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Messaggio

Messaggio numero 4080 del 18-02-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che il Fondo si applica solo a Poste Italiane S.p.A. e non alle controllate, definisce accesso, requisiti, calcolo, tassazione, finanziamento e incompatibilità degli assegni straordinari, con istruzioni distinte per lavoratori iscritti all’INPS e all’IPOST.

Fondo di solidarietà Poste Italiane S.p.A.: assegni straordinari di sostegno al reddito

Fondo di solidarietà Poste Italiane S.p.A.: ambito di applicazione e istruzioni sugli assegni straordinari

Il documento fornisce chiarimenti applicativi sul Fondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane S.p.A. e introduce le istruzioni operative per l’accesso e l’erogazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito. Vengono definiti i soggetti ammessi, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di calcolo della prestazione, il regime fiscale, il finanziamento e i limiti di cumulo con redditi da lavoro.

Ambito di applicazione del Fondo

È precisato che, in coerenza con il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina del Fondo si applica solo a Poste Italiane S.p.A. e non anche alle società controllate. Ne consegue che:

  • solo Poste Italiane S.p.A. è soggetta agli obblighi contributivi previsti dal D.M. n. 178/2005;
  • solo i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. possono accedere alle prestazioni del Fondo.

Restano confermati gli adempimenti procedurali già indicati nella circolare n. 132/2006, mentre è ancora sospesa la questione relativa all’applicazione del regolamento al personale dirigente.

Caratteristiche dell’assegno straordinario

L’assegno straordinario di sostegno al reddito è erogato, su richiesta del datore di lavoro, ai lavoratori di Poste Italiane S.p.A.:

  • dichiarati in esubero per processi di ristrutturazione o situazioni di crisi;
  • oppure aderenti a piani di esodo volontario;
  • purché maturino il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità entro un massimo di 5 anni dalla cessazione del rapporto.

Per i periodi intercorrenti tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti minimi pensionistici, il Fondo versa alla gestione previdenziale competente la contribuzione correlata. L’assegno, esclusa tale contribuzione, è corrisposto fino alla fine del mese antecedente a quello di decorrenza della pensione ed è erogato per 12 mensilità.

Accesso alla prestazione e termini di presentazione

L’accesso all’assegno straordinario è subordinato alla presentazione dell’accordo aziendale relativo:

  • alla riduzione dei livelli occupazionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. n. 178/2005;
  • oppure all’esodo volontario, secondo la deliberazione n. 2/2007 del Comitato amministratore.

Le domande possono essere presentate entro sei anni dall’entrata in vigore del regolamento del Fondo, quindi dal 22 settembre 2005 al 21 settembre 2011. La prima decorrenza utile è il 1° ottobre 2005 e l’ultima è il 1° ottobre 2011. Tuttavia, in concreto, l’esodo è stato attivato dall’accordo del 23 febbraio 2007 tra Poste Italiane S.p.A. e le organizzazioni sindacali, che ha previsto la prima uscita dei lavoratori al 30 novembre 2007; pertanto, la prima decorrenza utile è il 1° dicembre 2007.

Presentazione delle domande: lavoratori iscritti all’IPOST e all’INPS

Per i lavoratori iscritti ai fini previdenziali presso l’IPOST, la domanda di assegno straordinario è presentata dall’azienda esodante all’IPOST, che:

  • verifica i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione di anzianità o vecchiaia, considerando anche il periodo coperto da contribuzione correlata;
  • calcola l’importo teorico della pensione alla data di decorrenza dell’assegno;
  • trasmette all’INPS le informazioni necessarie usando l’allegato 2, compresi dati anagrafici, coordinate di pagamento, periodo di corresponsione, ultima retribuzione annua ragguagliata, periodo assicurativo, importo teorico della pensione, data di maturazione dei requisiti, aliquota TFR, estremi dell’ultimo rapporto di lavoro e organizzazione sindacale destinataria di eventuali contributi.

Per i lavoratori iscritti all’INPS, la domanda è presentata direttamente dalla azienda esodante alla sede INPS competente in base alla residenza del lavoratore, utilizzando il fac-simile allegato 3.

Requisiti del lavoratore e verifica del diritto

Il regolamento non individua requisiti autonomi di accesso, ma richiede che il lavoratore maturi i requisiti anagrafici e contributivi utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell’assegno. La verifica va effettuata con riferimento alla normativa vigente alla data di scadenza dell’assegno straordinario.

Il periodo massimo di permanenza nel Fondo è pari a 60 mesi, e in tale periodo deve essere inclusa anche la c.d. finestra di uscita, anche quando la prestazione è finalizzata alla pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori iscritti all’INPS:

  • su richiesta, le strutture competenti rilasciano gli estratti certificativi delle posizioni;
  • l’accertamento dei requisiti è effettuato dal datore di lavoro;
  • possono essere utilizzati anche periodi di contribuzione maturati in Stati UE o in Stati convenzionati con l’Italia;
  • i periodi nelle gestioni autonome INPS possono essere cumulati, applicando la disciplina della gestione presso la quale il lavoratore ha contribuito da ultimo;
  • i contributi versati per gli stessi periodi in più gestioni vanno computati una sola volta.

Le sedi INPS devono verificare i requisiti in base alla normativa vigente alla data di uscita segnalata dall’azienda e segnalare immediatamente eventuali discordanze tra la verifica aziendale e quella della sede.

Finalità della prestazione e ipotesi particolari

L’assegno straordinario è finalizzato al perfezionamento dei requisiti di legge per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il documento richiama due fattispecie specifiche ammesse dal Comitato amministratore.

Pensione di vecchiaia contributiva

Sono ammessi anche i lavoratori la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, compresi:

  • i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;
  • coloro che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, come interpretato dal D.L. n. 355/2001.

Dal 1° gennaio 2008 il diritto va verificato in base ai requisiti della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo:

  • età non inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con 5 anni di contribuzione effettiva;
  • in alternativa, fino al 30 giugno 2009, i requisiti della tabella A della legge n. 247/2007;
  • dal 1° luglio 2009, i requisiti della tabella B della legge n. 247/2007.

Per i richiedenti con età inferiore a 65 anni, l’importo del trattamento non deve essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale. Se tale soglia non è raggiunta, la prestazione non può essere liquidata; l’assegno straordinario, però, deve comunque essere erogato fino all’apertura della finestra di uscita.

Disciplina sperimentale per le lavoratrici 57enni

La legge n. 243/2004 conferma in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, la possibilità per le lavoratrici di conseguire la pensione di anzianità con:

  • almeno 35 anni di contribuzione;
  • almeno 57 anni di età per le dipendenti;
  • almeno 58 anni di età per le autonome.

Per usufruirne, le lavoratrici devono optare per il calcolo contributivo ai sensi del D.Lgs. n. 180/1997. Il documento precisa che:

  • non si tratta di opzione per il sistema contributivo, ma di scelta del solo sistema di calcolo;
  • la scelta è collegata al momento in cui la lavoratrice decide di accedere al pensionamento;
  • il Comitato amministratore, con delibera n. 5 del 14 maggio 2007, ha consentito di anticipare tale scelta al momento dell’accesso al Fondo;
  • l’opzione effettuata all’ingresso nel Fondo è irrevocabile.

Alle lavoratrici si applicano, salvo il calcolo, le regole della pensione retributiva o mista:

  • per il diritto si fa riferimento ai requisiti di cui alla legge n. 335/1995;
  • le finestre di accesso sono quelle dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004;
  • la domanda deve essere corredata dall’opzione per il sistema di calcolo contributivo.

Quantificazione dell’assegno straordinario

L’importo dell’assegno straordinario è composto da:

  • importo netto della pensione teoricamente spettante, determinato secondo le regole dell’ordinamento previdenziale di iscrizione e considerando la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante;
  • importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, del TUIR.

Il calcolo segue le modalità della pensione teoricamente spettante al momento dell’accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi coperti da contribuzione correlata.

Sistema retributivo o misto

  • se al 31 dicembre 1995 il lavoratore aveva almeno 18 anni di contribuzione, si applica il sistema retributivo;
  • se l’anzianità era inferiore a 18 anni, si applica il sistema misto.

In entrambi i casi l’anzianità al momento della cessazione è aumentata del periodo coperto da contribuzione correlata; la maggiorazione va accreditata sempre nella quota B. Nel sistema misto il coefficiente di trasformazione è individuato in base all’età del lavoratore al momento dell’accesso all’assegno straordinario.

Sistema contributivo

La liquidazione con il sistema contributivo avviene:

  • usando il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno;
  • incrementando il montante contributivo maturato alla cessazione in base alle retribuzioni su cui sarà versata la contribuzione correlata.

Soggetti privi della vista, sordomuti e invalidi

Per i soggetti privi della vista, per i sordomuti e per gli invalidi richiamati dal documento, l’importo dell’assegno è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva riconoscibile secondo le norme citate.

Importo netto da corrispondere

In attuazione della delibera n. 8 del 22 ottobre 2007, l’importo netto della pensione teorica è determinato assoggettando il lordo al regime fiscale vigente al momento dell’accesso al Fondo, con scaglioni e aliquote applicabili, senza deduzioni dal reddito imponibile né detrazioni d’imposta.

Liquidazione della prestazione

La Direzione centrale prestazioni trasmette la documentazione ricevuta dall’IPOST alle sedi INPS competenti per residenza del lavoratore. Per gli assicurati INPS, la domanda è presentata direttamente alla sede competente.

Regime tributario degli assegni straordinari

Gli assegni straordinari sono assoggettati alle ritenute di legge previste dall’articolo 17, comma 4-bis, del TUIR, oggi articolo 19. Il documento richiama la disciplina transitoria sulle somme corrisposte in relazione a cessazioni di rapporti di lavoro attuate in base ad atti o accordi aventi data certa, ma precisa che, per gli assegni straordinari del settore Poste, l’Agenzia delle entrate ha chiarito l’applicazione della tassazione separata ai sensi dell’articolo 40, comma 6, della legge n. 448/1998.

In conclusione, gli assegni straordinari del personale Poste Italiane S.p.A. sono sempre soggetti a tassazione separata con la medesima aliquota utilizzata per il TFR.

Contributi sindacali

I beneficiari dell’assegno straordinario possono continuare a versare i contributi sindacali all’organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, se al momento della cessazione del rapporto sottoscrivono apposita clausola nel documento di rinuncia al preavviso. Il documento rinvia a successive istruzioni operative.

Finanziamento degli assegni straordinari

Il finanziamento è assicurato da un contributo straordinario a carico del datore di lavoro, pari al fabbisogno degli assegni erogabili e della contribuzione figurativa correlata.

Versamento anticipato della provvista mensile

Ogni giorno 10 del mese la procedura individua le prestazioni in essere e predispone il flusso di pagamento per il mese successivo. Gli assegni sono aggregati per codice azienda per determinare la somma lorda da versare.

L’importo è reso disponibile:

  • alla sede INPS di Roma EUR, scelta dall’azienda per il versamento mensile, in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES;
  • a Poste Italiane S.p.A. sul sito INPS nell’area "Servizi on line", sezione "Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito".

L’accesso avviene mediante PIN richiesto alla sede INPS presso la quale si versa il finanziamento. Dal giorno 10 la sede INPS comunica all’azienda l’importo della provvista e le coordinate bancarie. Il versamento deve riportare la causale:

  • "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 6, C. 3, D.M. n. 178/2005".

Il pagamento deve essere disposto entro il giorno 16 del mese precedente a quello di corresponsione degli assegni e deve avere valuta massima di accredito entro il penultimo giorno del mese precedente, o il giorno precedente se il penultimo giorno è festivo o non bancabile. Lo stesso giorno del bonifico il datore di lavoro deve inviare copia del versamento via fax alla sede INPS. La sede deve registrare la conferma del pagamento entro il giorno 16 di ciascun mese.

Contribuzione correlata

Poste Italiane S.p.A. deve versare anche il contributo a copertura della contribuzione correlata, dovuto per il periodo tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti minimi pensionistici, anche se l’assegno viene erogato oltre tale termine fino alla fine del mese precedente la pensione.

Il calcolo avviene sulla retribuzione mensile prevista dal contratto collettivo nazionale dell’11 luglio 2003, integrata dall’eventuale indennità di funzione, con criterio di 1/312 della retribuzione annua per ogni giornata. La base è assoggettata all’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni del lavoratore, pari al:

  • 33% per gli iscritti INPS;
  • 32,65% per gli iscritti IPOST.

Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti all’INPS, Poste Italiane S.p.A.:

  • calcola il contributo;
  • lo espone nel mod. DM10/2 nei quadri B-C, con dicitura "cont. fig. DM178/2005 (Poste)" e codice "M115";
  • indica numero dipendenti e retribuzioni;
  • non indica giornate;
  • versa con F24 entro il 16 del mese successivo e denuncia con DM10 entro la fine del mese successivo.

Per i lavoratori iscritti all’IPOST, Poste Italiane S.p.A.:

  • versa mensilmente il contributo alla sede INPS di Roma EUR, con distinto bonifico e stessa valuta della provvista, usando le coordinate del punto 9.1;
  • utilizza la causale "CONTRIBUZIONE CORRELATA LAVORATORI IPOST ART. 6 CO. 3 DM178/2005";
  • invia via fax, nello stesso giorno del pagamento, copia del bonifico e comunicazione con importo complessivo, numero beneficiari e mese di imputazione.

L’INPS riversa trimestralmente gli importi incassati al Fondo pensioni competente entro il trimestre successivo. La contribuzione è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.

Per l’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori INPS, la base imponibile deve essere indicata nel flusso EMens secondo le modalità ordinarie, con specifiche indicazioni su sezione azienda, posizione contributiva, dati del lavoratore, tipologia "PT" e imponibile previdenziale. La base imponibile annua andrà poi esposta nei modelli CUD e 770 secondo future istruzioni. Per gli iscritti IPOST, l’aggiornamento seguirà istruzioni che saranno fornite dall’IPOST.

Incompatibilità e cumulo con redditi da lavoro

L’articolo 10 del D.M. n. 178/2005 disciplina incompatibilità e limiti di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro.

L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo prestato a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con le società del gruppo Poste Italiane. In tali casi:

  • l’erogazione dell’assegno è sospesa;
  • è sospeso anche il versamento della contribuzione figurativa.

Obbligo di comunicazione

Il beneficiario che intraprende una nuova attività lavorativa, a qualunque titolo, deve comunicarlo tempestivamente:

  • al Fondo di solidarietà, tramite la sede INPS che gestisce l’assegno;
  • all’azienda esodante.

In caso di omissione:

  • perde il diritto alla prestazione;
  • deve restituire le somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione;
  • viene cancellata la contribuzione correlata;
  • la decisione spetta al Comitato amministratore del Fondo.

Cumulo con lavoro dipendente

L’assegno è cumulabile con redditi da lavoro dipendente resi a favore di soggetti non in concorrenza con il gruppo Poste, fino a concorrenza dell’importo su cui è calcolata la contribuzione correlata. Se il cumulo supera tale limite, l’assegno è ridotto corrispondentemente. Per le modalità applicative il documento rinvia a ulteriori comunicazioni. La base retributiva imponibile ai fini della contribuzione correlata è ridotta in misura pari ai redditi da lavoro dipendente, ma il messaggio precisa che, nelle more, non sarà operata alcuna riduzione.

Cumulo con lavoro autonomo

L’assegno è compatibile con redditi da lavoro autonomo prestati a favore di soggetti non in concorrenza con il gruppo Poste. Il reddito autonomo va individuato secondo i criteri della circolare n. 197/2003.

Il cumulo è ammesso per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente. In concreto:

  • il lavoratore conserva l’assegno per un importo lordo mensile pari al trattamento minimo dell’anno di produzione del reddito, aumentato della metà della quota eccedente;
  • la parte eccedente è trattenuta per i mesi di svolgimento dell’attività;
  • la trattenuta non può superare il reddito prodotto, rapportato a mese;
  • la trattenuta è operata direttamente sull’assegno.

Il documento riporta un esempio numerico con assegno lordo mensile di € 3.022,17, reddito autonomo di € 3.000,00 e trattamento minimo 2008 di € 443,12, da cui deriva una trattenuta di € 1.000,00 sui mesi da settembre 2008 a dicembre 2008. Anche per la contribuzione correlata, il regolamento prevede una riduzione della base imponibile in modo da non alterare la contribuzione annua complessiva, ma fino a nuove istruzioni non verrà operata alcuna riduzione.

Scadenza dell’assegno e certificazione a IPOST

La scadenza dell’assegno è gestita automaticamente dalla procedura informatica, che imposta a zero la rata dalla data di scadenza. Poiché il Fondo scade il 21 settembre 2015, l’ultima scadenza ammessa per l’assegno straordinario è il 30 settembre 2015.

Alla scadenza, la sede INPS che ha in carico la prestazione deve:

  • eliminare tempestivamente la prestazione;
  • inviare a IPOST la certificazione del periodo di permanenza nel Fondo;
  • specificare il periodo coperto dalla contribuzione correlata;
  • utilizzare il modello allegato 5.

È richiamato il PGM 4444, opzione 8, subopzione 9, per individuare gli assegni in scadenza mensile.

Comunicazione della liquidazione e domanda di pensione

A seguito della liquidazione dell’assegno, gli interessati ricevono automaticamente la comunicazione con le informazioni sulla quantificazione e sul pagamento, oltre al certificato per la riscossione e alla data di scadenza dell’assegno. Il lavoratore deve presentare domanda di pensione entro il mese di scadenza, poiché non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.

Ricorsi amministrativi e procedure

I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione generale dell’INPS, che decide in unica istanza.

La disponibilità delle procedure di acquisizione delle domande e di liquidazione delle prestazioni sarà resa nota con successivo messaggio.

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