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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza, alla sentenza n. 486/2022 emessa dal Tribunale di Avellino (R.G. n. 4367/2015);

Giustizia amministrativa202501051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza al pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 486/2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del Comune all’obbligo di pagamento delle spese di lite derivante dalla sentenza n. 486/2022 del Tribunale di Avellino. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire il certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata e la ricevuta della sua notificazione al Comune. L’onere di depositare tali documenti è stato posto a carico del ricorrente, con termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e con avviso che l’inadempimento avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito dell’azione di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente di depositare nel fascicolo il certificato di passaggio in giudicato della sentenza civile e la ricevuta della sua notificazione all’amministrazione intimata. Il deposito dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a pena di inammissibilità del gravame. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la disposizione quale avviso alla parte in relazione alla possibile declaratoria di inammissibilità in caso di mancato deposito della documentazione istruttoria richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile, il giudice amministrativo può subordinare la prosecuzione della decisione all’acquisizione della prova del passaggio in giudicato del titolo azionato e della sua notificazione all’amministrazione obbligata.
  • Quando il giudice amministrativo pone a carico del ricorrente il deposito di documenti indispensabili per verificare l’esistenza e l’esigibilità dell’obbligo da eseguire, può stabilire un termine perentorio o comunque assistito dalla sanzione processuale espressamente indicata nel provvedimento, quale l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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