Circolare numero 28 del 16-03-2026
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che interviene sull’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028 previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025. Inoltre, si specificano le fattispecie per le quali non è prevista l’applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione dell'incremento dei requisiti pensionistici disposto dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 e dalle disposizioni della legge di Bilancio 2026. L'incremento complessivo è di 3 mesi (con aumento delle quote Tabella B di 0,3), applicato in misura di 1 mese per il 2027 e di 3 mesi per il 2028, con specifiche eccezioni per categorie di lavoratori gravosi, lavoratori precoci, titolari di APE sociale e per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Sono fornite le tabelle dei nuovi requisiti e le indicazioni sulle decorrenze e sul cumulo.
Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto direttoriale 19/12/2025 e legge di Bilancio 2026, art. 1 commi 180-190)
Punti principali
Normativa di riferimento
Decreto direttoriale MEF/Ministero del Lavoro 19/12/2025 e legge 30/12/2025, n.199 (art.1 commi 180-190) che disciplinano l'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita per il biennio 2027-2028.
Modalità e misura dell'incremento
Incremento complessivo dei requisiti di 3 mesi e aumento di 0,3 unità delle quote Tabella B; applicazione pratica: +1 mese per il 2027 e +3 mesi per il 2028.
Pensione di vecchiaia - requisiti
Iscritti AGO e Gestione separata: età pensionabile 67 anni e 1 mese per il 2027, 67 anni e 3 mesi per il 2028; per primo accredito dal 1996: 71 anni e 1 mese (2027) e 71 anni e 3 mesi (2028).
Pensione anticipata - requisiti contributivi
Requisiti per la pensione anticipata ordinaria: 2027 - uomini 42 anni e 11 mesi, donne 41 anni e 11 mesi; 2028 - uomini 43 anni e 1 mese, donne 42 anni e 1 mese. Decorrenza standard del trattamento: dopo 3 mesi dalla maturazione; per alcune gestioni previste decorrenze differenziate 7/9 mesi.
Pensione anticipata per lavoratori precoci (lett. a,b,c)
Requisito: 41 anni e 1 mese per il 2027; 41 anni e 3 mesi per il 2028. Condizioni di accesso: almeno 12 mesi di contribuzione prima dei 19 anni e stato di disoccupazione, assistenza a persona gravemente disabile o riduzione della capacità lavorativa ≥74% secondo le lettere a), b), c).
Eccezioni: lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti
Per i lavoratori che rientrano nei requisiti di gravosità/faticosità e con almeno 30 anni di contribuzione l'adeguamento 2027-2028 non si applica: pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi se 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 (o condizioni analoghe); per altri casi (6 anni negli ultimi 7) si applica l'adeguamento diverso come previsto. Requisiti specifici per pensione anticipata ridotti (es. 42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne per chi soddisfa i periodi richiesti).
Eccezione per lavoratori precoci addetti ad attività gravose (lett. d)
Il requisito contributivo ridotto previsto per i precoci in situazione di mansione gravosa non è adeguato agli incrementi per il biennio 2027-2028: requisito fermo a 41 anni per 2027-2028.
Lavoratori disciplinati dal decreto legislativo n.67/2011
Per le fattispecie particolarmente faticose e pesanti di cui al dlgs 67/2011 l'adeguamento alla speranza di vita non si applica fino al 31/12/2028; sono riepilogati requisiti anagrafici, contributivi e quote (es. 35 anni di contribuzione e quote variabili con età minima 61 anni e 7 mesi per dipendenti, 62 anni e 7 mesi per autonomi, a seconda della tipologia).
APE sociale
L'art.1 comma 190 stabilisce che l'esenzione dall'adeguamento prevista per alcune categorie (comma 186) non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale: per questi l'incremento si applica regolarmente.
Personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico
Previsione di un incremento aggiuntivo specifico: per il biennio 2027-2028 i requisiti sono incrementati di 1 mese per il 2027 e di 3 mesi per il 2028; comma 180 prevede ulteriori incrementi progressivi (+1 mese 2028, +1 mese 2029, +1 mese da 2030) per i requisiti inferiori all'AGO, con DPCM (comma 181) che individuerà professionalità esentate o con applicazione parziale.
Decorrenze, cumulo e disposizioni operative
Decorrenza standard del trattamento: 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (salvo specifiche norme che prevedono finestra mobile o decorrenze 7/9 mesi per alcune gestioni). Il cumulo dei periodi ai sensi della legge n.228/2012 resta applicabile e rileva ai fini dei 30 anni e delle condizioni di attività gravosa. Riferimento a circolari operative precedenti per aspetti attuativi.
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