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Interpello

Risposta n. 85 del 4/02/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Società sostiene che l'accreditamento rilasciato dalla Regione BETA, essendo riconoscimento di una pubblica amministrazione, legittima l'applicazione dell'esenzione IVA alle attività formative svolte su tutto il territorio nazionale, anche se eseguite in altre regioni, posto che le attività organizzative e didattiche sono gestite dalla sede principale

Interpello su esenzione IVA (art.10, n.20 DPR 633/1972) per attività di formazione accreditata regionalmente

Il quesito

ALFA chiede se l'esenzione IVA, riconosciuta per l'iscrizione all'albo/accreditamento rilasciato dalla Regione BETA, possa essere applicata anche alle medesime attività formative svolte in altra regione in assenza di analogo riconoscimento regionale

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che l'esenzione richiede due requisiti (natura educativa e riconoscimento da pubbliche amministrazioni competenti). L'accreditamento regionale vale per l'ambito territoriale della Regione che lo rilascia; non è estendibile automaticamente ad altre regioni. Pertanto ALFA non può applicare l'esenzione per corsi svolti fuori dalla Regione BETA senza specifico riconoscimento da parte della regione ospitante

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