Messaggio numero 3043 del 06-02-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 247/2007 all’assegno mensile per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. Precisa i requisiti, elimina l’obbligo di iscrizione alle liste di collocamento sostituendolo con una dichiarazione annuale sull’attività lavorativa, disciplina i casi particolari di cooperative sociali e disabili intellettivi/psichici, e allega il nuovo modello ICLAV2008 da presentare entro il 31 marzo 2008.
Assegno mensile agli invalidi civili parziali e nuova dichiarazione annuale
Assegno mensile agli invalidi civili parziali
Il documento comunica le istruzioni applicative dell’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che sostituisce l’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. La misura riguarda l’assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali e introduce un nuovo obbligo dichiarativo annuale in luogo dell’iscrizione alle liste di collocamento.
Ambito di applicazione e requisiti della prestazione
L’assegno mensile è riconosciuto agli invalidi civili:
- di età compresa tra il 18° e il 64° anno;
- con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;
- che non svolgono attività lavorativa;
- per tutta la durata di tale condizione.
La prestazione è a carico dello Stato ed è erogata dall’INPS. L’importo indicato è pari a € 242,84, al netto della perequazione automatica delle pensioni, per tredici mensilità.
Condizioni economiche
Il messaggio precisa che l’assegno è corrisposto con le stesse condizioni e modalità previste per la pensione di inabilità di cui all’articolo 12 della legge n. 118/1971. Di conseguenza, il limite reddituale da considerare per l’erogazione della prestazione è quello previsto per la pensione sociale.
Viene inoltre ribadito che il requisito del reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione deve sussistere anche nei casi di impiego presso cooperative sociali o di lavoro mediante convenzioni quadro.
Sostituzione dell’iscrizione alle liste di collocamento
La novità principale introdotta dalla legge n. 247/2007 è che l’assegno non è più subordinato all’iscrizione nelle liste di collocamento. Al suo posto, l’interessato deve presentare annualmente all’INPS una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesti se presta o non presta attività lavorativa.
Il documento chiarisce che tale prescrizione non impedisce comunque all’interessato di iscriversi nelle liste di collocamento.
Attività lavorativa, cooperative sociali e convenzioni quadro
Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa è considerato sussistente anche:
- in caso di impiego presso cooperative sociali;
- in caso di lavoro mediante convenzioni quadro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall’articolo 1, comma 37, della legge n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- quando sia verificato lo stato di disoccupazione, nei limiti in cui lo svolgimento di attività lavorativa assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Nel modulo allegato è riportata anche un’apposita opzione per dichiarare l’occupazione nelle ipotesi previste dalla normativa sulle cooperative sociali e convenzioni quadro, precisando che tale situazione non impedisce il conseguimento o il mantenimento del diritto all’assegno mensile.
Casi particolari: disabili intellettivi o minorati psichici
Resta confermato che, per i disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della dichiarazione sostitutiva deve essere presentato un certificato medico, ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il testo richiama anche il messaggio n. 15641 del 31 maggio 2006.
Nel modulo allegato viene inoltre precisato che, per gli invalidi civili il cui handicap non consente l’autocertificazione, se interdetti o inabilitati, la dichiarazione deve essere presentata dai rispettivi tutori o curatori; in alternativa deve essere prodotto un certificato medico, ai sensi dell’articolo 1, comma 256, della legge n. 662/1996.
Modello ICLAV2008 e scadenza
Il messaggio allega il modello ICLAV2008, che riassume i dati richiesti per la dichiarazione di responsabilità e annulla e sostituisce il modello ICNC01 allegato 3 alla circolare n. 142 del 28 dicembre 2007 sul rinnovo delle pensioni per l’anno 2008.
La dichiarazione deve essere restituita entro il 31 marzo 2008 e può essere spedita o presentata direttamente:
- all’Azienda sanitaria locale competente per territorio;
- al Comune;
- alla sede INPS.
Per chi non sa o non può firmare, il messaggio richiama l’articolo 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: la dichiarazione deve essere raccolta da un pubblico ufficiale previa identificazione del dichiarante. Le persone impossibilitate a sottoscrivere il modulo possono quindi rendere la dichiarazione davanti a un funzionario incaricato dell’ASL, del Comune o della sede INPS.
Aspetti operativi
Il documento segnala infine che, con successivo messaggio, sarà comunicata la disponibilità delle procedure aggiornate per la gestione della nuova disciplina.
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