Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza n. 486/2022 emessa dal Tribunale di Avellino (R.G. n. 4367/2015);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza al pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 486/2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del Comune all’obbligo di pagamento delle spese di lite derivante dalla sentenza n. 486/2022 del Tribunale di Avellino. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire il certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata e la ricevuta della sua notificazione al Comune. L’onere di depositare tali documenti è stato posto a carico del ricorrente, con termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e con avviso che l’inadempimento avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito dell’azione di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente di depositare nel fascicolo il certificato di passaggio in giudicato della sentenza civile e la ricevuta della sua notificazione all’amministrazione intimata. Il deposito dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a pena di inammissibilità del gravame. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 26 maggio 2026.
Norme richiamate
Il TAR ha richiamato la disposizione quale avviso alla parte in relazione alla possibile declaratoria di inammissibilità in caso di mancato deposito della documentazione istruttoria richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile, il giudice amministrativo può subordinare la prosecuzione della decisione all’acquisizione della prova del passaggio in giudicato del titolo azionato e della sua notificazione all’amministrazione obbligata.
- Quando il giudice amministrativo pone a carico del ricorrente il deposito di documenti indispensabili per verificare l’esistenza e l’esigibilità dell’obbligo da eseguire, può stabilire un termine perentorio o comunque assistito dalla sanzione processuale espressamente indicata nel provvedimento, quale l’inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 14 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →