Ordinanza n. 11/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - della scheda valutativa n. -OMISSIS-per il periodo dal 20.4.2021 al 19.4.2022 notificata in data 16.5.2022 del Comando per la Formazione e Scuola di applicazione dell'esercito con cui il Comandante del raggruppamento logistico ha attribuito la qualifica di “insufficiente” al rendimento del caporale maggiore scelto -OMISSIS-; - del provvedimento di ammonizione del Comando per la Formazione e Scuola di applicazione dell'esercito 16.5.2022; - di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 20 aprile 2021–19 aprile 2022, con attribuzione della qualifica di "insufficiente", e provvedimento di ammonizione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la scheda valutativa con cui il Comando per la Formazione e Scuola di applicazione dell'Esercito ha giudicato insufficiente il suo rendimento per il periodo indicato, nonché il provvedimento di ammonizione notificato nella stessa data e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a base della sua emanazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ha disposto incombenti istruttori, ordinando all'Amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento dell'adozione entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Sono rimasti salvi gli ordinari termini per il deposito di memorie e documenti in vista dell'udienza di merito. La segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza e dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per l'acquisizione degli atti e documenti necessari alla decisione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per l'adozione dell'incombente istruttorio e per l'ordine di deposito documentale rivolto all'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessari, ai fini della decisione, il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento della sua adozione, può disporre un incombente istruttorio ordinando all'amministrazione il relativo deposito entro un termine assegnato, senza definire il merito della domanda.
- L'ordine istruttorio di acquisizione documentale lascia salvi gli ordinari termini processuali per il deposito di memorie e documenti in vista dell'udienza di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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