Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18745/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce da una domanda di accertamento proposta da due acquirenti di un immobile per escludere l’esistenza di diritti reali, in capo al convenuto, su una corte comune compresa nel compendio acquistato nel 2004. I convenuti in primo grado avevano resistito chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento del loro diritto di comproprietà sulla corte, sostenendo sia un acquisto a titolo originario per usucapione sia, in subordine, un titolo di comproprietà. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale e la Corte d’Appello aveva confermato, valorizzando prove testimoniali e documentali che mostravano un uso ultraventennale della corte da parte della famiglia della controparte per parcheggio e manovra di mezzi, uso dei bambini, ritrovo di scolaresche e attività compatibili con un compossesso percepibile all’esterno. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti dieci motivi: violazione degli artt. 2697, 1140, 1144 e 1158 c.c. per difetto di prova del possesso esclusivo o, comunque, del compossesso utile all’usucapione; dedotta insussistenza della prova sul dies a quo e sul compimento del ventennio; contestazione della idoneità del parcheggio e degli altri usi a integrare il corpus del possesso; dedotta tolleranza dell’uso da parte dei vicini; e vari vizi motivazionali ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 5, c.p.c., in sostanza diretti a ottenere una rivalutazione del merito delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che negavano la possibilità di usucapire la comproprietà della corte, affermando che l’usucapione della comproprietà pro indiviso è ammissibile e che, nel caso concreto, non occorreva la prova di un possesso esclusivo ultraventennale, ma di una relazione di compossesso protratta per oltre vent’anni e riconducibile al contenuto del diritto di comproprietà. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che la Corte d’appello non aveva invertito l’onere probatorio, ma aveva ritenuto provata la fattispecie sulla base del materiale istruttorio. Gli ulteriori motivi sono stati considerati, per lo più, tentativi di rivalutazione del merito delle prove o di deduzione di vizi motivazionali non più scrutinabili in cassazione, anche perché la sentenza di primo e secondo grado risultavano conformi e non era quindi proponibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ex art. 348-ter c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice ritiene provato il fatto sulla base delle risultanze istruttorie.

  • art. 1140 c.c.

    È richiamato per ribadire che il possesso/compossesso si identifica con una relazione di fatto con la cosa corrispondente all’esercizio del diritto reale.

  • art. 1144 c.c.

    La tolleranza richiede un uso transitorio e saltuario; non è configurabile quando il godimento dell’area è stabile, protratto nel tempo e incompatibile con una mera permissività.

  • art. 1158 c.c.

    L’usucapione può riguardare anche la comproprietà pro indiviso; nel caso concreto è sufficiente la prova di un compossesso ultraventennale corrispondente al diritto di comproprietà.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale rilevante in cassazione; non basta contestare la qualità o la sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per sollecitare una diversa valutazione delle prove mascherando come violazione di legge una critica di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio di motivazione apparente non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito se la sentenza contiene un ragionamento comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo è limitato al minimo costituzionale della motivazione; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio è inammissibile nei limiti dell’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme non è proponibile il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi nei termini ordinari dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • L’usucapione della comproprietà pro indiviso è ammissibile: non occorre la prova del possesso esclusivo, ma la dimostrazione di un compossesso ultraventennale, esternamente percepibile e corrispondente al contenuto del diritto di comproprietà.
  • La doglianza di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova; non lo è quando la censura mira a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • L’uso protratto e stabile di un’area per parcheggio, manovra e altre utilità compatibili con la funzione del bene può integrare il corpus del compossesso, se valutato nel complesso insieme alle caratteristiche dei luoghi.
  • La tolleranza ex art. 1144 c.c. presuppone un godimento transitorio e saltuario; non è desumibile da una lunga e continuativa utilizzazione del bene, specie se esercitata in modo coerente con una pretesa di compossesso.
  • In cassazione non è consentita la rivalutazione del merito delle prove sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione effettiva e logicamente comprensibile.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; il semplice dissenso sulla sufficienza della motivazione non è sindacabile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente precluso nei limiti fissati dall’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.