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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/483

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/483 della Commissione, del 1° aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. La fissazione avviene in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero sulla base di dati variabili. I valori sono riportati nell'allegato, distinti per codice NC e paese terzo di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati dai rispettivi codici NC e, per ciascuna voce, dai codici dei paesi terzi di origine. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE per il settore degli ortofrutticoli. Non introduce esclusioni espresse, ma si limita ai prodotti e ai periodi per i quali il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede la fissazione giornaliera del valore forfettario.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/483 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente una fissazione giornaliera sulla base di dati variabili e applica criteri collegati agli impegni internazionali derivanti dall'Uruguay Round.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il meccanismo dei valori forfettari è funzionale alla determinazione del prezzo di entrata per le importazioni di taluni prodotti ortofrutticoli, secondo la disciplina settoriale UE.

Ambito materiale

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti elencati nell'allegato, individuati tramite codici NC. Per ciascuna voce sono indicati i valori forfettari all'importazione distinti per paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini".

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari in EUR/100 kg per diverse voci tariffarie, tra cui, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice NC sono indicati i valori applicabili alle diverse origini elencate, come IL, MA, TR, EG, TN, ZA, BR, CL, CN, US e AR.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non prevede un periodo transitorio né ulteriori adempimenti procedurali.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

Il regolamento è adottato sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando richiamano il fatto che il regolamento (UE) n. 543/2011, in attuazione degli esiti dell'Uruguay Round, disciplina i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione da paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per specifici codici NC e codici paese terzo, inclusi i codici IL, MA, TR, ZZ, EG, TN, ZA, BR, CL, CN, US, AR; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio internazionaleortofrutticolidazi doganali

Testo integrale

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