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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/480

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro tecnico e operativo per l'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada tramite il sistema ERRU. Definisce architettura, funzioni, formati di messaggio, requisiti di sicurezza, livelli di servizio e modalità di impiego per le principali verifiche e notifiche tra Stati membri. Abroga il precedente regolamento (UE) n. 1213/2010, sostituendolo con una disciplina aggiornata e più coerente con la normativa settoriale e con l'evoluzione tecnica.

Norme comuni per l'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada tramite il sistema ERRU, con abrogazione del regolamento (UE) n. 1213/2010.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono interconnettere i propri registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada al sistema ERRU secondo requisiti tecnici e procedurali uniformi. Coinvolge le autorità competenti nazionali, gli organismi di controllo su strada e la Commissione europea, quale gestore del sistema centrale. Rileva per gli scambi informativi relativi alla verifica dell'onorabilità dei gestori dei trasporti, alle infrazioni gravi e alla verifica della licenza comunitaria; non disciplina in generale la tenuta dei registri, ma il loro collegamento e utilizzo interoperabile. Si applica dal 30 gennaio 2019; resta ferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Sono richiamate le norme sulla protezione dei dati personali applicabili al trattamento dei dati nel quadro del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480: interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada

Il regolamento attua l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, stabilendo regole comuni per l'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada tramite il sistema ERRU. La disciplina mira a rendere uniforme lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, superando le criticità emerse nel funzionamento del precedente sistema e adeguandolo al progresso tecnico e scientifico.

Ambito e finalità

Il testo si applica agli Stati membri e alle loro autorità competenti, nonché agli organismi di controllo su strada che devono poter accedere a specifiche funzionalità del sistema. L'oggetto non è la tenuta dei registri in sé, ma la loro connessione al sistema centrale ERRU e il funzionamento interoperabile dei flussi di messaggistica relativi a onorabilità dei gestori, infrazioni gravi e verifica della licenza comunitaria.

Architettura del sistema

L'allegato I descrive un'architettura composta da un sistema centrale, gestito dalla Commissione, e da un sistema nazionale per ciascuno Stato membro. Il sistema centrale riceve, convalida, elabora e inoltra le richieste, consolida le risposte e le restituisce allo Stato membro richiedente; in alternativa, gli Stati membri possono utilizzare una rete commerciale compatibile, purché siano trasmesse al sistema centrale le statistiche dei messaggi scambiati.

Gli Stati membri sono responsabili della configurazione e gestione dei sistemi nazionali, dell'hardware e del software, dell'interoperabilità con il sistema centrale, della gestione degli errori e dell'adozione di misure per garantire riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni. La Commissione mette inoltre a disposizione il portale web MOVEHUB, con funzioni di statistica, notifiche di manutenzione, relazioni aggregate, gestione dei contatti e schemi XSD.

Funzioni operative del sistema ERRU

L'allegato II individua tre funzioni centrali:

  • la verifica dei requisiti di onorabilità dei gestori dei trasporti (CGR), utilizzata dallo Stato membro richiedente per valutare l'idoneità del gestore;
  • la notifica d'infrazione (INF), con cui lo Stato membro dell'infrazione comunica allo Stato membro di stabilimento che un'impresa di trasporto ha commesso un'infrazione grave e può chiedere l'applicazione delle sanzioni;
  • la verifica della licenza comunitaria (CCL), che consente di accertare se un'impresa utilizza una licenza comunitaria valida.

Il regolamento prevede anche la possibilità di introdurre altri tipi di messaggio, ad esempio notifiche di errore, se necessari al corretto funzionamento del sistema.

Requisiti tecnici dei messaggi

L'allegato III disciplina il formato dei messaggi, imponendo una struttura XML coerente con gli schemi XSD del sistema centrale e l'uso della codifica UTF-8. Gli Stati membri devono essere in grado di ricevere ed elaborare messaggi contenenti caratteri greci o cirillici.

Per ciascuna funzione sono previsti campi obbligatori minimi. Nei messaggi CGR, ad esempio, devono comparire identificativo del caso, autorità competente richiedente e dati del gestore dei trasporti o, in alternativa, dati del CAP; nella risposta devono figurare stato della ricerca, eventuali dati reperiti, esito di idoneità e metodo di ricerca utilizzato. Nei messaggi INF sono richiesti i dati dell'impresa, del veicolo, della grave infrazione, delle sanzioni irrogate o richieste e, nella risposta, l'indicazione di eventuali sanzioni effettivamente applicate o delle ragioni della mancata irrogazione. Nei messaggi CCL devono essere riportati i dati essenziali della licenza comunitaria e, nella risposta, le informazioni sulla licenza e sulle copie autenticate, compresi stato, tipo, date di validità, sospensione o ritiro.

Traslitterazione e metodo di ricerca

L'allegato IV introduce l'obbligo di usare l'algoritmo NYSIIS per la codifica dei nomi nel registro nazionale e stabilisce che, nelle ricerche CGR, gli Stati membri utilizzino NYSIIS come principale meccanismo di ricerca. È tuttavia ammesso l'impiego di un algoritmo proprio per ampliare i risultati; in ogni caso, il sistema deve indicare quale metodo è stato effettivamente usato per individuare il record.

Sicurezza, livelli di servizio e continuità operativa

L'allegato V impone l'uso del protocollo HTTPS e di certificati PKI forniti dalla Commissione, con requisiti minimi di sicurezza basati su SHA-2 (SHA-256) e chiavi pubbliche di almeno 2 048 bit.

L'allegato VI stabilisce livelli di servizio stringenti: i sistemi nazionali e il sistema centrale devono garantire una disponibilità del 98 %, con monitoraggio tramite messaggi HEARTBEAT; i sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste mensili e, per alcune operazioni, rispondere entro 10 secondi, con timeout massimo di 20 secondi e capacità di gestire 6 messaggi al secondo. Devono inoltre essere pronti a fronteggiare interruzioni del collegamento, mancate risposte, messaggi tardivi, non richiesti o non validi. Le manutenzioni di routine devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione con almeno una settimana di anticipo, ove tecnicamente possibile.

Registrazioni, conservazione e statistiche

L'allegato VII chiarisce che le registrazioni del sistema centrale servono per monitoraggio, risoluzione dei problemi e produzione di statistiche. I dati statistici devono essere anonimi; non possono quindi essere utilizzati dati identificativi di gestori dei trasporti, imprese o CAP. I dati personali non possono essere conservati per più di 6 mesi, mentre quelli statistici possono essere conservati senza limite temporale.

Uso pratico del sistema nelle verifiche e nelle notifiche

L'allegato VIII disciplina l'impiego concreto del sistema. Per la verifica dell'onorabilità, lo Stato membro richiedente invia una ricerca CGR generale e riceve una risposta dagli Stati membri destinatari. Per le infrazioni gravi, lo Stato membro dell'infrazione notifica allo Stato membro di stabilimento, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva, i dettagli dell'infrazione, lo stato delle sanzioni irrogate e le eventuali sanzioni richieste; lo Stato membro di stabilimento risponde entro lo stesso termine, indicando se le sanzioni sono state irrogate e, in caso negativo, fornendo una motivazione. Ogni notifica d'infrazione deve essere confermata con apposita conferma.

Per la verifica della licenza comunitaria, uno Stato membro può chiedere informazioni allo Stato membro di stabilimento sulla disponibilità e validità della licenza comunitaria; quest'ultimo risponde mediante la funzione CCL.

Abrogazione e applicazione

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 a decorrere dalla data di applicazione del nuovo testo. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 30 gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità del sistema ERRU

L'articolo 1 stabilisce i requisiti per la connessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada al sistema di messaggistica ERRU, previsto dall'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Definizioni operative

L'articolo 2 introduce definizioni essenziali per il funzionamento del sistema, tra cui ERRU, sistema centrale, sistema nazionale, Stato membro richiedente e destinatario, interfaccia sincrona e asincrona, ricerca generale, Stato membro dell'infrazione e di stabilimento, nonché il CAP.

Obbligo di interconnessione e specifiche tecniche

L'articolo 3 impone agli Stati membri di connettere i propri registri al sistema ERRU secondo procedure e requisiti tecnici del regolamento. L'articolo 4 rinvia agli allegati I-VII per le specifiche tecniche del sistema.

Uso del sistema da parte delle autorità competenti e controlli su strada

L'articolo 5 prevede che gli scambi informativi seguano le procedure dell'allegato VIII e obbliga gli Stati membri a consentire agli organismi di controllo su strada l'accesso alla funzionalità "Verifica della licenza comunitaria"; in caso di più organismi nazionali, lo Stato membro decide quali possono accedervi.

Abrogazione del regolamento precedente

L'articolo 6 abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 dalla data di applicazione del presente regolamento; i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo testo.

Entrata in vigore e applicazione differita

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 30 gennaio 2019.

Architettura del sistema e gestione

L'allegato I descrive un'architettura composta da sistema centrale e sistemi nazionali interfacciati; in alternativa, gli Stati membri possono usare una rete commerciale compatibile. La Commissione gestisce il sistema centrale, mentre gli Stati membri configurano, mantengono e garantiscono l'interoperabilità dei rispettivi sistemi nazionali e la riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Funzioni del sistema ERRU

L'allegato II individua tre funzioni principali: verifica dei requisiti di onorabilità dei gestori dei trasporti (CGR), notifica d'infrazione (INF) e verifica della licenza comunitaria (CCL). È prevista anche l'aggiunta di ulteriori messaggi, come le notifiche di errore.

Formati dei messaggi e contenuti minimi

L'allegato III disciplina requisiti tecnici generali, struttura XML/XSD e contenuti minimi dei messaggi, imponendo l'uso di UTF-8 e la capacità di gestire caratteri greci e cirillici. Sono elencati gli elementi obbligatori dei messaggi per CGR, INF e CCL, inclusi identificativi, dati delle autorità, dati del gestore dei trasporti, della licenza comunitaria, delle infrazioni e delle sanzioni.

Traslitterazione e ricerca NYSIIS

L'allegato IV impone l'uso dell'algoritmo NYSIIS per codificare i nomi nel registro nazionale e quale principale meccanismo di ricerca per individuare i gestori dei trasporti nella funzionalità CGR, consentendo in via aggiuntiva algoritmi propri; nei risultati va indicato il metodo di ricerca utilizzato.

Sicurezza tecnica della trasmissione

L'allegato V prescrive l'uso del protocollo HTTPS, di certificati PKI forniti dalla Commissione e di certificati con hash SHA-2 (SHA-256) e chiave pubblica di almeno 2 048 bit.

Livelli di servizio e prestazioni

L'allegato VI fissa un livello minimo di disponibilità del 98 % per i sistemi nazionali e per il sistema centrale, con monitoraggio via messaggi HEARTBEAT. Gli Stati membri devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste mensili; per alcune funzioni la risposta deve avvenire entro 10 secondi, con timeout massimo di 20 secondi e capacità di 6 messaggi al secondo. È previsto l'obbligo di gestione di guasti e di comunicazione preventiva delle manutenzioni, almeno una settimana prima, ove tecnicamente possibile.

Registrazioni, conservazione e statistiche

L'allegato VII disciplina le registrazioni del sistema centrale, utilizzate per monitoraggio, troubleshooting e statistiche. I dati personali non possono essere conservati per più di 6 mesi, mentre i dati statistici possono essere conservati senza limite temporale; le statistiche devono essere anonimizzate.

Modalità d'impiego del sistema per le verifiche e le notifiche

L'allegato VIII disciplina l'uso pratico del sistema: per la verifica dell'onorabilità, gli Stati membri effettuano una ricerca generale CGR; per le infrazioni gravi, lo Stato membro dell'infrazione notifica allo Stato membro di stabilimento entro sei settimane dalla decisione definitiva e la risposta deve indicare l'eventuale irrogazione delle sanzioni richieste, con motivazione in caso contrario; ogni notifica deve essere confermata. Per la licenza comunitaria, lo Stato membro può richiedere informazioni allo Stato membro di stabilimento, che risponde tramite CCL.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradacooperazione amministrativadigitalizzazione e interoperabilitàprotezione dei dati personalisicurezza informatica

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