Direttiva 2004/22
Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato europeo per gli strumenti di misura utilizzati in ambiti di interesse pubblico e commerciale, fissando requisiti essenziali, procedure di valutazione della conformità, regole di marcatura CE e di marcatura metrologica supplementare. Gli Stati membri possono scegliere se rendere obbligatorio l’uso di tali strumenti per specifiche funzioni di misura, ma devono rispettare le regole comuni su immissione sul mercato, messa in servizio e vigilanza. La direttiva si fonda su requisiti di prestazione, presunzioni di conformità tramite norme armonizzate e documenti OIML, e prevede un articolato sistema di organismi notificati e di controlli post-market.
Direttiva 2004/22/CE relativa all’armonizzazione dei requisiti per la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura soggetti a controlli metrologici legali.
Ambito di applicazione
Si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura elencati negli allegati specifici MI-001 a MI-010: contatori dell’acqua, contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, contatori di energia elettrica attiva, contatori di calore, sistemi di misura per liquidi diversi dall’acqua, strumenti per pesare a funzionamento automatico, tassametri, misure materializzate, strumenti di misura della dimensione e analizzatori di gas di scarico. Riguarda la commercializzazione e/o la messa in servizio negli Stati membri, lasciando a questi ultimi la facoltà di prescrivere o meno l’uso degli strumenti per le funzioni di misura elencate all’articolo 2, paragrafo 1, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza, ordine pubblico, ambiente, tutela dei consumatori, imposte e lealtà delle transazioni commerciali. Sono previste esclusioni/limiti per i requisiti elettromagnetici della direttiva 89/336/CEE, sostituiti in parte dalla presente direttiva per l’immunità; la disciplina si applica anche alle sottounità quando gli allegati specifici lo prevedono.
Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura
La direttiva istituisce un quadro armonizzato europeo per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura utilizzati in contesti rilevanti per l’interesse pubblico, le transazioni commerciali e la tutela dei consumatori. L’obiettivo è assicurare un elevato livello di affidabilità metrologica senza creare ostacoli alla libera circolazione, attraverso requisiti essenziali di prestazione, marcature comuni e procedure uniformi di valutazione della conformità.
Finalità e impostazione generale
La direttiva sostituisce e abroga numerose direttive settoriali precedenti, razionalizzando la disciplina metrologica in un testo unico per dieci famiglie di strumenti. Il sistema è costruito secondo la logica della nuova strategia di armonizzazione: i requisiti sono essenziali e orientati alla prestazione, mentre i mezzi tecnici per conseguirli restano in larga misura rimessi al fabbricante, alle norme armonizzate e ai documenti normativi internazionali.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 individua gli strumenti e sistemi interessati negli allegati MI-001 a MI-010:
- contatori dell’acqua;
- contatori del gas e dispositivi di conversione del volume;
- contatori di energia elettrica attiva;
- contatori di calore;
- sistemi di misura per liquidi diversi dall’acqua;
- strumenti per pesare a funzionamento automatico;
- tassametri;
- misure materializzate;
- strumenti di misura della dimensione;
- analizzatori di gas di scarico.
L’articolo 2 attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità rilevante: essi possono prescrivere l’uso degli strumenti per determinate funzioni di misura quando ciò sia giustificato da interessi pubblici, sanità, sicurezza, ordine pubblico, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà delle transazioni commerciali. Se non impongono tale uso, devono comunicarne i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri.
Requisiti essenziali e libertà tecnica del fabbricante
L’articolo 6 impone che ogni strumento soddisfi i requisiti essenziali dell’allegato I e dell’allegato specifico applicabile. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni necessarie all’uso corretto siano fornite nella lingua ufficiale nazionale. Il fabbricante conserva però una certa libertà tecnica: l’articolo 13 consente soluzioni diverse da quelle coperte da norme armonizzate o documenti OIML, purché sia rispettato il risultato sostanziale richiesto dalla direttiva.
Definizioni e soggetti responsabili
L’articolo 4 chiarisce nozioni fondamentali per l’applicazione pratica:
- "strumento di misura": dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante negli articoli 1 e 3;
- "sottounità": componente hardware indipendente che, da solo o con altri elementi compatibili, costituisce uno strumento;
- "controlli metrologici legali": controlli imposti per finalità pubbliche o commerciali;
- "fabbricante": soggetto responsabile della conformità dello strumento ai fini della commercializzazione e/o messa in servizio;
- "commercializzazione": prima messa a disposizione sul mercato comunitario;
- "messa in servizio": prima utilizzazione per la destinazione prevista;
- "mandatario": soggetto stabilito nella Comunità autorizzato per iscritto ad agire per il fabbricante.
Queste definizioni hanno rilievo diretto nella ripartizione delle responsabilità documentali e di conformità, anche per gli operatori economici non stabiliti nell’Unione.
Sottounità, requisiti ambientali e prestazioni minime
L’articolo 5 estende l’applicazione della direttiva alle sottounità, se gli allegati specifici prevedono requisiti essenziali relativi ad esse, e consente valutazioni di conformità separate. L’allegato I detta i requisiti generali per precisione, ripetibilità, sensibilità, durabilità, affidabilità, protezione contro l’alterazione, indicazioni da riportare sullo strumento, modalità di visualizzazione e controllabilità delle funzioni.
Tra i punti più rilevanti per la pratica professionale vi sono:
- la definizione delle condizioni di funzionamento nominali, comprese classi ambientali climatiche, meccaniche ed elettromagnetiche;
- l’obbligo di protezione dei dati di misurazione e del software critico;
- la necessità di indicazioni chiare, indelebili e non trasferibili;
- l’esigenza che il risultato sia leggibile e, in alcuni casi, disponibile su supporto durevole.
Marcatura CE, marcatura metrologica supplementare e circolazione dei prodotti
L’articolo 7 stabilisce che la conformità complessiva alla direttiva è attestata dalla marcatura CE e dalla marcatura metrologica supplementare. Le marcature sono apposte dal fabbricante o sotto la sua responsabilità e, se necessario, anche durante la fabbricazione. È vietato apporre segni che possano ingannare terzi circa il significato o la forma delle marcature previste.
L’articolo 8 impone agli Stati membri di non ostacolare, per ragioni connesse alla direttiva, la commercializzazione o la messa in servizio di strumenti recanti le marcature corrette. Gli Stati membri devono invece adottare misure per evitare che gli strumenti non conformi siano immessi sul mercato o usati.
Valutazione della conformità e organismi notificati
L’articolo 9 prevede che il fabbricante scelga la procedura di valutazione della conformità tra quelle indicate nell’allegato specifico dello strumento. Il sistema è modulare e combina, secondo i casi, controllo interno della produzione, esame del tipo, sorveglianza del sistema qualità, prove sul prodotto, verifica di singolo prodotto o verifica statistica.
Gli articoli 11 e 12 disciplinano la notifica e i criteri degli organismi incaricati:
- indipendenza da progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e utilizzatori;
- assenza di pressioni o incentivi che possano condizionare il giudizio;
- competenza tecnica e integrità professionale;
- adeguate risorse e personale;
- copertura assicurativa per la responsabilità civile, salvo copertura statale;
- obbligo di riservatezza.
Gli organismi notificati sono centrali anche per il rilascio degli attestati di esame CE del tipo o del progetto, per le valutazioni dei sistemi qualità e per la vigilanza successiva alla certificazione.
Norme armonizzate, documenti OIML e presunzione di conformità
L’articolo 13 introduce una presunzione di conformità per gli strumenti che rispettano le norme nazionali di recepimento di norme armonizzate europee, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché le parti corrispondenti dei documenti normativi OIML richiamati e pubblicati.
La presunzione può riguardare anche solo parte dei documenti applicati. Il fabbricante può però scegliere soluzioni tecniche diverse, purché dimostri la conformità ai requisiti essenziali. L’articolo 14 prevede un meccanismo di controllo quando una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti della direttiva.
Comitologia e aggiornamento tecnico
Gli articoli 15 e 16 attribuiscono alla Commissione, assistita dal comitato per gli strumenti di misura, poteri di aggiornamento tecnico e di adattamento degli allegati. In particolare, la Commissione può:
- identificare documenti OIML e parti di essi che conferiscono presunzione di conformità;
- pubblicarne i riferimenti nella serie C della Gazzetta ufficiale;
- modificare gli allegati MI-001 a MI-010 in tema di errori massimi tollerati, condizioni di funzionamento, valori critici di variazione e disturbi.
Marcatura, numeri identificativi e regole di apposizione
L’articolo 17 detta regole dettagliate sulla forma e sulla dimensione delle marcature:
- la marcatura CE deve seguire il simbolo grafico della decisione 93/465/CEE e avere altezza non inferiore a 5 mm;
- la marcatura metrologica supplementare consiste nella lettera M e nelle ultime due cifre dell’anno in un rettangolo;
- il numero identificativo dell’organismo notificato segue immediatamente le due marcature, quando richiesto dalla procedura.
Le marcature devono essere indelebili e chiaramente visibili o facilmente accessibili; in caso di strumenti troppo piccoli o sensibili, possono essere apposte su imballaggio e documenti di accompagnamento.
Vigilanza del mercato e clausola di salvaguardia
L’articolo 18 impone alle autorità nazionali di vigilare affinché gli strumenti non conformi non siano commercializzati né messi in servizio. Le autorità devono cooperare e scambiarsi informazioni su esiti di controlli, attestati di tipo o progetto, approvazioni di sistemi qualità, relazioni di valutazione e ritiri.
L’articolo 19 disciplina la clausola di salvaguardia: se uno Stato membro constata che strumenti muniti di marcatura CE e marcatura metrologica supplementare non soddisfano i requisiti essenziali, può ritirarli dal mercato o limitarne commercializzazione e uso. La Commissione avvia consultazioni e verifica se la misura sia giustificata; se la non conformità dipende da lacune delle norme o dei documenti normativi, la questione è portata ai comitati competenti.
L’articolo 20 tratta le marcature apposte indebitamente: il fabbricante o il mandatario deve rendere conforme lo strumento e porre fine all’infrazione; se la situazione persiste, lo Stato membro può applicare restrizioni o ritiro dal mercato.
Motivazione delle decisioni e rimedi
Ai sensi dell’articolo 21, ogni decisione che comporti ritiro, divieto o limitazione della commercializzazione o della messa in servizio deve essere motivata in modo preciso. La parte interessata deve essere informata senza indugio, con indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini previsti dal diritto nazionale.
Abrogazioni, periodo transitorio e recepimento
L’articolo 22 abroga, dal 30 ottobre 2006, una serie di direttive storiche su contatori gas, acqua, energia elettrica, tassametri, misure materializzate, sistemi di pesatura e contatori di calore. L’articolo 23 prevede un regime transitorio: per le funzioni di misura soggette a controlli legali, gli Stati membri devono consentire la commercializzazione e messa in servizio di strumenti conformi alle vecchie norme fino alla scadenza dell’omologazione, o per un massimo di dieci anni dal 30 ottobre 2006 se l’omologazione era a durata indefinita.
L’articolo 24 impone il recepimento entro il 30 aprile 2006 e l’applicazione delle misure nazionali dal 30 ottobre 2006. L’articolo 26 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 25 prevede una revisione da parte della Commissione entro il 30 aprile 2011 sugli effetti dell’attuazione, anche in relazione all’adeguatezza delle procedure di valutazione della conformità.
Allegati specifici: struttura e contenuto operativo
Gli allegati MI-001 a MI-010 fissano i requisiti tecnici per ciascuna categoria di strumento, con definizioni, campi di funzionamento, classi di accuratezza, errori massimi tollerati, resistenza ai disturbi, criteri di durabilità e regole di messa in servizio.
In generale, essi:
- definiscono le grandezze e le classi applicabili;
- indicano le condizioni nominali che il fabbricante deve specificare;
- stabiliscono i limiti di errore e i valori critici di variazione;
- prescrivono unità di misura, visualizzazione e sicurezza contro manipolazioni;
- individuano le procedure di conformità ammissibili per ciascun tipo di strumento.
Per il professionista, la parte più rilevante è che ogni famiglia di strumenti ha un proprio set di requisiti e procedure: ad esempio, i contatori dell’acqua e del gas, i contatori elettrici, i contatori di calore, i tassametri e gli analizzatori di gas di scarico presentano soglie di errore, classi e prove molto specifiche. L’operatore economico deve quindi verificare con precisione quale allegato speciale si applichi al prodotto e quale combinazione di moduli di conformità sia consentita.
Disposizioni principali
Campo di applicazione e facoltà degli Stati membri
Gli articoli 1 e 2 delimitano l’applicazione agli strumenti/sistemi indicati negli allegati MI-001/MI-010 e consentono agli Stati membri di prescrivere l’uso degli strumenti per funzioni di misura legate a interessi pubblici, sanità, sicurezza, ordine pubblico, ambiente, consumatori, tasse e lealtà commerciale. Se uno Stato membro non prescrive tale uso, deve comunicarne i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri.
Requisiti essenziali e rapporto con la direttiva EMC
L’articolo 3 stabilisce che gli strumenti devono conformarsi ai requisiti della direttiva per poter essere commercializzati e/o messi in servizio per le funzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1. La direttiva costituisce disciplina specifica per l’immunità elettromagnetica ai sensi della direttiva 89/336/CEE, che continua ad applicarsi ai soli requisiti di emissione.
Definizioni chiave
L’articolo 4 definisce, tra l’altro, strumento di misura, sottounità, controlli metrologici legali, fabbricante, commercializzazione, messa in servizio, mandatario, norma armonizzata e documento normativo OIML. Tali definizioni sono centrali per individuare i soggetti responsabili e il perimetro della conformità.
Requisiti essenziali, lingua delle informazioni e sottounità
L’articolo 6 impone la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato I e dell’allegato specifico applicabile; gli Stati membri possono chiedere che le informazioni necessarie siano fornite nella/e lingua/e ufficiale/i nazionale/i. L’articolo 5 estende mutatis mutandis la disciplina alle sottounità quando gli allegati specifici ne prevedono i requisiti.
Marcature e divieto di ostacolo alla circolazione
L’articolo 7 richiede la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare per attestare la conformità a tutte le disposizioni della direttiva; le marcature sono apposte dal fabbricante sotto la sua responsabilità e possono essere apposte durante la fabbricazione. L’articolo 8 vieta agli Stati membri di ostacolare, per motivi fondati sulla direttiva, la commercializzazione o la messa in servizio degli strumenti correttamente marcati e impone misure per impedire la circolazione di strumenti non conformi.
Valutazione della conformità e organismi notificati
L’articolo 9 rimette al fabbricante la scelta, tra le procedure previste negli allegati da A a H1 e nei relativi allegati specifici, della procedura di valutazione della conformità applicabile. Gli articoli 11 e 12 disciplinano notifica, criteri di designazione, indipendenza, competenza, riservatezza e assicurazione degli organismi notificati, mentre l’articolo 18 prevede cooperazione amministrativa tra autorità.
Norme armonizzate, documenti normativi e presunzione di conformità
L’articolo 13 prevede che il rispetto delle norme nazionali che attuano norme armonizzate pubblicate nella GUUE e dei documenti normativi OIML pubblicati conferisca presunzione di conformità ai requisiti essenziali; il fabbricante resta libero di usare soluzioni tecniche alternative, purché rispetti i requisiti essenziali. L’articolo 14 rimette al comitato permanente il vaglio delle norme che non soddisfino pienamente i requisiti.
Comitologia e aggiornamento tecnico
Gli articoli 15 e 16 affidano alla Commissione, assistita dal comitato per gli strumenti di misura, il potere di adottare misure di attuazione, identificare documenti OIML rilevanti, pubblicarne i riferimenti e modificare gli allegati specifici MI-001 a MI-010 per errori massimi tollerati, condizioni nominali, valori critici e disturbi.
Marcature CE, numero organismo notificato e regole di apposizione
L’articolo 17 disciplina forma, dimensioni e caratteristiche della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonché l’eventuale numero identificativo dell’organismo notificato. Le marcature devono essere indelebili, visibili e, in certi casi, riportate su imballaggio e documenti di accompagnamento.
Vigilanza sul mercato, clausola di salvaguardia e marcature indebite
Gli articoli 18, 19 e 20 impongono vigilanza sul mercato, scambio di informazioni tra autorità e misure contro gli strumenti non conformi. In caso di rischio o non conformità sistematica, lo Stato membro può ritirare, vietare o limitare la commercializzazione/uso e la Commissione avvia consultazioni; in caso di marcatura apposta indebitamente, il fabbricante deve rimediare e, se persiste la non conformità, si applicano misure restrittive.
Tutela procedurale e motivazione delle decisioni
L’articolo 21 impone che ogni decisione di ritiro, divieto o limitazione sia motivata in modo preciso e notificata senza indugio con indicazione dei rimedi e dei termini di ricorso.
Abrogazioni e regime transitorio
L’articolo 22 abroga, dal 30 ottobre 2006, numerose direttive settoriali precedenti su contatori gas, acqua, energia elettrica, misure materializzate, tassametri, strumenti automatici di pesatura e contatori di calore. L’articolo 23 consente, in deroga, la commercializzazione e messa in servizio di strumenti conformi alle norme precedenti fino alla scadenza dell’omologazione o, se indefinita, per massimo dieci anni dal 30 ottobre 2006.
Recepimento, entrata in vigore e revisione
L’articolo 24 impone il recepimento entro il 30 aprile 2006 e l’applicazione delle misure nazionali dal 30 ottobre 2006; l’articolo 26 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. L’articolo 25 prevede una relazione della Commissione entro il 30 aprile 2011 sugli effetti dell’attuazione e, se del caso, proposte di modifica.
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