Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/03/2019 n. 622 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Associazione non riconosciuta - responsabilità del rappresentante - derivazione - ruolo formalmente ricoperto - non è tale - concreta attività svolta nell'interesse dell'associazione - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a diverse ASD di pallavolo operanti a Carpi l'utilizzo artificioso del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991, sostenendo l'esistenza di una macro-organizzazione unitaria e di una frammentazione fittizia delle attività per restare sotto la soglia dei ricavi agevolati. A G.G. era stata attribuita responsabilità personale e solidale per i debiti fiscali delle associazioni, in particolare sulla base delle cariche ricoperte, del potere di firma sui conti correnti e della presunta attività gestoria. Il ricorrente contestava l'applicabilità dell'art. 38 c.c. alle obbligazioni tributarie, l'esistenza della macro-organizzazione, l'effettivo svolgimento di attività negoziale in nome delle ASD, la sovrafatturazione delle sponsorizzazioni, l'imputazione di costi non sostenuti, l'obbligo di effettuare ritenute sui rimborsi e la tempestività degli accertamenti.

La decisione

L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha confermato che l'art. 38 c.c. può applicarsi anche ai debiti tributari delle associazioni non riconosciute e ha ritenuto provata la macro-organizzazione fittizia, nonché fondate le contestazioni relative alla sovrafatturazione delle sponsorizzazioni, ai costi non documentati, alle ritenute sui compensi e alla tempestività degli accertamenti. Tuttavia, ha escluso la responsabilità di G.G. per U.S.T. Carpi e P. Carpi 1971, perché non era stata dimostrata una concreta attività negoziale svolta da lui in nome e per conto di tali associazioni: la mera carica, il potere di firma bancaria e le operazioni di deposito o prelievo non erano sufficienti. Sono invece rimasti legittimi gli accertamenti relativi a U.P. Carpi e C.V. 2008, associazioni nelle quali G.G. ricopriva formalmente incarichi amministrativi, rispettivamente di consigliere e legale rappresentante. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 2, Codice civile

    La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione.

    La responsabilità personale del soggetto che opera per un'associazione non riconosciuta richiede, di regola, la prova di una concreta attività negoziale svolta spendendo il nome dell'ente e generando rapporti obbligatori con i terzi. In materia tributaria, la responsabilità può riguardare anche debiti fiscali sorti ex lege quando il soggetto abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato.

  • Legge n. 398/1991

    Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non può essere utilizzato mediante una frammentazione meramente formale di un'unica attività economica. L'Amministrazione può riqualificare l'organizzazione e recuperare le imposte se dimostra l'assenza di reale autonomia delle singole associazioni e il superamento sostanziale dei requisiti previsti.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 8752 del 4 aprile 2017

    Chi invoca la responsabilità ex art. 38 c.c. deve provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione; non è sufficiente dimostrare la carica rivestita all'interno dell'ente.

    La titolarità di una carica o il collegamento organizzativo con l'associazione non dimostrano, da soli, l'assunzione di responsabilità personale verso i terzi. Occorrono atti specifici, contratti o condotte negoziali riferibili al soggetto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 25650 del 15 ottobre 2018

    Per i debiti d'imposta può rispondere solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di investitura.

    L'art. 38 c.c. è applicabile anche ai debiti fiscali delle associazioni non riconosciute, ma la responsabilità deve essere collegata al ruolo concretamente esercitato nella gestione dell'ente e non alla sola qualifica formale.

Massime di principio

  • Per imputare personalmente a un amministratore o rappresentante i debiti di un'associazione non riconosciuta non basta provare la carica ricoperta: occorre dimostrare la concreta gestione dell'ente oppure specifici atti negoziali compiuti in suo nome.
  • Il potere di firma su un conto corrente associativo, così come l'effettuazione di prelievi o versamenti, non dimostra automaticamente un'attività negoziale verso terzi né fonda da solo la responsabilità personale ex art. 38 c.c.
  • La responsabilità può invece essere riconosciuta quando il soggetto ha avuto un effettivo ruolo direttivo o amministrativo e ha partecipato alla creazione o gestione dei rapporti obbligatori e fiscali dell'associazione.
  • Nel valutare l'autonomia di più associazioni occorre guardare alla realtà sostanziale: sede, personale, organi gestori, attività, contabilità, rapporti economici e gestione comune possono dimostrare una frammentazione artificiosa.
  • Il regime agevolato della legge n. 398/1991 richiede il rispetto sostanziale dei requisiti previsti; la separazione formale di un'attività unitaria in più enti non impedisce il recupero fiscale se serve soltanto a evitare il superamento delle soglie.
  • Sponsorizzazioni sproporzionate rispetto all'attività svolta, prelievi frequenti in contanti e anomalie nei documenti possono costituire elementi presuntivi idonei a sostenere la ricostruzione di ricavi sovrafatturati o restituiti.
  • I costi dedotti e i rimborsi qualificati come tali devono essere adeguatamente documentati e coerenti; in presenza di anomalie possono essere riqualificati come compensi soggetti a ritenuta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.