Risposta n. 777 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante, avvocato in regime forfettario, propone che l'indennità di maternità non vada considerata come fatturato/compenso in quanto non corrispondente a un vero e proprio ricavo derivante dall'attività professionale.
Art. 1 del decreto‑legge 22 marzo 2021, n. 41: contributo a fondo perduto e indennità di maternità
Il quesito
Se l'indennità di maternità percepita nel 2020 debba essere inclusa nel calcolo del fatturato/compensi ai fini della verifica della perdita media mensile richiesta per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni (riduzione di almeno il 30% rispetto al 2019).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conferma che l'indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001 e, pertanto, non deve essere inclusa nella nozione di "fatturato" del comma 4 dell'art. 1 del decreto Sostegni né considerata tra i ricavi ai fini dell'accesso al contributo; richiama inoltre le circolari applicative e la possibilità di istanza in autotutela in caso di esiti negativi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 10 nov 2021Risposta n. 767 del 10/11/2021
- Interpello · 10 nov 2021Risposta n. 768 del 10/11/2021
- Interpello · 10 nov 2021Risposta n. 769 del 10/11/2021
- Interpello · 10 nov 2021Risposta n. 770 del 10/11/2021
- Interpello · 10 nov 2021Risposta n. 771 del 10/11/2021
- Interpello · 10 nov 2021Risposta n. 772 del 10/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →