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Sentenza

Sentenza n. 3976/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 7047/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 08/10/2025

Giustizia amministrativa202601266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro. Ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza l'8 ottobre 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, il pagamento di quanto dovuto, degli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre richiesto l'applicazione di una misura coercitiva pecuniaria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il periodo utile per fruire del beneficio era ormai decorso e tale situazione non era imputabile alla ricorrente, il TAR ha stabilito che l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, per provvedere, in caso di ulteriore inerzia, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. Il commissario dovrà adottare tutte le iniziative necessarie, poiché l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non si conformi al decisum.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettate le disposizioni relative al rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e conferma, nel caso concreto, la persistente inerzia dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per due anni scolastici.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempie all'obbligo di conformarsi al decisum, purché siano rispettati i termini processuali applicabili e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine per fruire di un beneficio riconosciuto dal giudicato è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, senza che l'amministrazione possa invocare a proprio vantaggio il ritardo da essa stessa determinato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La misura coercitiva pecuniaria non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua imposizione non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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