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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2900 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Piemonte che aveva riconosciuto alla contribuente l'agevolazione "prima casa". Secondo l'Amministrazione, per un acquisto effettuato il 23 maggio 2001, la natura di immobile di lusso doveva essere valutata sulla base delle caratteristiche oggettive e fattuali dell'edificio, secondo i parametri del D.M. 2 agosto 1969, e non sulla base della situazione catastale risultante al momento della stipula. La variazione catastale che qualificava l'immobile come abitazione di lusso era stata presentata prima dell'acquisto, anche se iscritta negli atti catastali successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, per i trasferimenti anteriori al 1° gennaio 2014, la spettanza dell'agevolazione "prima casa" dipendeva dalle caratteristiche oggettive dell'immobile secondo il D.M. 2 agosto 1969, mentre la classificazione catastale non aveva autonoma rilevanza decisiva. Pertanto, il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali ordinarie era legittimo. Tuttavia, in applicazione del principio del favor rei previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, le sanzioni sono state dichiarate non applicabili, poiché la successiva riforma ha sostituito il criterio delle caratteristiche di lusso con quello catastale. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia 3.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, Nota II-bis, Parte prima della Tariffa

    Disciplina l'agevolazione "prima casa" e, nella versione applicabile all'epoca dell'acquisto, escludeva gli immobili qualificabili come di lusso.

  • D.M. 2 agosto 1969

    Individuava, per il regime previgente, le caratteristiche oggettive e qualitative degli immobili di lusso. Tali parametri dovevano essere valutati in concreto, senza attribuire rilevanza autonoma e decisiva alla classificazione catastale.

  • D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito dalla L. n. 118 del 1985

    Limitava l'agevolazione alle abitazioni non di lusso, rinviando ai parametri del D.M. 2 agosto 1969 e non alle categorie catastali.

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, commi 1 e 5

    Ha modificato il criterio di individuazione degli immobili esclusi dall'agevolazione, introducendo il riferimento alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La nuova disciplina si applica ai trasferimenti successivi al 1° gennaio 2014.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, commi 2 e 3

    salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile

    Applica il principio di legalità e di favor rei alle sanzioni tributarie. La successiva modifica normativa ha reso non più rilevante la dichiarazione relativa alle caratteristiche intrinseche di lusso, sicché le sanzioni non potevano essere mantenute, pur restando dovuto il recupero dell'imposta.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, e D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, Parte II, n. 21

    Ha allineato anche l'agevolazione IVA prima casa al criterio catastale, escludendo dal beneficio gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 4, Parte prima della Tariffa

    Costituiva il fondamento della sanzione per la dichiarazione non veritiera relativa alla natura non di lusso dell'immobile; tale elemento è stato successivamente espunto dalla fattispecie agevolativa.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per gli acquisti soggetti al regime anteriore al 1° gennaio 2014, la qualifica di immobile di lusso ai fini dell'agevolazione prima casa va accertata sulla base delle caratteristiche oggettive previste dal D.M. 2 agosto 1969, non soltanto sulla base della categoria catastale risultante alla data dell'atto.
  • Una variazione catastale formalizzata dopo la stipula non impedisce necessariamente il recupero dell'agevolazione, se le caratteristiche di lusso esistevano già al momento dell'acquisto ed erano conoscibili in base alla consistenza reale dell'immobile.
  • Per i trasferimenti successivi al 1° gennaio 2014, il criterio principale è invece quello catastale: sono esclusi dall'agevolazione gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, indipendentemente dalla verifica dei precedenti parametri dimensionali e qualitativi.
  • La riforma normativa non elimina il debito d'imposta relativo a un'agevolazione indebitamente fruita secondo la disciplina vigente al momento dell'acquisto.
  • Le sanzioni possono invece essere disapplicate quando la condotta sanzionata riguardava un elemento normativo successivamente eliminato o sostituito, in applicazione del principio del favor rei tributario.
  • In casi analoghi occorre distinguere sempre tra imposta principale e sanzioni: la modifica legislativa può lasciare fermo il recupero dell'imposta, ma comportare l'eliminazione delle sanzioni.

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