Regolamento (UE) 2016/662
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, dal 1° aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2017-2019 sui residui di antiparassitari negli alimenti di origine vegetale e animale. Stabilisce quali prodotti e quali sostanze devono essere monitorati, quanti campioni devono essere prelevati da ciascuno Stato membro e in quali termini vanno trasmessi i risultati alla Commissione secondo la Standard Sample Description. Il sistema è costruito per verificare il rispetto dei livelli massimi di residui e per valutare l’esposizione dei consumatori, con specifiche regole per alimenti destinati a lattanti e bambini, prodotti biologici e modalità di campionamento e analisi.
Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2017-2019 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono prelevare e analizzare campioni di specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare indicate negli allegati I e II nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019. Il programma riguarda prodotti di origine vegetale e animale, inclusi alimenti per lattanti e bambini, prodotti dell’agricoltura biologica e, per alcune matrici, prodotti non trasformati o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. Sono escluse dall’applicazione le combinazioni non previste negli allegati; per talune sostanze l’analisi è limitata a specifici prodotti o anni. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2017 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento precedente (UE) 2015/595 resta però applicabile ai campioni esaminati nel 2016.
Programma coordinato di controllo pluriennale 2017-2019 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari
Il regolamento istituisce il programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2017, 2018 e 2019, volto a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. La misura si inserisce nella continuità dei precedenti programmi comunitari e si fonda sull’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Finalità e contesto normativo
La Commissione evidenzia che i principali componenti della dieta nell’Unione comprendono circa 30-40 prodotti alimentari e che l’uso degli antiparassitari varia significativamente nel tempo; per questo motivo, il monitoraggio deve essere strutturato su cicli triennali. La scelta dei prodotti e delle sostanze tiene conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo ufficiale e di una valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto adeguato un campionamento di 683 unità per stimare un tasso di superamento degli LMR superiore all’1 % con margine di errore dello 0,75 %.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L’obbligo grava sugli Stati membri, che devono prelevare e analizzare campioni secondo le combinazioni antiparassitario/prodotto indicate nell’allegato I e secondo il numero minimo di campioni stabilito nell’allegato II. Il programma copre prodotti di origine vegetale e animale, alimenti per lattanti e bambini, prodotti biologici e, per alcune matrici, prodotti non trasformati o ricostituiti.
Le note agli allegati precisano ulteriori criteri operativi:
- per le materie prime, le parti del prodotto soggette a LMR vanno riferite al prodotto principale del gruppo o sottogruppo, salvo indicazione contraria;
- alcuni prodotti devono essere analizzati non trasformati, inclusi i prodotti congelati;
- per il riso è possibile, in mancanza di campioni sufficienti di riso grezzo, analizzare riso lucidato con fattore di trasformazione;
- per il vino e per l’olio di oliva sono previsti fattori standard di trasformazione in assenza di fattori specifici;
- per alcuni cereali è ammesso, in caso di insufficienza di campioni, l’uso di farine integrali con indicazione del fattore di trasformazione.
Modalità di campionamento e analisi
Il campionamento deve avvenire su lotto scelto a caso e secondo la direttiva 2002/63/CE, che disciplina metodi e procedure di campionamento per i residui di antiparassitari. Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari indicati nell’allegato I, applicando le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005.
Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, il regolamento impone una valutazione specifica:
- i campioni vanno analizzati come prodotti pronti al consumo o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante;
- occorre tenere conto degli LMR fissati dalle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE;
- se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, il risultato va comunicato sul prodotto non ricostituito, come immesso in commercio.
La nota al testo precisa anche che, per le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono adempiere agli obblighi avvalendosi di laboratori ufficiali che già dispongano dei metodi convalidati necessari. Inoltre, nel quadro dei metodi multiresiduo, gli Stati membri che utilizzano metodi di screening qualitativi possono limitarsi a tali screening per un massimo del 15 % dei campioni; il resto deve essere analizzato con metodi quantitativi, e i risultati positivi dello screening devono poi essere quantificati con metodo adeguato.
Combinazioni prodotto/sostanza dell’allegato I
L’allegato I è il cuore tecnico del programma. Esso individua:
- una parte A, relativa ai prodotti di origine vegetale;
- una parte B, relativa ai prodotti di origine animale;
- una parte C, con le combinazioni antiparassitario/prodotto da monitorare nei prodotti vegetali;
- una parte D, con le combinazioni da monitorare nei prodotti animali.
Tra i prodotti vegetali figurano, tra gli altri, arance, uve da tavola, mele, pere, banane, fragole, kiwi, pompelmi, pesche, cavolfiori, melanzane, cipolle, broccoli, lattughe, carote, meloni, cavoli cappucci, patate, funghi coltivati, pomodori, fagioli secchi, peperoni, spinaci, cereali e vino. Tra i prodotti animali sono inclusi grasso di pollame, bovino, ovino e suino, latte vaccino e uova di gallina.
L’elenco delle sostanze è molto esteso e comprende, tra le altre, 2,4-D, abamectina, acetamiprid, aldicarb, azoxystrobin, boscalid, clorpirifos, clorpirifos metile, dicofol, ditiocarbammati, glifosato, imidacloprid, metalaxil, metomil, pirimifos-metile, tebuconazolo, tiametoxam, triflossistrobina e molte altre. Per diverse sostanze l’allegato prevede limitazioni specifiche:
- alcune sono da analizzare solo in determinati anni e su determinati prodotti, come 2,4-D, bromuro ionico, clormequat, ciromazina, etefon, fenbutatin ossido, flonicamid, fluazifop-P-butile, glifosato, mepiquat, propamocarb e pimetrozina;
- alcune sostanze non devono essere analizzate su cereali o su specifiche categorie di prodotti, come clofentezina, dicofol, etirimol, fenarimol, fenazaquin, exitiazox, tebufenpirad, tetradifon e tolilfluanide;
- per indoxacarb è prevista, nei prodotti animali, l’analisi solo nel latte nel 2019;
- per alcune sostanze sono presenti osservazioni puntuali che restringono o precisano la matrice da analizzare.
Numero dei campioni e distribuzione tra gli Stati membri
L’allegato II fissa il numero di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare per ciascun prodotto. Il totale complessivo è pari a 683 campioni. La ripartizione minima per Stato membro varia: ad esempio Germania 97, Francia 71, Regno Unito 71, Italia 69, Spagna 50, Polonia 47, Romania 20, Paesi Bassi 18, mentre molti altri Stati membri hanno un minimo di 12 campioni.
Il regolamento prevede inoltre campioni aggiuntivi obbligatori per categorie sensibili:
- nel 2017, cinque campioni di formule per lattanti e formule di proseguimento per ciascuno Stato membro;
- nel 2018, dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali;
- nel 2019, dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi da formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti per bambini a base di cereali.
Per i prodotti biologici, i campioni vanno prelevati se disponibili, in proporzione alla quota di mercato nazionale e con un minimo di uno.
Regole sulla comunicazione dei dati
Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2017, 2018 e 2019 entro il 31 agosto 2018, 2019 e 2020, rispettivamente. La trasmissione deve utilizzare la Standard Sample Description (SSD), condivisa tra Stati membri, Commissione ed EFSA per armonizzare la comunicazione dei dati.
Quando la definizione di residuo comprende più composti, i risultati devono essere comunicati sulla base della definizione completa del residuo; se i singoli analiti sono misurati individualmente, devono essere trasmessi anche separatamente. Questa regola assicura la confrontabilità e l’utilizzabilità dei dati ai fini della valutazione dell’esposizione dei consumatori.
Abrogazione del regolamento precedente e applicazione transitoria
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595, che disciplinava il programma per il triennio precedente. Tuttavia, per evitare vuoti normativi o sovrapposizioni, il regolamento abrogato continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2016.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2017. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Istituzione del programma di controllo 2017-2019
Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, negli anni 2017, 2018 e 2019, campioni delle combinazioni antiparassitario/prodotto elencate nell’allegato I. Il numero di campioni per ciascun prodotto, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini e i prodotti biologici, è fissato nell’allegato II.
Campionamento e criteri di analisi
Il lotto da campionare è scelto a caso e la procedura di campionamento, incluso il numero di unità, deve rispettare la direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari indicati nell’allegato I secondo le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005. Per gli alimenti per lattanti e bambini i campioni sono valutati come pronti al consumo o ricostituiti, tenendo conto degli LMR delle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE; se possono essere consumati sia tal quali sia ricostituiti, i risultati vanno comunicati sul prodotto non ricostituito così come immesso in vendita.
Trasmissione dei risultati e formato dei dati
Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2017, 2018 e 2019 rispettivamente entro il 31 agosto 2018, 2019 e 2020. La comunicazione deve avvenire conformemente alla Standard Sample Description (SSD). Se la definizione del residuo comprende più composti, i risultati vanno riportati in base alla definizione completa del residuo e, se i singoli analiti sono misurati separatamente, devono essere trasmessi anche separatamente.
Programmazione dei campioni per prodotto e per Stato membro
L’allegato II stabilisce un minimo di 683 campioni complessivi, ripartiti tra gli Stati membri secondo una quota minima per prodotto e per Paese. Alcuni Stati membri hanno numeri maggiori di campioni minimi per riflettere la popolazione. Sono inoltre previste regole specifiche per prodotti biologici, per l’uso limitato di metodi di screening qualitativi nei metodi multiresiduo e per campioni aggiuntivi destinati a formule per lattanti, alimenti per bambini a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini.
Categorie di prodotti e sostanze monitorate
L’allegato I elenca prodotti di origine vegetale e animale da campionare, nonché un ampio elenco di antiparassitari da ricercare. Per varie sostanze sono previste limitazioni temporali o per matrice, ad esempio analisi solo in alcuni prodotti e in determinati anni. L’elenco include colture ortofrutticole, cereali, vino, oli, prodotti lattiero-caseari, uova e grassi animali, con note tecniche su prodotti non trasformati, fattori di trasformazione e modalità di analisi di specifiche matrici.
Abrogazione del precedente programma e disciplina transitoria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 è abrogato, ma continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2016, al fine di evitare sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi e garantire la certezza del diritto.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2017 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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