempre barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS;
- non va barrata per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici ad altri enti, come INPDAI, INPGI, INPDAP o ENPALS;
- nelle aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, la retribuzione da indicare nelle competenze correnti deve essere quella soggetta al versamento IVS;
- per i lavoratori iscritti alla gestione contabile separata dell’ex Fondo elettrici, in caso di periodi di infortunio indennizzati dall’INAIL, nel punto 11 va indicato l’imponibile su cui sono stati versati i contributi ai fini pensionistici, anche se non coincidente con quello delle contribuzioni minori.
Qualifica assicurativa, assicurazioni coperte e altre competenze
Nel punto 1 della qualifica assicurativa è stato introdotto il codice "B" per i lavoratori domestici dipendenti da agenzia di lavoro interinale, mentre il codice "P" comprende, dal 1° gennaio 2001, anche i giornalisti pubblicisti, oltre ai giornalisti professionisti o praticanti.
Nel punto 2, relativo a tempo pieno/tempo parziale, vengono soppressi i codici "L", "N" e "R" per le assunzioni successive al 31 dicembre 2000, poiché è venuta meno la possibilità di usufruire della relativa agevolazione; tali codici restano utilizzabili per le assunzioni intervenute nel 2000 per il triennio di beneficio.
Quanto alle altre competenze, la circolare ribadisce che l’importo del compenso ferie relativo all’anno in cui è stata assolta l’obbligazione contributiva va indicato nel punto 12. Viene richiamato l’esempio delle ferie maturate nel 1999 e non godute, con obbligo contributivo assolto con la retribuzione di luglio 2001, da riportare nel modello riferito ai redditi 2001.
Tipo rapporto: nuovi codici
Il punto 21 "Tipo rapporto" va utilizzato solo per rapporti di lavoro particolari per i quali sono previste agevolazioni contributive o altre fattispecie speciali. Per l’anno 2001 sono stati istituiti i codici:
- 65: lavoratori assunti con Contratto di Formazione con beneficio generalizzato del 25%;
- 66: lavoratori disabili con fiscalizzazione totale ex art. 13, comma 1, lett. a), legge 68/1999;
- 67: lavoratori disabili con fiscalizzazione del 50% ex art. 13, comma 1, lett. b), legge 68/1999;
- 68: lavoratori interinali con riduzione del 50% ex D.lgs. 151/2001;
- 69: lavoratori assunti con Contratto di Formazione secondo le regole del de minimis;
- 70: lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75, legge 388/2000.
Sezione 2: retribuzioni particolari, riallineamento ed emersione del sommerso
Per i lavoratori interessati all’applicazione di contratto di riallineamento, la circolare richiama la possibilità di accreditare contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alla differenza tra la retribuzione prevista dai contratti di riferimento e il minimale di legge. In tale caso:
- al punto 28 va indicato il codice tipo "G";
- ai punti 29 e 30 va indicato il periodo in cui la contribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri;
- al punto 31 va indicata la retribuzione inerente alle giornate di cui al punto successivo;
- al punto 33 va riportato il numero di giornate con retribuzione inferiore ai minimali.
Per la dichiarazione di emersione dell’economia sommersa, disciplinata dalla legge 383/2001, si distinguono:
- emersione parziale, con codice "EG" al punto 28, indicazione dei periodi e delle differenze retributive ai punti 29 e 30, e delle differenze retributive al punto 31;
- emersione totale, con codice "EN" al punto 28, indicazione del periodo ai punti 29 e 30, della retribuzione derivante dall’emersione al punto 31 e del numero di settimane al punto 32.
Sezione 3: accredito figurativo e congedi
I punti da 37 a 52 della Sezione 3 servono a indicare gli elementi utili per l’accredito figurativo di settimane e retribuzioni ai fini pensionistici in caso di malattia, infortunio, malattia ex lege 88/1987, maternità, congedi parentali, riposi e permessi, congedi per malattia del figlio e periodi di integrazione salariale.
Tali campi non devono essere compilati se durante gli eventi al lavoratore è stata corrisposta l’intera retribuzione con versamento della contribuzione relativa.
Congedi ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001
La circolare riepiloga il contenuto della norma che, dal 1° gennaio 2001, riconosce alla lavoratrice madre, in alternativa al padre e, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi, la facoltà di fruire di congedi fino a due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere un familiare con handicap grave ai sensi della legge 104/1992.
Durante il congedo:
- spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione;
- il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
- l’indennità e la contribuzione figurativa spettano entro un importo complessivo massimo di 70 milioni annui per il congedo di durata annuale;
- il congedo fruito alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare complessivamente due anni.
Ai fini della compilazione del modello, i dati vanno indicati nella casella "Congedi art.42 c.5 D.lgs. 151/01", suddivisa in Sett.1 e Sett.2:
- nel punto 50 vanno indicate le settimane intere di calendario senza retribuzione e senza copertura assicurativa obbligatoria, accreditabili figurativamente a richiesta dell’interessato;
- nel punto 51 vanno indicate le settimane con retribuzione e copertura contributiva ridotta, per le quali la retribuzione può essere integrata figurativamente a richiesta dell’interessato.
Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative
La nuova Sezione 4 è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti nel 2001 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, alla luce della qualificazione, dal 1° gennaio 2001, di tali redditi come assimilati al lavoro dipendente.
Per la compilazione si richiede, tra l’altro:
- nel punto 57, la data di inizio del rapporto di collaborazione riferita al periodo di attività cui si riferiscono gli emolumenti corrisposti nel 2001, indipendentemente dalla data originaria di instaurazione del rapporto;
- nel punto 58, la data di cessazione del rapporto, oppure il 31 dicembre 2001 se il rapporto era ancora in essere;
- nel punto 59, il totale dei compensi corrisposti nell’anno, che costituisce l’imponibile nei limiti del massimale contributivo annuo;
- nel punto 60, il totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti;
- nel punto 61, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore, pari alla quota a suo carico;
- nel punto 62, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.
La circolare precisa inoltre che devono considerarsi erogate nel 2001 anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2002 ma relative al 2001.
Committenti non sostituti d’imposta e adempimenti ulteriori
Per i committenti che non sono sostituti d’imposta, le precedenti disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive dei dati del modello 770 si intendono superate per effetto dell’istituzione del modello GLA/D, ora GLA, relativo alla denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai venditori porta a porta. Ne deriva che tali soggetti non devono porre in essere ulteriori adempimenti verso l’Istituto, restando fermo l’obbligo di presentare il predetto modello di denuncia.
Aggiornamento delle posizioni contributive
Per l’aggiornamento delle posizioni contributive, le sedi possono utilizzare anche i modelli O1M/SOST emessi dal software di controllo INPS.
Punti principali
Oggetto, finalità e quadro normativo
La circolare integra le istruzioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2001 che ha approvato il modello 770/2002 Semplificato relativo al 2001. Il modello riguarda le comunicazioni dei sostituti d’imposta sui dati delle certificazioni rilasciate, sull’assistenza fiscale prestata e sui versamenti e compensazioni effettuati, con rilievo anche per contributi previdenziali e assicurativi dovuti a INPS, INPDAP, INPDAI e INAIL.
Soggetti obbligati e modalità di presentazione
Devono presentare il modello i soggetti che nel 2001 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR 600/1973, e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti indicati, nonché premi assicurativi dovuti all’INAIL. La dichiarazione va presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, e si considera presentata nel giorno della trasmissione all’Agenzia delle Entrate. È esclusa la presentazione tramite banche convenzionate, uffici postali o raccomandata per i soggetti all’estero.
Termine di presentazione
Il termine di presentazione del modello 770/2002 Semplificato è differito al 30 settembre 2002, in forza dell’art. 2 del DPCM 9 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2002.
Composizione del modello e criteri di compilazione
Il modello si compone di frontespizio, comunicazioni dei dati delle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati con assistenza fiscale, comunicazioni per lavoro autonomo/provvigioni/redditi diversi e dati dei versamenti e dell’utilizzo dei crediti. Le informazioni di interesse INPS sono concentrate nella parte A e nella parte C. Il modello può essere compilato in euro o in lire, con versioni grafiche distinte; gli importi contributivi vanno arrotondati all’unità di euro oppure alle migliaia di lire, senza riportare i decimali.
Parte A: dati identificativi del percipiente
Nella parte A vanno indicati i dati identificativi del dipendente, pensionato o altro percettore delle somme nei punti da 1 a 11. Ogni comunicazione deve avere un numero progressivo distinto e il codice fiscale del dichiarante; il codice fiscale del sostituto d’imposta va riportato solo in caso di operazioni societarie straordinarie o successioni. Devono essere indicati anche domicilio fiscale al 31 dicembre 2001 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto, tenendo conto che le variazioni di domicilio producono effetti dal sessantesimo giorno successivo.
Parte C: novità del tracciato e sezioni rilevanti
La parte C presenta rilevanti novità rispetto all’anno precedente. È stata inserita una nuova casella per i congedi parentali ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001, denominata "Congedi art. 42 c.5 D.lgs. 151/01", articolata in due sezioni; sono state ridefinite le caselle relative alla maternità con distinzione tra accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva e quello su base convenzionale; è stata inoltre creata una sezione specifica per i compensi delle collaborazioni coordinate e continuative.
Riquadro dati previdenziali e assicurativi INPS e INPDAI
Il riquadro è articolato in tre sezioni. Nella Sezione 1 i punti 1, 2 e 3 della qualifica assicurativa devono essere compilati quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS, salvo il caso in cui sia compilata soltanto la Sezione 4. Vengono introdotti nuovi codici per la qualifica assicurativa e per il tipo rapporto, e vengono chiariti l’uso della casella IVS, il trattamento delle competenze correnti e delle altre competenze, nonché il significato di diversi dati retributivi e contributivi.
Nuovi codici di qualifica assicurativa e tipo rapporto
Nel punto 1 della qualifica assicurativa è inserito il codice "B" per i lavoratori domestici dipendenti da agenzia di lavoro interinale. Il codice "P" comprende, dall’1 gennaio 2001, anche i giornalisti pubblicisti soggetti all’obbligo di iscrizione all’INPGI. Nel punto 2 vengono soppressi i codici "L", "N" e "R" per le assunzioni successive al 31 dicembre 2000, mentre restano utilizzabili per le assunzioni intervenute nel 2000 per il triennio di beneficio. Nel punto 21 "Tipo rapporto" sono istituiti i codici 65, 66, 67, 68, 69 e 70 per specifiche categorie agevolate o escluse da contribuzione IVS.
Sezione 2: retribuzioni particolari, riallineamento ed emersione
Per i lavoratori interessati da contratto di riallineamento, il modello richiede l’indicazione del codice tipo "G" e dei periodi e importi utili a determinare le retribuzioni inferiori ai minimali giornalieri, precisando che per i periodi anteriori all’anno in corso devono essere usati i modelli VIG. Per i lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione ex legge 383/2001 si distinguono emersione parziale ed emersione totale, con codici "EG" ed "EN" e specifiche modalità di indicazione dei periodi, delle differenze retributive e, nel caso di emersione totale, del numero di settimane.
Sezione 3: accredito figurativo, malattia, maternità e congedi
I punti da 37 a 52 sono destinati agli elementi utili per l’accredito figurativo di settimane e retribuzioni ai fini pensionistici in caso di malattia, infortunio, maternità, congedi parentali, riposi e permessi, congedi per malattia del figlio e integrazione salariale. Tali punti non vanno compilati quando al lavoratore è corrisposta l’intera retribuzione e versata la relativa contribuzione. Per i congedi ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001, i punti 50 e 51 distinguono le settimane senza retribuzione e senza copertura obbligatoria da quelle con retribuzione e copertura ridotta, da accreditare o integrare figurativamente su richiesta dell’interessato.
Congedi per figli con handicap grave
La circolare riepiloga il regime introdotto dall’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001, applicabile dal 1° gennaio 2001, che consente alla lavoratrice madre, in alternativa al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, a fratelli o sorelle conviventi, di fruire di congedi fino a due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere un familiare con handicap grave. Durante il congedo spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione e la copertura figurativa, entro un limite massimo annuo di 70 milioni per il congedo annuale.
Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative
La nuova Sezione 4 è riservata ai compensi corrisposti nel 2001 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS. Per la compilazione sono richiesti, tra l’altro, la data di inizio del rapporto rilevante ai fini del compenso, la data di cessazione, il totale dei compensi erogati nell’anno, i contributi dovuti, quelli trattenuti al collaboratore e quelli effettivamente versati dal committente. È precisato che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2002 ma riferite al 2001 si considerano erogate nel 2001.
Committenti non sostituti d’imposta e aggiornamento posizioni
Per i committenti che non sono sostituti d’imposta, le precedenti disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive dei dati del modello 770 sono considerate superate dall’istituzione del modello GLA/D, ora GLA, per la denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai venditori porta a porta. Tali soggetti non devono quindi porre in essere ulteriori adempimenti verso l’Istituto, fermo restando l’obbligo di presentare il modello di denuncia previsto. Per l’aggiornamento delle posizioni contributive, le sedi possono utilizzare anche gli O1M/SOST emessi dal software di controllo INPS.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 23 ago 2002Circolare numero 146 del 23-8-2002
- Circolare · 20 ago 2002Circolare numero 145 del 20-8-2002
- Circolare · 5 set 2002Circolare numero 138 bis del 5-9-2002
- Circolare · 6 set 2002Circolare numero 149 del 6-9-2002
- Circolare · 6 set 2002Circolare numero 148 del 6-9-2002
- Circolare · 10 set 2002Circolare numero 30 del 10-09-2002 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →