Circolare n. 55 del 21 ottobre 2009.
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2009 per industria, agricoltura e medici radiologi esposti a raggi X o sostanze radioattive. Vengono indicati i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione, i criteri per la riliquidazione delle rendite in corso e gli importi aggiornati di assegni una tantum, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili. Sono inoltre fornite istruzioni operative alle Unità territoriali, indicazioni sulla gestione delle integrazioni di rendita, sulla comunicazione ai reddituari e sull’aggiornamento dei valori capitali nelle azioni di surroga e regresso.
Rivalutazione dal 1° luglio 2009 delle prestazioni INAIL per infortunio e malattia professionale nei settori industria, agricoltura e medici radiologi
Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 2009
La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2009, per i settori industria e agricoltura e per i medici radiologi esposti a raggi X o sostanze radioattive. Essa fornisce i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione, indica i criteri per la riliquidazione delle prestazioni già in corso e detta istruzioni operative per le strutture territoriali e per gli uffici legali.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, con particolare riferimento agli articoli 76, 80, 85, 116, 124, 218, 223 e 235, oltre a varie disposizioni successive. Sono inoltre richiamati, tra gli altri, il D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968 sui criteri di calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura, la legge n. 780 del 27 dicembre 1975, la legge n. 251 del 10 maggio 1982, la legge n. 243 del 19 luglio 1993, la legge n. 81 dell’11 marzo 2006 e la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 778.
Vengono altresì richiamate la delibera del Presidente commissario INAIL n. 79 del 27 aprile 2009 e i decreti ministeriali del 12 giugno 2009, pubblicati in G.U. n. 185 dell’11 agosto 2009, che approvano la rivalutazione delle prestazioni per i tre ambiti considerati.
Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente
Per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera è fissata in Euro 68,33. Da tale valore discendono la retribuzione annua minima di Euro 14.349,30 e la retribuzione annua massima di Euro 26.648,70.
Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a Euro 21.655,81. In particolare:
- per i lavoratori subordinati a tempo determinato si applica la retribuzione annua convenzionale di Euro 21.655,81;
- per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica la retribuzione effettiva, entro i limiti minimi e massimi previsti per il settore industriale, ossia Euro 14.349,30 ed Euro 26.648,70;
- per i lavoratori autonomi si applica la retribuzione annua convenzionale di Euro 14.349,30.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, la misura retributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2009 è fissata in Euro 54.757,58.
Assegno una tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in Euro 1.893,04.
Per i medici radiologi, l’importo dell’assegno una tantum è rapportato alla retribuzione di Euro 54.757,58 e segue queste percentuali:
- un terzo della retribuzione, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto, in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’agricoltura la circolare richiama i criteri applicativi dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Per i lavoratori subordinati a tempo determinato la prestazione è calcolata sulla retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo. Per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per i lavoratori autonomi si applica la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a Euro 43,49.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
Le operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso sono state effettuate direttamente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni.
Per il settore industriale, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono i seguenti:
- 1,0323 per l’anno 2007 e precedenti;
- 1,0000 per l’anno 2008 e per il primo semestre 2009.
Per il settore agricolo, la riliquidazione è articolata in funzione della categoria del lavoratore e della decorrenza della rendita:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua convenzionale di Euro 21.655,81;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982: retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale, cioè Euro 14.349,30 ed Euro 26.648,70;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti anteriormente al 1° gennaio 1982: retribuzione annua convenzionale di Euro 21.655,81;
- lavoratori autonomi con rendite decorrenti anteriormente al 1° giugno 1993: retribuzione annua convenzionale di Euro 21.655,81;
- lavoratori autonomi con rendite decorrenti dal 1° giugno 1993: retribuzione minimale del settore industriale di Euro 14.349,30.
Integrazione di rendita
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2009 non definiti entro la data del 15 settembre 2009, la prestazione integrativa deve essere corrisposta tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a Euro 472,45.
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite e risultano così determinati:
- per grado di inabilità dal 50 al 59%: Euro 265,14 nel settore industriale e Euro 332,09 nel settore agricolo;
- per grado di inabilità dal 60 al 69%: Euro 371,98 nel settore industriale e Euro 463,40 nel settore agricolo;
- per grado di inabilità dal 80 al 89%: Euro 690,61 nel settore industriale e Euro 795,54 nel settore agricolo;
- per grado di inabilità dal 90 al 100%: Euro 1.063,96 nel settore industriale e Euro 1.127,67 nel settore agricolo;
- per il 100% con assistenza personale continuativa: Euro 1.537,05 nel settore industriale e Euro 1.600,13 nel settore agricolo.
Indirizzi operativi alle Unità territoriali
Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite ancora escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, nonché delle prestazioni segnalate dai tabulati annuali inviati dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni.
Devono inoltre essere adeguati, al 1° luglio 2009, gli assegni continuativi mensili ai superstiti collegati alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi. Per le rendite unificate di competenza fino al 2008 deve essere nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole.
Prestazioni particolari per rettifica per errore
Con effetto dall’anno 2006 è prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari, ossia quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore, identificate con i codici 7-8-9. Tali prestazioni saranno rivalutate automaticamente con il rateo di gennaio 2010.
Tabulati, comunicazioni e aggiornamento anagrafico
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha trasmesso alle Direzioni regionali, alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e alla Sede regionale di Aosta un tabulato contenente i dati già presenti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc., da distribuire alle unità operative.
Agli interessati è stata inviata la comunicazione del provvedimento di riliquidazione delle rendite con il relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. Tali moduli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti memorizzata negli archivi magnetici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati alla Sede competente entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, compilando la dichiarazione riportata sul retro. Le Sedi devono procedere alla scansione della dichiarazione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.
Azioni di surroga e regresso
Per consentire la tempestiva formulazione delle richieste di rimborso nei giudizi e nelle iniziative stragiudiziali di surroga e regresso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2009 per industria, agricoltura e medici radiologi.
Le Unità operative devono calcolare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2009. Se lo stato dei procedimenti lo consente, le competenti Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.
Punti principali
Decorrenza e base normativa della rivalutazione
La rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale decorre dal 1° luglio 2009 e riguarda il settore industria, il settore agricoltura e i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e di sostanze radioattive. La circolare richiama il quadro normativo del Testo Unico n. 1124/1965 e le successive disposizioni e decreti ministeriali che hanno approvato gli aggiornamenti degli importi.
Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente
Per il settore industriale è fissata la retribuzione media giornaliera di Euro 68,33, con retribuzione annua minima pari a Euro 14.349,30 e massima pari a Euro 26.648,70. Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a Euro 21.655,81 per i lavoratori subordinati a tempo determinato; per i subordinati a tempo indeterminato si applica la retribuzione effettiva entro i limiti industriali; per i lavoratori autonomi la retribuzione annua convenzionale è Euro 14.349,30. Per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è Euro 54.757,58.
Assegno una tantum in caso di morte
Per i settori industria e agricoltura l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in Euro 1.893,04. Per i medici radiologi l’importo è parametrato alla retribuzione convenzionale di Euro 54.757,58 e varia in base ai superstiti aventi diritto: un terzo in presenza del coniuge con figli aventi i requisiti, un quarto nel caso di solo coniuge o soli figli aventi i requisiti, un sesto negli altri casi.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
Per l’agricoltura la circolare riporta i criteri di calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta: per i lavoratori subordinati a tempo determinato si usa la retribuzione effettiva giornaliera, con il limite minimo previsto; per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per i lavoratori autonomi si applica la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale pari a Euro 43,49.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
Le riliquidazioni delle prestazioni in corso sono state effettuate direttamente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni secondo criteri distinti per settore. Nel settore industriale si applicano coefficienti di rivalutazione delle basi retributive pari a 1,0323 per l’anno 2007 e precedenti, e pari a 1,0000 per l’anno 2008 e per il primo semestre 2009. Nel settore agricolo sono confermati i diversi riferimenti retributivi in funzione della categoria del lavoratore e della decorrenza della rendita.
Importi rivalutati di assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite e ammonta a Euro 472,45. Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura delle rendite; la circolare indica gli importi per le fasce di inabilità dal 50 al 59, dal 60 al 69, dal 80 al 89, dal 90 al 100 e per il 100% con assistenza personale continuativa, distintamente per settore industriale e agricolo.
Istruzioni operative alle Unità territoriali
Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’evento assicurato, e delle prestazioni segnalate dai tabulati annuali della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni. Per le rendite unificate con competenza fino al 2008 va nuovamente scelta la retribuzione più favorevole.
Prestazioni particolari per rettifica per errore
Con effetto dall’anno 2006 è prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore. Tali prestazioni, identificate con i codici 7-8-9, vengono rivalutate automaticamente con il rateo di gennaio 2010.
Comunicazioni ai destinatari e aggiornamento anagrafico
La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. con l’indicazione del provvedimento di riliquidazione e del relativo conguaglio, comprensivi della situazione delle quote integrative e delle rendite a superstiti. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicarle alla Sede competente entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, mediante la dichiarazione riportata sul retro.
Surroga, regresso e aggiornamento dei valori capitali
Per le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2009 per industria, agricoltura e medici radiologi. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2009 e, ove possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause di primo grado e di appello per aggiornare le conclusioni già formulate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 22 ott 2009Circolare n. 56 del 22 ottobre 2009.
- Circolare · 13 ott 2009Circolare n. 54 del 13 ottobre 2009.
- Circolare · 5 nov 2009Circolare n. 58 del 5 novembre 2009.
- Circolare · 5 nov 2009Circolare n. 57 del 5 novembre 2009.
- Circolare · 10 nov 2009Circolare n. 61 del 10 novembre 2009.
- Circolare · 10 nov 2009Circolare n. 60 del 10 novembre 2009.
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →