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Legge

L.R. Valle d'Aosta 12/2006

Disciplina dell'esercizio delle funzioni dell'ufficiale rogante della Regione.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 12/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Valle d'Aosta, requisiti di nomina, funzioni, repertorio, limiti, sigillo e spese dell’ufficiale rogante della Regione nei contratti dell’Amministrazione regionale. Prevede nomina con decreto del Presidente della Regione, supplente, competenza territoriale regionale e rinvio alle norme statali notarili compatibili. I regimi transitori riguardano tariffe e prima nomina iniziale.

Disciplina dell'ufficiale rogante regionale

Disciplina dell’ufficiale rogante della Regione Valle d’Aosta

La legge regola l’esercizio delle funzioni dell’ufficiale rogante della Regione autonoma Valle d’Aosta/Région autonome Vallée d’Aoste nei contratti e negli atti nei quali è parte l’Amministrazione regionale. Definisce requisiti, nomina, funzioni, limiti operativi, repertorio, sigillo, spese e disposizioni transitorie, con rinvio alla normativa statale notarile compatibile.

Ambito di applicazione e funzione istituzionale

La disciplina riguarda gli atti contrattuali e gli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti dell’Amministrazione regionale. L’ufficiale rogante opera all’interno degli uffici dell’Amministrazione regionale e la sua competenza è limitata al territorio regionale.

Funzioni dell’ufficiale rogante

L’ufficiale rogante riceve, nel rispetto della normativa statale sul notariato per quanto applicabile, i contratti, i verbali di gara e gli atti per i quali occorrano pubblicità e autenticità della forma. Custodisce gli originali, autentica e rilascia copie, tiene il repertorio e cura gli adempimenti tributari relativi agli atti ricevuti, dei quali è responsabile.

Svolge inoltre funzioni di supporto tecnico-amministrativo: può autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse della Regione, fornisce consulenza ai dirigenti regionali sulla scelta della procedura di gara, assiste il presidente di gara e le commissioni giudicatrici, supporta i dirigenti nei controlli preliminari alla stipulazione e verifica l’osservanza degli adempimenti necessari alla stipula. Fornisce infine consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per negozi di diritto privato.

Requisiti, nomina e supplenza

L’incarico è conferito a un dirigente regionale in possesso di diploma di laurea quadriennale o di laurea specialistica in giurisprudenza. Costituiscono titoli preferenziali:

  • pregresso svolgimento di compiti attinenti alla funzione di ufficiale rogante;
  • partecipazione a corsi specifici in materia notarile;
  • specifica competenza in materia contrattuale;
  • compiuta pratica notarile.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Regione, che deve nominare anche un supplente in possesso degli stessi requisiti, incaricato di sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

All’assunzione delle funzioni, l’ufficiale rogante riceve il sigillo e deposita la propria firma, con impronta del sigillo, in un apposito registro. Non possono essere nominati i dirigenti responsabili di strutture regionali preposte, in via principale, all’affidamento di lavori o all’acquisizione o cessione di beni e servizi.

Limiti al ricevimento degli atti

L’ufficiale rogante non può ricevere atti:

  • espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico;
  • nei quali intervengano come parti il coniuge, i parenti o gli affini in linea retta in qualunque grado e in linea collaterale fino al terzo grado incluso, anche come procuratori, tutori o amministratori;
  • che contengano disposizioni che lo riguardino direttamente, oppure riguardino il coniuge, i parenti o affini nei gradi indicati, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto.

Questi divieti non si applicano al ricevimento dei verbali di gara.

Repertorio, registrazione e pubblicità degli atti

L’ufficiale rogante cura un repertorio giornaliero, ordinato per numero, senza spazi in bianco né interlinee, nel quale sono annotati tutti gli atti ricevuti. Il repertorio deve indicare numero progressivo, data, natura dell’atto, nominativo dell’ufficiale rogante, generalità o denominazione delle parti con residenza/domicilio/sede, oggetto e importo, estremi di registrazione e imposta pagata, oltre a eventuali osservazioni.

Il repertorio è soggetto a controllo quadrimestrale secondo la normativa statale sull’imposta di registro. Ogni atto ricevuto deve riportare in prima pagina, in alto a destra, il numero di repertorio attribuito. L’ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio e non è tenuto a esibirlo né a rilasciarne copia, certificato o estratto salvo ai soggetti autorizzati dalla legge o dall’autorità giudiziaria.

Sigillo e formalità esterne degli atti

Il sigillo ha forma circolare, reca al centro lo stemma della Regione e la dicitura “Regione autonoma Valle d’Aosta/Région autonome Vallée d’Aoste - nome e cognome - ufficiale rogante - notaire”. Il sigillo va apposto in calce all’originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto.

Spese contrattuali, copie conformi e regime economico

Le spese di bollo e registrazione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono a carico della parte contraente con l’Amministrazione regionale. Sono inoltre a carico del contraente i diritti di segreteria, comprensivi della stesura dell’originale, e le spese di riproduzione della copia da registrare e da rilasciare, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione.

L’ufficiale rogante può rilasciare copia conforme anche quando l’atto è ancora in corso di registrazione, dandone menzione e comunicando successivamente ai contraenti gli estremi dell’avvenuta registrazione. Su richiesta delle parti può rilasciare copia conforme priva degli allegati, con espressa menzione dell’omissione.

Disposizioni transitorie

Fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale sui diritti e sulle spese di cui all’articolo 5, comma 2, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Per la prima applicazione, il decreto di nomina dell’ufficiale rogante deve essere adottato entro due mesi dall’entrata in vigore della legge. Fino a tale data e comunque fino all’adozione del decreto, le funzioni restano esercitate dall’ufficiale rogante in carica alla data di entrata in vigore.

Rinvio alla normativa statale

Per quanto non disciplinato espressamente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali vigenti in materia di notariato.

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