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Sentenza

Sentenza n. 9131/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria di illegittimità, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., del silenzio – rifiuto formatosi sulla istanza del 20 marzo 2025 per la stipula di una convenzione per l’accesso diretto alla Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai sensi dell’art. 1, co. 368, lett. b), L. 266/2005 e art. 3, co. 4 quinquies, D.L. 5/2009; nonché per la declaratoria dell’obbligo del Ministero dell’Interno a provvedere espressamente in ordine alla medesima istanza. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18 settembre 2025, per l’annullamento: - della nota del Ministero dell’Interno prot. n. 0010232 del 2 luglio 2025, depositata in data 14 agosto 2025, ove intesa quale provvedimento di diniego della istanza del 20 marzo 2025 per la stipula di convenzione per l’accesso diretto alla Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai sensi dell’art. 1, co. 368, lett. b), della legge n. 266/2005 e art. 3, co. 4 quinquies, del D.L. 5/2009; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202505635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota ministeriale recante diniego dell'istanza per la stipula di una convenzione finalizzata all'accesso diretto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, costituita come contratto di rete dotato di soggettività giuridica, aveva chiesto al Ministero dell'Interno la stipula di una convenzione per accedere direttamente ai dati dell'ANPR, invocando l'art. 3, comma 4-quinquies, del d.l. n. 5/2009 e l'art. 1, comma 368, lett. b), n. 1, della l. n. 266/2005. Dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, l'Amministrazione ha adottato una nota, impugnata con motivi aggiunti, sostenendo che l'art. 58 CAD, già fondamento delle convenzioni per l'accesso alle banche dati pubbliche, era stato abrogato e che l'accesso era ormai disciplinato dalla PDND, quale modalità ordinaria di interoperabilità. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il proprio diritto alla convenzione derivasse direttamente dalle norme speciali sulle reti di imprese e sui distretti, che l'art. 62, comma 3, CAD consentisse l'accesso convenzionale ai soggetti aventi diritto e che la PDND fosse una mera infrastruttura tecnologica, non sostitutiva dello strumento giuridico convenzionale. Il ricorso originario avverso il silenzio era stato dichiarato improcedibile con precedente sentenza non definitiva, per sopravvenuta adozione della nota ministeriale.

La decisione

Il TAR ha respinto i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la pretesa della ricorrente presupponesse un modello di accesso mediante convenzione non più operativo dopo l'abrogazione dell'art. 58 CAD. Secondo il Collegio, l'abrogazione incide anche sulla previsione dell'art. 1, comma 368, lett. b), n. 1, della l. n. 266/2005, nella parte in cui presupponeva la convenzione quale strumento di accesso alle banche dati pubbliche. L'art. 50-ter CAD individua nella PDND lo strumento attuale di interoperabilità e, per le amministrazioni e gli enti soggetti alla disciplina, la modalità legittima di accesso, con accreditamento, autorizzazioni, tracciabilità e sicurezza centralizzate. Il richiamo all'art. 62, comma 3, CAD è stato ritenuto inconferente: la possibilità di consentire l'accesso anche mediante convenzioni è attribuita ai Comuni e non si estende al Ministero dell'Interno o agli altri soggetti indicati dall'art. 50-ter. Pertanto, anche ammettendo in astratto la perdurante possibilità di accesso convenzionale per i soggetti qualificati dalla normativa speciale, la relativa istanza avrebbe dovuto essere rivolta al Comune competente e non al Ministero. Il Collegio ha inoltre richiamato il criterio cronologico della successione delle leggi, con prevalenza della disciplina più recente sulla PDND. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il ricorso contro il silenzio è divenuto improcedibile per sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso; i motivi aggiunti sono stati trattati mediante conversione del rito.

  • art. 1, comma 368, lett. b), n. 1, l. n. 266/2005

    i distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici

    La previsione, nella parte in cui presuppone l'accesso mediante convenzione, è stata ritenuta non più operativa in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 58 CAD e del successivo assetto fondato sulla PDND.

  • art. 3, comma 4-quinquies, d.l. n. 5/2009

    alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 368, lett. b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266

    Il rinvio alle disposizioni sui distretti non consente di mantenere una modalità convenzionale di accesso incompatibile con la disciplina successiva dell'interoperabilità tramite PDND.

  • art. 50-ter CAD

    La PDND costituisce l'infrastruttura centralizzata per l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra amministrazioni e gestori di servizi pubblici, mediante accreditamento, identificazione, gestione delle autorizzazioni e tracciamento degli accessi; la relativa adesione è individuata come modalità legittima di accesso alle banche dati pubbliche.

  • art. 58 CAD

    La disposizione, che prevedeva l'accesso alle banche dati mediante convenzioni, è stata abrogata dal d.lgs. n. 179/2016; il giudice ha ritenuto superato il relativo modello convenzionale.

  • art. 62, comma 3, CAD

    I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto

    La facoltà di utilizzare convenzioni è stata interpretata come attribuita ai Comuni e non generalizzabile al Ministero dell'Interno o agli altri soggetti pubblici disciplinati dall'art. 50-ter.

Massime di principio

  • L'abrogazione della disciplina generale che prevedeva l'accesso alle banche dati pubbliche mediante convenzione impedisce di fondare su quella modalità una pretesa attuale, anche quando una normativa speciale richiami la disposizione abrogata o il relativo modello convenzionale.
  • La PDND costituisce, secondo il quadro normativo applicato dal giudice, lo strumento centralizzato di interoperabilità e di accesso alle banche dati pubbliche per i soggetti sottoposti alla disciplina dell'art. 50-ter CAD, assicurando accreditamento, autorizzazione e tracciabilità degli accessi.
  • La facoltà prevista dall'art. 62, comma 3, CAD di consentire l'accesso ai dati anagrafici anche mediante convenzioni è riferita ai Comuni e non può essere automaticamente estesa alle altre amministrazioni o agli enti pubblici coinvolti nel sistema della PDND.
  • In presenza di disposizioni normative successive incompatibili con una disciplina precedente, la modalità di accesso prevista dalla normativa più recente prevale secondo il criterio cronologico della successione delle leggi.
  • Anche qualora si riconoscesse in astratto a soggetti privati qualificati la possibilità di accedere a dati anagrafici mediante convenzione, la domanda deve essere rivolta all'amministrazione cui la normativa vigente attribuisce il relativo potere, non a un'amministrazione priva di competenza sullo specifico strumento di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccessi specialiAmministrazione digitaleTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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