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Sentenza

Sentenza del 14/01/2019 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

cartella di pagamento - emissione ex art 36-bis d.p.r. 602/73 - motivazione succinta - ammissibilità .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità e la sufficienza della motivazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, sulla base del controllo automatizzato dei dati dichiarati dal contribuente. Il tema è se la cartella debba contenere una motivazione ampia e analitica, come un avviso di accertamento, oppure possa limitarsi a una motivazione succinta.

La decisione

La cartella di pagamento rientra tra gli atti che possono avere una motivazione più sintetica rispetto a quella richiesta per un avviso di accertamento, quando deriva dal mero controllo dei dati forniti dallo stesso contribuente. In tale ipotesi, la motivazione è ritenuta sufficiente se consente di comprendere l'origine della pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa. Il testo non indica le parti processuali né il dispositivo concreto della sentenza; pertanto, non è possibile ricostruire con certezza l'esito formale del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973

    Consente la liquidazione delle imposte mediante controllo automatizzato dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni. La cartella conseguente a tale controllo può essere motivata in forma succinta, purché renda comprensibile la pretesa.

  • Art. 54-bis del D.P.R. 633/1972

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e costituisce la base normativa per la liquidazione automatica dell'imposta e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Massime di principio

  • La cartella derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione non deve necessariamente avere la stessa motivazione dettagliata di un avviso di accertamento.
  • Una motivazione succinta è generalmente ammissibile quando la pretesa fiscale deriva direttamente dai dati dichiarati dal contribuente e non comporta valutazioni istruttorie o ricostruzioni presuntive dell'imponibile.
  • La motivazione deve comunque consentire al contribuente di individuare imposta, periodo, dichiarazione o dati utilizzati e ragioni della maggiore somma richiesta; una motivazione talmente generica da impedire la difesa può essere contestata.
  • Se l'Amministrazione introduce elementi nuovi, valutazioni non desumibili dalla dichiarazione o contestazioni sostanziali sull'imponibile, può rendersi necessaria una motivazione più ampia, propria dell'avviso di accertamento.
  • L'esito concreto di una controversia non può essere determinato dal solo principio astratto: occorre verificare il contenuto effettivo della cartella e se il contribuente fosse realmente in grado di comprendere e contestare la pretesa.

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