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Interpello

Risposta n. 70 del 2/02/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Articoli 14 e 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 e articolo 119 del decreto legge n. 34/2020

Il quesito

1) Se le detrazioni di cui all'art.16, c.1-septies (sisma bonus per "case antisismiche") spettino all'acquirente societario (anche se immobile iscritto tra immobilizzazioni o rimanenze) nella misura dell'85% fino a 96.000 euro per unità; 2) Se l'acquirente persona fisica possa beneficiare della misura del 110% sugli importi versati (caparre/acconti) tra il 1/7/2020 e il 31/12/2021 anche se fine lavori e rogito avvengono dopo il 31/12/2021; 3) Se l'istante (impresa) possa fruire dell'eco-bonus ex art.14 per le unità preesistenti e se tale detrazione sia compatibile con le agevolazioni di cui ai punti 1 e 2.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante sostiene che: 1) le detrazioni art.16 c.1-septies spettano anche alle società acquirenti a prescindere dalla qualifica fiscale dell'immobile (immobili strumentali, merce o patrimonio) nella misura dell'85% fino a 96.000 per unità; 2) gli acquirenti persone fisiche possono fruire del 110% sugli acconti/caparre versati tra 1/7/2020 e 31/12/2021 purché preliminare registrato e trascritto, anche se fine lavori e rogito avvengono dopo il 31/12/2021; 3) l'impresa può fruire dell'eco-bonus per le unità preesistenti e le due agevolazioni (eco-bonus e sisma bonus all'acquirente) sono compatibili a condizione di non sovrapporre le stesse spese.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene in linea di principio che: 1) anche le società possono essere beneficiarie dell'agevolazione prevista dall'art.16 c.1-septies, ma i soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano, in linea di principio, tra i beneficiari del Superbonus 110%; quindi per acquirenti imprese la detrazione rimane nella misura ordinaria prevista (75% o 85% fino a 96.000). 2) La fruizione del 110% richiede il rispetto dei termini previsti (atto di acquisto entro il 31/12/2021); gli acconti versati nel periodo di vigenza possono essere considerati se il preliminare è registrato nei termini e sussistono gli altri presupposti, ma se fine lavori e rogito avvengono dopo il 31/12/2021 gli acquirenti non potranno beneficiare del regime elevato al 110%. 3) L'eco-bonus ex art.14 può essere riconosciuto all'impresa sui fabbricati di sua pertinenza (anche beni merce), ma non è possibile cumulare due agevolazioni sulla stessa spesa: se le spese relative a efficientamento energetico e a riduzione del rischio sismico non sono identificabili separatamente, si viola il divieto di doppia agevolazione e gli acquirenti verrebbero esclusi; se le spese sono distintamente identificabili, le detrazioni risultano compatibili.

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