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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1033

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul pacchetto normativo MiFID II/MiFIR per rinviare di dodici mesi la piena applicazione di varie disposizioni, a causa del ritardo nella realizzazione delle infrastrutture dati necessarie, in particolare FIRDS. Introduce inoltre una disciplina specifica per le operazioni a pacchetto e per gli scambi con sottostante fisico, chiarendo quando si applicano gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione. Infine coordina i rinvii con il regolamento sugli abusi di mercato e con il regolamento sui depositari centrali di titoli, adeguando i relativi riferimenti temporali.

Proroga di termini e adeguamenti tecnici ai regolamenti MiFIR, MAR e CSDR, con specifiche regole sulle operazioni a pacchetto e sui riferimenti temporali del nuovo quadro MiFID II/MiFIR.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle infrastrutture dei mercati finanziari dell’Unione interessati dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), dal regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) e dal regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR), incluse imprese di investimento, gestori di mercati, sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, autorità competenti ed ESMA. Incide in particolare su trasparenza pre e post negoziazione, segnalazione di operazioni e posizioni, limiti di posizione sui derivati su merci, dati di riferimento degli strumenti finanziari e disciplina di regolamento titoli. Le modifiche riguardano l’intero territorio dell’Unione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione diretta; molte proroghe spostano dal 2017 al 2018 o dal 2019/2021 al 2020/2022 varie scadenze, mentre il regolamento è applicabile dal 3 gennaio 2018 per MiFIR, salvo le eccezioni previste, e il MAR resta in applicazione dal 3 luglio 2016 con alcune eccezioni rinviate.

Regolamento (UE) 2016/1033: proroga e coordinamento del quadro MiFIR/MAR/CSDR

Il regolamento interviene in modo mirato sul pacchetto normativo dei mercati degli strumenti finanziari, adottato dopo la crisi finanziaria, per risolvere i problemi pratici di attuazione connessi soprattutto alla costruzione delle infrastrutture dati necessarie, in particolare il sistema FIRDS. I considerando evidenziano che, senza tali infrastrutture, non sarebbe possibile applicare in modo coerente la trasparenza pre e post negoziazione, la segnalazione delle operazioni e delle posizioni sui derivati su merci, né il pieno funzionamento di alcuni obblighi di vigilanza e di best execution.

Ambito e finalità della proroga

La misura principale consiste nel rinvio di dodici mesi della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, spostata al 3 gennaio 2018, con conseguente adeguamento di numerose date interne. Il rinvio è giustificato dall’eccezionale complessità del nuovo quadro e dall’impossibilità, per ESMA, autorità nazionali competenti e operatori, di rendere operative in tempo utile le infrastrutture di raccolta e trattamento dei dati.

Modifiche al regolamento (UE) n. 600/2014

Esclusione delle operazioni di finanziamento tramite titoli

L’articolo 1, paragrafo 5 bis, stabilisce che i titoli II e III del regolamento non si applicano alle operazioni di finanziamento tramite titoli definite dal regolamento (UE) 2015/2365. Il considerando chiarisce che tali operazioni non contribuiscono al processo di determinazione del prezzo e, dunque, non devono essere sottoposte al medesimo regime di trasparenza.

Nuove definizioni per operazioni complesse

Sono introdotte le definizioni di:

  • "scambio con sottostante fisico" (exchange for physical), ossia un’operazione su derivati o altro strumento finanziario vincolata all’esecuzione simultanea di una quantità equivalente dell’attività fisica sottostante;
  • "ordine a pacchetto", cioè un ordine il cui prezzo è determinato unitariamente per un exchange for physical oppure per due o più strumenti finanziari nell’ambito di un’operazione a pacchetto;
  • "operazione a pacchetto", che include sia l’exchange for physical sia un’operazione composta da più componenti tra più controparti, in cui ogni componente comporta un concreto rischio economico o finanziario rispetto alle altre e l’esecuzione è simultanea e vincolata.

Trasparenza pre-negoziazione e deroghe

L’articolo 9 viene adattato per escludere dalla trasparenza pre-negoziazione:

  • gli ordini per exchange for physical;
  • gli ordini a pacchetto che presentano determinate caratteristiche, tra cui la presenza di una componente illiquida, di una componente di grande dimensione oppure l’esecuzione su request for quotes o voice trading oltre la dimensione specifica dello strumento. Le autorità competenti possono inoltre derogare, per ciascuna componente, all’obbligo di pubblicazione previsto dall’articolo 8, paragrafo 1.

Regole di pubblicazione e applicazione agli ordini a pacchetto

Il regolamento amplia l’obbligo di pubblicazione dei prezzi correnti e della profondità degli interessi di negoziazione anche agli ordini a pacchetto relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati negoziati in sede di negoziazione. Tuttavia, per tali ordini, gli obblighi dell’articolo 18 si applicano all’ordine nel suo insieme, non alle singole componenti.

Ruolo dell’ESMA e norme tecniche

Per assicurare un’applicazione uniforme delle esclusioni legate ai pacchetti liquidi, l’ESMA deve elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 febbraio 2017, definendo una metodologia per identificare gli ordini a pacchetto per i quali esiste un mercato liquido. La metodologia deve valutare se i pacchetti siano standardizzati e negoziati con frequenza.

Proroghe ulteriori nel MiFIR

Molte altre disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 vedono posticipate le date di applicazione, tra cui gli articoli 4, 5, 19, 26, 35, 37, 52, 54 e 55. In particolare, l’articolo 55 stabilisce che il regolamento si applica dal 3 gennaio 2018 e che l’articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3, si applica dal 3 gennaio 2020.

Modifiche al regolamento sugli abusi di mercato

L’articolo 39 del regolamento (UE) n. 596/2014 viene coordinato con il rinvio del quadro MiFID/MiFIR. Il regolamento continua a essere applicabile dal 3 luglio 2016, ma l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica solo dal 3 gennaio 2018. Inoltre, vengono adeguati i riferimenti interni ai mercati e alle sedi di negoziazione per evitare applicazioni premature delle nuove definizioni prima della piena operatività del nuovo quadro normativo.

Modifiche al regolamento sui depositari centrali di titoli

L’articolo 76 del regolamento (UE) n. 909/2014 viene adattato alle nuove date, con slittamento di alcuni termini al 3 gennaio 2018 e al 13 giugno 2018. È inoltre mantenuto il regime transitorio per i sistemi multilaterali di negoziazione che intendono registrarsi come mercati di crescita per le PMI, così da concedere loro tempo sufficiente per l’adeguamento al nuovo regime.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga dell’applicazione del quadro MiFIR/MiFID II

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 rinviando al 3 gennaio 2018 la data di applicazione generale del testo, con ulteriori adeguamenti correlati di date in numerose disposizioni. Il considerando sottolinea che la complessità del nuovo quadro e la mancanza di infrastrutture dati operative, in particolare per FIRDS, rendono necessario il rinvio per evitare perturbazioni del mercato.

Esclusione delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Viene inserito nell’articolo 1, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 600/2014 che i titoli II e III non si applicano alle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365.

Definizioni di exchange for physical, ordine a pacchetto e operazione a pacchetto

All’articolo 2 del regolamento (UE) n. 600/2014 sono introdotte le definizioni di "scambio con sottostante fisico" (exchange for physical), "ordine a pacchetto" e "operazione a pacchetto", quest’ultima come operazione composta da due o più componenti connessi, eseguiti tra due o più controparti, con rischio economico o finanziario reciproco e esecuzione simultanea e vincolata.

Trasparenza pre-negoziazione e operazioni a pacchetto

L’articolo 9 è modificato per escludere dalla trasparenza pre-negoziazione gli ordini per exchange for physical e taluni ordini a pacchetto, in particolare quando almeno una componente non ha un mercato liquido, quando una componente è di dimensioni rilevanti rispetto al mercato o quando tutte le componenti sono eseguite su request for quotes o voice trading e superano la dimensione specifica dello strumento. Le autorità competenti possono inoltre derogare all’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, per ciascuna singola componente dell’ordine a pacchetto.

Ruolo dell’ESMA per la metodologia sui pacchetti liquidi

L’ESMA è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una metodologia volta a identificare gli ordini a pacchetto per i quali esiste un mercato liquido, tenendo conto della standardizzazione e della frequenza di negoziazione. I progetti devono essere trasmessi alla Commissione entro il 28 febbraio 2017, che li adotta secondo la procedura del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Regole di pubblicazione e applicazione degli obblighi per gli ordini a pacchetto

All’articolo 8, paragrafo 1, la pubblicità dei prezzi correnti di acquisto e di vendita e della profondità degli interessi di negoziazione è estesa anche agli ordini a pacchetto per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in sede di negoziazione. L’articolo 18, nuovo paragrafo 11, precisa che, per gli ordini a pacchetto, gli obblighi di tale articolo si applicano all’ordine nel suo insieme e non singolarmente alle componenti.

Proroga di altre scadenze MiFIR

Il regolamento rinvia varie date previste nel MiFIR: tra le principali, gli articoli 4, 5, 19, 26, 35, 37, 52, 54 e 55 subiscono spostamenti di termini dal 2017, 2019, 2021 e 2023 a 2018, 2020 e 2022, con differenziazione tra le singole disposizioni. In particolare l’articolo 55 stabilisce che il regolamento si applica dal 3 gennaio 2018 e che l’articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3, si applica dal 3 gennaio 2020.

Adeguamenti del regolamento sugli abusi di mercato

L’articolo 39 del regolamento (UE) n. 596/2014 è modificato per mantenere l’applicazione generale dal 3 luglio 2016, ma rinvia al 3 gennaio 2018 l’articolo 4, paragrafi 2 e 3. Viene inoltre adeguato il meccanismo di rinvio ai riferimenti del nuovo quadro MiFID/MiFIR, includendo il richiamo alla direttiva 2004/39/CE fino alla nuova data di applicazione.

Adeguamenti del regolamento sui depositari centrali di titoli

L’articolo 76 del regolamento (UE) n. 909/2014 è modificato per allineare i riferimenti temporali al nuovo rinvio del quadro MiFID II/MiFIR, sostituendo le date del 13 giugno 2017 e del 3 gennaio 2017 con il 13 giugno 2018 e il 3 gennaio 2018. È confermato il regime transitorio per i sistemi multilaterali di negoziazione che chiedono la registrazione come mercati di crescita per le PMI.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti finanziariabusi di mercatoregolamento titolivigilanza finanziaria

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