Regolamento (UE) 2016/479
Regolamento (UE) 2016/479 della Commissione, dal 1° aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l'elenco UE degli additivi alimentari autorizzati per consentire l'impiego dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti. La Commissione fonda la misura sulla procedura uniforme di aggiornamento dell'elenco e sui pareri scientifici dell'EFSA, che hanno escluso rischi per la sicurezza entro i livelli autorizzati. Vengono fissati livelli massimi specifici, espressi in equivalenti steviolici, per tre categorie di prodotti. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in talune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano bevande rientranti nella sottocategoria alimentare 14.1.5.2 "Altro" dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'intervento riguarda specificamente caffè, tè e infusioni a base di erbe, caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato, nonché bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino, purché a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; i livelli massimi si applicano ai prodotti pronti da bere, alle miscele e ai concentrati preparati e pronti per il consumo. Non riguarda prodotti destinati al consumo di bambini di età compresa tra 12 e 35 mesi, richiamati nei considerando come esclusi dalla sottocategoria rilevante.
Autorizzazione dei glicosidi steviolici (E 960) in talune bevande
Il regolamento interviene sull'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l'elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le relative condizioni d'uso. La modifica riguarda l'impiego dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, sulla base della procedura uniforme di aggiornamento dell'elenco e dei pareri scientifici dell'EFSA.
Contesto normativo e valutazione di sicurezza
La Commissione richiama la domanda presentata il 25 marzo 2013 e resa accessibile agli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1331/2008. I considerando evidenziano che i glicosidi steviolici sono componenti non calorici che consentono di sostituire zuccheri calorici, contribuendo alla disponibilità di prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, in linea con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008.
La base scientifica è costituita dal parere EFSA del 2010, che ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici, e dai successivi pareri del 2 maggio 2014 e del 30 giugno 2015. La Commissione rileva che, per l'ampliamento degli usi proposto, l'esposizione stimata resta inferiore alla DGA per tutte le fasce d'età, salvo un caso limite per i bambini tra 12 e 35 mesi in un solo paese; tale aspetto non impedisce l'autorizzazione, perché la sottocategoria interessata non è destinata al consumo di quel gruppo di età.
Ambito materiale dell'autorizzazione
L'intervento riguarda la sottocategoria alimentare 14.1.5.2 "Altro" dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e consente l'impiego di E 960 in tre tipologie di prodotti:
- caffè, tè e infusioni a base di erbe a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti;
- caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti;
- bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti.
Livelli massimi e modalità di applicazione
L'allegato al regolamento inserisce le voci relative a E 960 con limiti massimi differenziati:
- 30 mg/l per caffè, tè e infusioni a base di erbe;
- 30 mg/l per caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato;
- 20 mg/l per bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino.
I livelli sono espressi in equivalenti steviolici, secondo la nota (60). La nota (93) precisa inoltre che il livello massimo si applica ai prodotti pronti da bere, inclusi i prodotti in recipiente, nonché alle miscele e ai concentrati preparati e pronti per il consumo.
Effetti per gli operatori e entrata in vigore
Per gli operatori del settore alimentare, il regolamento comporta la possibilità di utilizzare E 960 solo entro le categorie e i limiti fissati nell'allegato modificato. La modifica è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è stato adottato il 1o aprile 2016.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo E 960 in talune bevande
Viene modificato l'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 inserendo i glicosidi steviolici (E 960) tra gli additivi autorizzati nella sottocategoria 14.1.5.2 "Altro" per specifiche bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti.
Categorie di prodotto e livelli massimi
Sono autorizzati i glicosidi steviolici fino a 30 mg/l per caffè, tè e infusioni a base di erbe; fino a 30 mg/l per caffè istantaneo aromatizzato e cappuccino istantaneo aromatizzato; fino a 20 mg/l per bevande a base di malto e aromatizzate al cioccolato/cappuccino.
Note tecniche sui limiti
I livelli massimi sono espressi in equivalenti steviolici. La nota (93) precisa che il livello massimo si applica ai prodotti pronti da bere, comprese le miscele e i concentrati preparati e pronti per il consumo.
Base scientifica e valutazione di sicurezza
La Commissione richiama il parere EFSA del 2010, che ha fissato una DGA di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici, e i successivi pareri del 2 maggio 2014 e del 30 giugno 2015. La valutazione aggiornata conclude che l'esposizione resta inferiore alla DGA per tutte le fasce di età, con l'eccezione di un solo paese per i bambini di 12-35 mesi al limite superiore delle stime, ma la sottocategoria interessata non è destinata a tale gruppo di età.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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