Sentenza del 28/09/2015 n. 4140 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Mancata indicazione di attività finanziarie estere - Condono - Proroga del termine di accertamento - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità della proroga biennale dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 in relazione alla mancata indicazione, da parte del contribuente, di attività finanziarie detenute all'estero. La questione è stata risolta nel senso che tale violazione non può essere oggetto di condono e, pertanto, non può giustificare l'estensione del termine ordinario di accertamento.
La decisione
È stata esclusa la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002. La mancata indicazione di attività finanziarie estere, non essendo condonabile, non consente all'Amministrazione finanziaria di beneficiare della proroga. Il testo non specifica gli importi, le annualità o l'esito formale del ricorso, ma il principio affermato risulta favorevole al contribuente sotto il profilo della decadenza dell'accertamento oltre il termine ordinario.
Norme richiamate
Art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Proroga biennale dei termini di accertamento
La proroga dei termini di accertamento opera solo in relazione a violazioni o definizioni suscettibili di rientrare nell'ambito applicativo del condono. Non si applica alla mancata indicazione di attività finanziarie estere quando tale violazione non è condonabile.
Massime di principio
- Una proroga eccezionale dei termini di accertamento deve essere interpretata restrittivamente e non può applicarsi automaticamente a qualsiasi violazione fiscale.
- Se la violazione contestata non è definibile mediante condono, non può essere utilizzata, per ciò solo, come presupposto per estendere i termini ordinari di accertamento.
- In caso di accertamento relativo ad attività finanziarie estere non dichiarate, occorre verificare sia la condonabilità della violazione sia la scadenza del termine ordinario: in assenza di una base normativa valida per la proroga, l'accertamento tardivo può essere illegittimo.
- Il principio riguarda la proroga dei termini e non implica necessariamente che la violazione sostanziale relativa alle attività estere sia inesistente o non sanzionabile.
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