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Circolare

Circolare numero 130 del 10-6-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga, per l’anno 1997, le misure dei principali contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dagli imprenditori agricoli a titolo principale. Vengono aggiornati il reddito medio convenzionale, le aliquote IVS comprensive del contributo aggiuntivo, il contributo di malattia, maternità, Tbc, ex E.N.A.O.L.I. e il contributo INAIL, con indicazione di importi, riduzioni per giovani e per aziende in territori montani o svantaggiati, nonché delle scadenze di riscossione INAIL. La circolare precisa inoltre che, in via provvisoria, nei bollettini INAIL non sono ancora inclusi sanzioni e interessi, che saranno richiesti successivamente.

Contributi previdenziali 1997 per CD-CM-IATP

Contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale – anno 1997

La circolare aggiorna per il 1997 la disciplina contributiva applicabile ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e agli imprenditori agricoli a titolo principale (CD-CM-IATP), indicando aliquote, importi annui e scadenze di versamento per le diverse gestioni. Il documento si concentra sui contributi IVS, malattia, maternità, Tbc, ex E.N.A.O.L.I. e INAIL, precisando le agevolazioni previste per i giovani e per le aziende ubicate in territori montani o svantaggiati.

Contribuzione I.V.S.

Il calcolo della contribuzione IVS continua a basarsi, per l’anno 1997, sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito previste dalla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con applicazione dell’aliquota percentuale sul reddito convenzionale individuale attribuito alla fascia di appartenenza.

Il reddito medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, è indicato per il 1997 in L. 72.251. Le aliquote di base restano immutate rispetto al 1996:

  • 15% per la generalità delle imprese, ridotta al 12,50% per i soggetti di età inferiore a 21 anni;
  • 12% per le imprese ubicate nei territori montani o nelle zone svantaggiate, ridotta al 7,50% per i soggetti di età inferiore a 21 anni.

Tenendo conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il 1997 risultano pari al 17%, 14,50%, 14% e 9,50%, secondo la combinazione di fascia e agevolazione applicabile.

È inoltre fissato in L. 900 a giornata l’importo del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in applicazione del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della medesima legge.

Contribuzione di malattia

Per il 1997, in base all’art. 4, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge n. 85 del 22 marzo 1995, l’aliquota del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai sensi dell’art. 31, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 è fissata come segue:

  • 6,6% per la fascia di reddito fino a 40 milioni annui, per la generalità dei CD-CM;
  • 3,30% per i CD-CM con aziende situate nei territori montani o nelle zone svantaggiate;
  • 4,60% per i redditi oltre 40 milioni e fino a 150 milioni annui, a titolo di contributo di solidarietà.

La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tali contributi sono riscossi direttamente dall’Amministrazione finanziaria dello Stato secondo le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

Contribuzione di maternità

Resta invariato per il 1997 il contributo annuo di L. 18.000 dovuto, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il contributo finanzia gli oneri connessi all’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio.

Contribuzione Tbc

Per l’anno 1997 il contributo Tbc dovuto dai mezzadri e coloni resta invariato. La misura è pari a:

  • L. 0,65 a giornata per il contributo base;
  • L. 30 a giornata per il contributo integrativo.

Contributo ex E.N.A.O.L.I.

Il contributo destinato al finanziamento del soppresso Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani resta fissato nella misura annua di L. 78, pari a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei CD-CM.

Contribuzione INAIL

Il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, viene riscosso con procedura unificata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 26 aprile 1996, n. 219. In seguito al decreto 8 agosto 1996, che ha disposto un’addizionale del 20% sui contributi dovuti ai fini INAIL, la misura per il 1997 è stabilita in:

  • L. 600.000 annue capitarie per la generalità delle aziende;
  • L. 354.000 annue capitarie per le aziende situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La riscossione avviene mediante invio di cinque bollettini di conto corrente personalizzati. Il primo bollettino, con scadenza 10 luglio 1997, riguarda il recupero della rivalutazione del 20% delle rendite INAIL decorrente dal 1 gennaio 1996 ed è pari, per l’intero anno, a:

  • L. 100.000 per le zone normali;
  • L. 59.000 per le zone agevolate.

A tali importi si aggiungono i contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni di categoria. Gli altri quattro bollettini relativi alla contribuzione 1997 scadono il 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre e 10 gennaio 1998. La circolare precisa infine che, per effetto delle innovazioni introdotte dal D.L. n. 538/1996 e dalla legge n. 662/1996, in via provvisoria i bollettini non comprendono sanzioni e/o interessi, che saranno richiesti successivamente dall’Istituto.

Allegati

La circolare richiama l’allegazione di tabelle contenenti le aliquote e gli importi annui dei contributi vigenti per il 1997 nel settore CD-CM-IATP.

Punti principali

Contribuzione I.V.S.

Per il 1997 il reddito medio convenzionale è determinato in L. 72.251. Le aliquote di base restano quelle del 1996: 15% per la generalità delle imprese, ridotta al 12,50% per i soggetti con meno di 21 anni; 12% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate, ridotta al 7,50% per i giovani under 21. Considerando il contributo aggiuntivo del 2%, le aliquote complessive risultano pari al 17%, 14,50%, 14% e 9,50%, a seconda della fascia e delle agevolazioni applicabili. Il contributo addizionale ex art. 17, comma 1, legge n. 160/1975 è fissato in L. 900 a giornata.

Contribuzione di malattia

Per il 1997 l’aliquota del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale è pari al 6,6% per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con reddito fino a 40 milioni annui, e al 3,30% per quelli con aziende nei territori montani o nelle zone svantaggiate. Per i redditi oltre 40 milioni e fino a 150 milioni annui, il contributo di solidarietà è fissato al 4,60%. La riscossione dei contributi al SSN avviene direttamente da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato secondo le regole delle imposte sui redditi.

Contribuzione di maternità

Resta invariato, per il 1997, il contributo annuo di L. 18.000 dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il contributo serve a finanziare gli oneri derivanti dall’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio.

Contribuzione Tbc

Per i mezzadri e coloni il contributo Tbc rimane invariato nel 1997: contributo base di L. 0,65 a giornata e contributo integrativo di L. 30 a giornata.

Contributo ex E.N.A.O.L.I.

Il contributo per il finanziamento del soppresso Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani resta fissato in L. 78 annue, corrispondenti a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei CD-CM.

Contribuzione INAIL

Il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni è dovuto per il 1997 nella misura annua capitaria di L. 600.000, ridotta a L. 354.000 per aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. La riscossione avviene tramite cinque bollettini di conto corrente personalizzati. Il primo, con scadenza 10 luglio 1997, riguarda il recupero della rivalutazione del 20% delle rendite INAIL dal 1 gennaio 1996 ed è pari a L. 100.000 per le zone normali e L. 59.000 per le zone agevolate, oltre ai contributi associativi eventualmente dovuti. Gli altri quattro bollettini seguono le scadenze ordinarie del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre e 10 gennaio 1998. In via provvisoria, gli importi indicati nei bollettini non comprendono sanzioni e/o interessi, che saranno richiesti successivamente dall’Istituto.

Documentazione allegata

La circolare segnala l’allegazione di tabelle riepilogative delle aliquote e degli importi annui dei contributi in vigore per il 1997 nel settore CD-CM-IATP.

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