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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1019

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1019 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli, da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata nell'ambito del regime UE di mercato dei prodotti agricoli. La Commissione adotta tali valori in base ai criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati per codice NC e, ove previsto, per paese terzo di origine. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'effetto è generale e uniforme in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli importati nell'Unione. Esso si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle modalità applicative in materia di ortofrutticoli freschi e trasformati.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede, in attuazione degli esiti dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 consente la determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e si riferiscono a specifici codici NC, talvolta distinti per paese terzo di origine.

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori applicabili, tra gli altri, ai prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05.

  • Per il codice 0702 00 00: 135,3 EUR/100 kg per MA e per ZZ.
  • Per il codice 0709 93 10: 120,5 EUR/100 kg per TR e per ZZ.
  • Per il codice 0805 50 10: valori differenziati per AR, CL, MA, TR, ZA e ZZ.
  • Per il codice 0808 10 80: valori differenziati per AR, BR, CL, CN, NZ, SA, US, ZA e ZZ.
  • Per i codici 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05: valori specifici per TR, ZA e/o ZZ.

Il codice "ZZ" è definito come corrispondente a "altre origini", secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione immediata in tutti gli Stati membri. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011 e servono alla determinazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Fissazione dei valori forfettari

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato indica, per ciascun codice NC e per alcuni codici paese terzo, il valore forfettario espresso in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell'allegato

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, tra cui prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00, 0809 29 00, 0809 30 10, 0809 30 90 e 0809 40 05, con differenziazione per origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, SA, US, ZA e codice ZZ per 'altre origini').

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutticoli

Testo integrale

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