Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12165/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 6504/2020, pubblicata in data 12 giugno 2020, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 7500/2019.

Giustizia amministrativa202510311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6504/2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6578/2023, relativa al riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6504/2020, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva accolto il ricorso contro il rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania. Nel corso del giudizio, il Ministero ha adottato un nuovo provvedimento, riesaminando l'istanza in esecuzione del giudicato e accogliendola parzialmente, con il riconoscimento pleno iure della classe di concorso A-01, Disegno e Storia dell'Arte. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza era intervenuta durante il giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione ha adottato, nel corso del giudizio, un provvedimento di riesame conforme alla sentenza da eseguire e ha attribuito alla ricorrente il bene della vita richiesto, mediante il riconoscimento pleno iure della classe di concorso A-01. Il Collegio ha accolto la domanda sulle spese, ponendole a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del fatto che l'ottemperanza è intervenuta in corso di causa. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 750,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito la ricorrente aveva chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del processo, l'amministrazione adotta un provvedimento che dà esecuzione al giudicato e attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta improcedibilità della domanda non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che possono essere liquidate tenendo conto dell'intervenuta soddisfazione della pretesa in corso di causa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il riconoscimento amministrativo, anche parziale, della posizione sostanziale azionata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, purché abbia concretamente soddisfatto la pretesa dedotta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.