Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1017

Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato XVII del REACH per limitare l’uso dei sali di ammonio inorganici negli isolanti in cellulosa, a seguito di una procedura di restrizione avviata dalla Francia per motivi di tutela della salute umana. La misura mira a prevenire l’esposizione all’ammoniaca rilasciata da tali materiali, fissando un valore limite di emissione di 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova stabilite. Sono previsti obblighi informativi lungo la catena di approvvigionamento, una deroga limitata per le miscele impiegate solo nella produzione di articoli e un metodo di verifica basato sulla specifica tecnica CEN/TS 16516 opportunamente adattata.

Modifica dell'allegato XVII del regolamento REACH per introdurre una restrizione su immissione sul mercato e uso dei sali di ammonio inorganici negli isolanti in cellulosa.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che immettono sul mercato o utilizzano miscele isolanti in cellulosa e articoli isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. La restrizione opera, in linea generale, dal 14 luglio 2018; per gli Stati membri che al 14 luglio 2016 avevano già attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 2, lettera a), del REACH, si applica invece da tale data. È prevista una deroga per le miscele destinate unicamente alla produzione di articoli isolanti in cellulosa. Il regolamento non introduce un regime generale di esclusione per usi all’aperto, espressamente ritenuto non opportuno nel corso della procedura.

Modifica del REACH per i sali di ammonio inorganici negli isolanti in cellulosa

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) introducendo una restrizione specifica per i sali di ammonio inorganici impiegati in miscele e articoli isolanti in cellulosa. La misura nasce da una procedura di salvaguardia e di restrizione attivata dalla Repubblica francese per tutelare la salute umana dall’esposizione all’ammoniaca rilasciata da tali materiali in edilizia.

Contesto e motivazione della misura

La Francia aveva adottato una misura provvisoria per proteggere la popolazione dall’esposizione all’ammoniaca emessa da materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio. Tale misura era stata autorizzata dalla Commissione fino al 14 ottobre 2016. Successivamente, la Francia ha avviato la procedura di restrizione presentando all’Agenzia europea per le sostanze chimiche un fascicolo conforme all’allegato XV del REACH.

Dai pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) è emerso che esiste un rischio per la salute umana connesso al rilascio di ammoniaca da miscele e articoli isolanti in cellulosa e che la restrizione proposta rappresenta la misura più appropriata a livello di Unione. La Commissione ha quindi concluso che tali materiali presentano un rischio inaccettabile quando l’emissione di ammoniaca raggiunge o supera 3 ppm nelle condizioni di prova specificate.

Ambito sostanziale della restrizione

La nuova voce introdotta nell’allegato XVII vieta, dal 14 luglio 2018, l’immissione sul mercato e l’uso di miscele isolanti in cellulosa e di articoli isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici, salvo che l’emissione di ammoniaca sia inferiore a 3 ppm in volume, pari a 2,12 mg/m3. Il limite opera quindi come condizione di conformità tecnica per la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti interessati.

Obblighi per fornitori e utilizzatori a valle

Il regolamento non si limita a un divieto sostanziale, ma impone anche obblighi di filiera. Il fornitore della miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici deve comunicare al destinatario o al consumatore il tasso di carico massimo ammissibile della miscela, espresso in spessore e densità. L’utilizzatore a valle deve assicurare che il tasso di carico comunicato non venga superato, così da mantenere le emissioni entro il valore limite previsto.

Deroga per le miscele destinate alla produzione di articoli

È prevista una deroga per le miscele isolanti in cellulosa destinate unicamente alla produzione di articoli isolanti in cellulosa. In tali casi, la restrizione non si applica né all’immissione sul mercato né all’uso della miscela nella produzione dell’articolo. La logica della deroga è che il rispetto del limite di emissione deve essere verificato sul prodotto finale, cioè sull’articolo, al momento della sua immissione sul mercato o del suo uso.

Verifica della conformità e metodo di prova

Poiché al momento dell’adozione non era disponibile un metodo specifico per misurare l’emissione di ammoniaca da isolanti di cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici, il regolamento rinvia alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata ai fini della conformità. Le principali adattamenti sono i seguenti:

  • durata minima della prova di 14 giorni anziché 28;
  • misurazione dell’emissione di gas di ammoniaca almeno una volta al giorno per tutta la durata della prova;
  • divieto di raggiungere o superare il valore limite in qualunque misurazione effettuata;
  • umidità relativa pari al 90% anziché al 50%;
  • impiego di un metodo appropriato per misurare l’emissione di ammoniaca;
  • registrazione del tasso di carico, espresso in spessore e densità, durante il campionamento delle miscele o degli articoli da sottoporre a prova.

Applicazione nel tempo e regola speciale per alcuni Stati membri

La restrizione si applica in via generale dal 14 luglio 2018. Tuttavia, per gli Stati membri che al 14 luglio 2016 avevano già introdotto misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 2, lettera a), del REACH, la nuova disciplina si applica anticipatamente da quella data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XVII REACH

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 della nuova voce relativa ai sali di ammonio inorganici.

Divieto di immissione sul mercato e di uso oltre il limite di emissione

Dal 14 luglio 2018 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa, salvo che l’emissione di ammoniaca produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova previste.

Obblighi informativi e di controllo lungo la catena di fornitura

Il fornitore della miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici deve informare il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile, espresso in spessore e densità. L’utilizzatore a valle deve garantire che tale tasso di carico non sia superato.

Deroga per la produzione di articoli isolanti

La restrizione non si applica alle miscele isolanti in cellulosa destinate unicamente alla produzione di articoli isolanti in cellulosa, né all’uso di tali miscele per produrre detti articoli.

Applicazione anticipata per alcuni Stati membri

Per gli Stati membri che al 14 luglio 2016 avevano già applicato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 2, lettera a), del REACH, i paragrafi 1 e 2 della nuova voce si applicano da tale data.

Metodo di prova per la conformità

La conformità al limite di emissione è dimostrata secondo la specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata: prova di almeno 14 giorni invece di 28; misurazione dell’emissione di ammoniaca almeno una volta al giorno; nessun superamento del limite in alcuna misurazione; umidità relativa al 90% invece che al 50%; uso di un metodo appropriato per misurare l’ammoniaca; registrazione del tasso di carico, espresso in spessore e densità, durante il campionamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiechimicasostanze pericolosesalute pubblicaediliziamercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.