Messaggio numero 01 del 15-02-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra gli effetti previdenziali della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, con particolare attenzione ai nuovi requisiti per pensione di anzianità e vecchiaia, alla decorrenza mediante finestre, alla totalizzazione dei periodi assicurativi, al riscatto della laurea, ai coefficienti di trasformazione, ai lavori usuranti e alla perequazione delle pensioni per il 2008.
Legge n. 247/2007 su previdenza, pensioni, totalizzazione, riscatto laurea e lavori usuranti
Legge n. 247/2007: interventi in materia previdenziale e pensionistica
Il documento riassume le principali novità introdotte dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007. La disciplina incide su requisiti di accesso al pensionamento, decorrenze, totalizzazione, riscatto della laurea, coefficienti di trasformazione, lavori usuranti e perequazione delle pensioni.
Ambito generale e disposizioni di contesto
La legge reca norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, oltre a ulteriori disposizioni in materia di lavoro e previdenza sociale. Essa modifica in parte la precedente Legge 23 agosto 2004, n. 243.
Per i lavoratori iscritti all’ENPALS non opera una distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente: le due tipologie di rapporto sono sempre inquadrate come lavoro dipendente, a prescindere dalla natura del rapporto.
In attesa dell’adozione dei decreti previsti dall’art. 1, comma 6, della Legge n. 247/2007, in materia di elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche per i regimi armonizzati ex art. 2, commi 22 e 23, della Legge n. 335/1995, continuano ad applicarsi le disposizioni dei D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 e n. 166.
Pensione di anzianità: requisiti
Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, fermo restando il requisito minimo di 35 anni di contribuzione, al raggiungimento dei requisiti anagrafici indicati nelle tabelle A e B della legge.
- Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009: 58 anni di età e 35 anni di contributi.
- Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 95, con età minima di 59 anni e 35 anni di contributi.
- Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 96, con età minima di 60 anni e 35 anni di contributi.
- Dal 1° gennaio 2013 in poi: quota 97, con età minima di 61 anni e 35 anni di contributi.
In alternativa, il diritto al trattamento pensionistico si consegue indipendentemente dall’età con almeno 40 anni di contribuzione.
Restano applicabili le regole vigenti al 31 dicembre 2007 per:
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007;
- soggetti che avevano già maturato i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente entro il 31 dicembre 2007.
Resta inoltre ferma la disciplina per le lavoratrici dipendenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004, possono accedere con 35 anni di contributi e 57 anni di età, a condizione di optare per il calcolo contributivo secondo il D.Lgs. n. 180/1997.
Decorrenza della pensione di anzianità: finestre di accesso
La legge riduce da quattro a due le finestre ordinarie di accesso alla pensione di anzianità.
- Se i requisiti sono maturati nel primo semestre dell’anno, la pensione decorre dal 1° gennaio successivo.
- Se i requisiti sono maturati nel secondo semestre dell’anno, la pensione decorre dal 1° luglio dell’anno successivo.
Per i casi in cui il diritto sia stato conseguito con almeno 40 anni di contribuzione, la decorrenza segue quattro finestre:
- dal 1° luglio dello stesso anno, se il soggetto ha almeno 57 anni al 30 giugno e i 40 anni sono raggiunti entro il 31 marzo;
- dal 1° ottobre dello stesso anno, se il soggetto ha almeno 57 anni al 30 settembre e i 40 anni sono raggiunti entro il 30 giugno;
- dal 1° gennaio dell’anno successivo, se i 40 anni sono raggiunti entro il 30 settembre;
- dal 1° aprile dell’anno successivo, se i 40 anni sono raggiunti entro il 31 dicembre.
Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto
Per i soggetti che al 31 dicembre 2007 avevano già maturato i requisiti per il diritto a pensione continua ad applicarsi la normativa previgente, anche quanto all’accesso al pensionamento.
Dal 1° gennaio 2008, per la pensione di vecchiaia si applica l’accesso programmato mediante finestre:
- dal 1° luglio, se i requisiti sono maturati entro il primo trimestre;
- dal 1° ottobre, se i requisiti sono maturati entro il secondo trimestre;
- dal 1° gennaio dell’anno successivo, se i requisiti sono maturati entro il terzo trimestre;
- dal 1° aprile dell’anno successivo, se i requisiti sono maturati entro il quarto trimestre.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Per i destinatari del sistema contributivo resta fermo il requisito minimo di 5 anni di contribuzione, mentre l’età anagrafica è elevata a:
- 60 anni per le donne;
- 65 anni per gli uomini.
Per le lavoratrici che accedono al pensionamento prima dei 65 anni, la pensione deve risultare almeno pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale, ai sensi dell’art. 1, comma 20, della Legge n. 335/1995.
È inoltre prevista la possibilità di accesso con almeno 35 anni di contribuzione e con l’età anagrafica prevista per i nuovi trattamenti di anzianità:
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009: 58 anni e 35 anni di contributi;
- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010: 59 anni e 35 anni di contributi;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: 60 anni e 35 anni di contributi;
- dal 1° gennaio 2013 in poi: 61 anni e 35 anni di contributi.
In alternativa, il diritto si consegue con 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica.
Ai fini del computo dell’anzianità contributiva, sia per l’accesso con 35 anni di contributi sia per il caso dei 40 anni, possono essere considerati anche i periodi derivanti da riscatto della laurea.
Pensione contributiva e decorrenza
Per chi accede al pensionamento con 60 anni se donna e 65 anni se uomo, la decorrenza segue le stesse finestre trimestrali:
- dal 1° luglio, se i requisiti sono maturati entro il primo trimestre;
- dal 1° ottobre, se i requisiti sono maturati entro il secondo trimestre;
- dal 1° gennaio dell’anno successivo, se i requisiti sono maturati entro il terzo trimestre;
- dal 1° aprile dell’anno successivo, se i requisiti sono maturati entro il quarto trimestre.
Se il diritto è maturato con almeno 40 anni di contribuzione, si applicano quattro finestre di uscita analoghe a quelle previste per la pensione di anzianità:
- 1° luglio dello stesso anno, con età almeno pari a 57 anni al 30 giugno e 40 anni raggiunti entro il 31 marzo;
- 1° ottobre dello stesso anno, con età almeno pari a 57 anni al 30 settembre e 40 anni raggiunti entro il 30 giugno;
- 1° gennaio dell’anno successivo, se i 40 anni sono raggiunti entro il 30 settembre;
- 1° aprile dell’anno successivo, se i 40 anni sono raggiunti entro il 31 dicembre.
Totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2008, nel sistema retributivo o misto, il limite minimo di anzianità contributiva per la totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni viene ridotto da 6 a 3 anni.
È inoltre consentito cumulare tutti i contributi versati anche quando il diritto a pensione sia già stato raggiunto in una singola gestione.
Riscatto della laurea
Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2008 è possibile pagare l’onere:
- in unica soluzione;
- oppure in dieci anni, senza interessi.
La facoltà di riscatto è estesa anche a chi non ha mai iniziato l’attività lavorativa e non è stato iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria. In tal caso:
- la domanda va presentata all’INPS;
- l’onere è determinato in misura fissa, prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’AGO per i lavoratori dipendenti;
- l’importo versato è accreditato all’INPS, che lo riversa alla gestione presso cui il soggetto sarà successivamente iscritto.
Il pagamento può essere effettuato in 10 anni senza interessi. L’onere è deducibile fiscalmente dal richiedente; se il richiedente non percepisce reddito personale tassabile, il pagamento può essere sostenuto dai soggetti fiscalmente a suo carico e, in tal caso, è detraibile nella misura del 19%.
Coefficienti di trasformazione
Il coefficiente di trasformazione, essenziale per il calcolo della pensione nel sistema contributivo, è oggetto di un intervento di revisione. Una Commissione apposita deve proporre entro il 31 dicembre 2008 modifiche ai criteri di calcolo.
Nel frattempo, risultano già definiti nuovi coefficienti di trasformazione con decorrenza dal 2010, destinati a essere rivisti automaticamente ogni tre anni.
Lavori usuranti
Entro tre mesi, il Governo è delegato ad adottare specifici decreti per consentire ai lavoratori impegnati in attività usuranti una riduzione di tre anni del requisito anagrafico per la pensione di anzianità, fermo restando comunque il limite minimo di 57 anni e il requisito contributivo minimo di 35 anni.
L’elenco dei lavori usuranti individuati dal cosiddetto Decreto Salvi del 1999 viene ampliato includendo anche:
- lavoratori notturni;
- lavoratori addetti alla cosiddetta linea a catena;
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Perequazione delle pensioni per il 2008
Per il 2008, i titolari di pensione di importo superiore a otto volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non beneficiano della perequazione automatica, oppure ne beneficiano solo in parte fino al raggiungimento del limite dato dalla somma tra pensione eccedente e rivalutazione.
L’incremento della perequazione automatica per il 2008 è così articolato:
- fino a 2.180,70 euro mensili: 1,6;
- da 2.180,71 euro a 3.489,12 euro: 1,2;
- tra 3.489,13 euro e 3.539,72 euro: aumento variabile fino a concorrenza di quest’ultimo limite;
- oltre 3.539,72 euro: nessun aumento.
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