Messaggio numero 2970 del 05-02-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS fornisce prime istruzioni sugli effetti della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sugli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di settore. Il messaggio distingue i lavoratori ammessi prima e dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina e chiarisce come debba essere certificato il diritto a pensione, con particolare riguardo a pensione di anzianità, pensione di vecchiaia e finestre di accesso.
Assegni straordinari di sostegno al reddito e certificazione del diritto a pensione dopo la legge n. 247/2007
Assegni straordinari e certificazione del diritto a pensione dopo la legge n. 247/2007
Il documento fornisce le prime istruzioni operative dell’INPS sugli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà di settore, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. L’obiettivo è chiarire come debba essere verificato e certificato il diritto a pensione dei lavoratori che accedono all’esodo.
Quadro generale della certificazione
L’Istituto richiama il principio già affermato con il messaggio n. 31778 del 19 settembre 2005, secondo cui i regolamenti dei Fondi di settore non fissano requisiti autonomi per l’assegno straordinario: il diritto alla prestazione è infatti subordinato al conseguimento del trattamento pensionistico alla cessazione dell’assegno stesso.
La verifica del diritto a pensione deve avvenire al momento dell’accesso all’esodo, con riferimento ai requisiti che saranno richiesti alla data di uscita dal Fondo. La domanda di assegno straordinario presentata all’INPS dall’azienda esodante è considerata espressione di una volontà congiunta di azienda e lavoratore, entrambe sottoscrittrici.
L’INPS deve valutare i contenuti della domanda solo sotto il profilo della correttezza e della veridicità, verificando se alla data di scadenza concordata il lavoratore avrà effettivamente maturato il diritto alla pensione. In tale prospettiva, l’Istituto assume il ruolo di ente certificatore e la liquidazione dell’assegno straordinario equivale alla certificazione del diritto a pensione, purché il beneficiario continui a percepire senza soluzione di continuità la prestazione fino al momento previsto per il pensionamento. Anche l’informazione contenuta nella comunicazione di liquidazione, relativa alla data di maturazione del diritto pensionistico, vale come certificazione.
Lavoratori ammessi al Fondo prima della legge n. 247/2007
Per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2007, il diritto a pensione è stato certificato secondo la disciplina della legge n. 243/2004 o, per la vecchiaia, del decreto legislativo n. 503/1992.
Assegni straordinari finalizzati alla pensione di anzianità
L’assegno straordinario continua a essere erogato fino alla scadenza concordata tra azienda esodante e lavoratore al momento dell’accesso al Fondo. Resta però fermo il diritto del lavoratore a conseguire la pensione prima della scadenza originaria, se nel frattempo maturano i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 247/2007. La scadenza può essere anticipata anche su richiesta congiunta delle parti.
Assegni straordinari finalizzati alla pensione di vecchiaia
Per i lavoratori in esodo alla data del 31 dicembre 2007, cioè con decorrenza dell’assegno straordinario entro il 1° gennaio 2008, continua ad applicarsi la disciplina previgente: il pensionamento di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello del compimento dell’età anagrafica richiesta, secondo il decreto legislativo n. 503/1992. La nuova disciplina delle “finestre d’accesso” introdotta dalla legge n. 247/2007 non incide su tali posizioni.
Lavoratori ammessi al Fondo dopo la legge n. 247/2007
Per i lavoratori ammessi alla prestazione a decorrere dal 1° febbraio 2008, il diritto alla pensione deve essere certificato secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 247/2007.
Assegni straordinari finalizzati alla pensione di anzianità
Le domande di assegno straordinario, firmate da entrambe le parti, devono essere modificate o integrate per recepire la nuova disciplina pensionistica.
Assegni straordinari finalizzati alla pensione di vecchiaia
Per questi lavoratori la certificazione deve tener conto anche delle finestre di uscita, che si applicano indipendentemente dal sistema di liquidazione della pensione, sia esso retributivo, misto o contributivo. La nuova disciplina si applica anche alle domande già presentate ma non ancora definite.
Se la scadenza dell’assegno straordinario non considera la finestra di uscita, l’INPS deve segnalarlo all’azienda, che dovrà presentare una nuova domanda oppure un’integrazione di quella precedente, sempre sottoscritta dalle parti, con l’indicazione della scadenza corretta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 6 feb 2008Messaggio numero 3043 del 06-02-2008
- Messaggio · 8 feb 2008Messaggio numero 3381 del 08-02-2008
- Messaggio · 31 gen 2008Messaggio numero 2360 del 31-01-2008
- Messaggio · 28 gen 2008Messaggio numero 2085 del 28-01-2008
- Messaggio · 28 gen 2008Messaggio numero 2133 del 28-01-2008
- Messaggio · 15 feb 2008Messaggio numero 01 del 15-02-2008 enpals
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →