L.R. Molise 4/2016
Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna numerose discipline regionali del Molise: riorganizza la Commissione tecnica sismica, avvia un piano biennale di semplificazione, istituisce il Comitato consultivo sugli appalti pubblici, interviene su FINMOLISE, ARPAM, Avvocatura regionale, distretti turistici, editoria locale e vari settori. Alcune misure hanno scadenze puntuali nel 2016-2017; una parte relativa all’ARPAM è stata poi dichiarata incostituzionale.
Disposizioni collegate al bilancio 2016-2018 della Regione Molise in materia di sismica, semplificazione, appalti, società partecipate, organizzazione regionale e altri settori
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 della Regione Molise
La legge contiene un insieme di interventi eterogenei, in larga parte di riordino e aggiornamento di leggi regionali già vigenti, con effetti prevalentemente organizzativi, procedurali e finanziari per la Regione Molise. Molte disposizioni introducono adempimenti entro termini specifici nel 2016, mentre alcune norme settoriali modificano in modo stabile il quadro regionale.
Norme in materia sismica
La disciplina della Commissione tecnica sismica viene riscritta prevedendo che operi esclusivamente con personale della Regione e del Sistema Regione Molise, con comprovata esperienza urbanistico-sismica. La Commissione è composta dal Direttore del Servizio tecnico, sismico e geologico con funzioni di presidente, da due ingegneri, due architetti, un geologo titolare e supplente e un geometra titolare e supplente.
La nomina avviene con determinazione del Direttore generale su proposta del Direttore del Servizio competente. L’organo opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale; se manca personale interno con i necessari titoli, possono essere nominati soggetti esterni con gettone di presenza di 30 euro per seduta. Le sedute sono valide con quorum differenziato: almeno quattro componenti per i pareri e almeno tre per la pre-istruttoria.
La Commissione si riunisce in orario di lavoro, ma il Presidente può autorizzare orari diversi o la prosecuzione oltre l’orario ordinario. Può esprimersi su quesiti di applicazione della normativa sismica, su questioni di interesse dell’Amministrazione regionale e anche sul rilascio di certificazioni richieste dall’articolo 90 del DPR 380/2001. Il Presidente può designare relatori e invitare tecnici o altri soggetti interessati.
Viene inoltre modificata la legge regionale sulle procedure di autorizzazione sismica, stabilendo che la Giunta adotta un regolamento di esecuzione per definire procedure ed elaborati tecnici. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento continua a operare la Commissione tecnica prevista dalla legge del 1996.
Per il rinnovo dell’organo, il Direttore generale deve nominare i nuovi componenti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; la Commissione già operante cessa con la nomina dei nuovi membri e, in generale, tutte le Commissioni tecniche operanti nel Servizio tecnico, sismico e geologico cessano dalla data di entrata in vigore della legge.
Le spese sono coperte nei limiti delle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2016-2018 sul capitolo 26310.
Norme in materia di semplificazione amministrativa
La legge afferma una finalità generale di miglioramento della qualità dei procedimenti amministrativi, per ridurre oneri burocratici, favorire rapporti più semplici tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione e uniformare procedure e modulistica.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare un Piano biennale di semplificazione amministrativa con meccanismi di verifica e controllo degli obiettivi. Nel Piano la Giunta segnala al Consiglio gli interventi di semplificazione normativa ritenuti necessari, secondo la disciplina della legge regionale n. 13/2010.
Il Consiglio regionale deve svolgere una sessione annuale dedicata alla semplificazione, almeno una volta l’anno entro giugno, per esaminare gli esiti delle analisi e le proposte di legge. Giunta, Consiglio e strutture dirigenziali regionali sono chiamati ad adottare gli atti necessari per dare seguito alle determinazioni assunte in tale sede.
In prima applicazione, gli interventi devono concorrere all’attuazione dell’Agenda per la semplificazione, del Piano di rafforzamento amministrativo 2014-2020 della Regione Molise e del Codice dell’amministrazione digitale, anche tramite servizi in cooperazione e maggiore accesso ai servizi online.
Comitato consultivo sugli appalti pubblici
Presso la Centrale unica di committenza regionale è istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato consultivo sugli appalti pubblici.
Il Comitato ha funzioni di approfondimento e uniformazione degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, elabora circolari e linee guida, promuove il rispetto dei termini di pagamento, gestisce una banca dati sul monitoraggio degli appalti nel territorio regionale e cura la raccolta e l’elaborazione di informazioni sull’intero ciclo del contratto pubblico. Pubblica inoltre un Notiziario regionale sugli appalti pubblici e realizza studi, ricerche, convegni e diffusione di buone pratiche.
Il Comitato adotta un proprio regolamento interno e trasmette semestralmente alla Giunta una relazione sull’andamento degli appalti. Può avvalersi del supporto della Centrale unica di committenza.
È composto dal Presidente della Giunta regionale, dall’assessore delegato, dai presidenti delle commissioni consiliari competenti e da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria interessata, scelto tramite manifestazione di interesse. Possono essere invitati, secondo gli argomenti trattati, altri assessori, esperti, autonomie locali o altri organismi coinvolti. La nomina è fatta con decreto del Presidente della Giunta e il Comitato dura quanto il mandato della Giunta, con possibilità di riconferma.
Società partecipate e sistema Regione
In materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, la Giunta regionale è autorizzata ad attuare il piano di razionalizzazione già approvato nel 2015, sentita la commissione consiliare competente, e ad aggiornarlo periodicamente se necessario per adeguamenti normativi. Le società in house e direttamente partecipate che detengano altre partecipazioni devono predisporre il medesimo piano entro il 31 dicembre 2016 e comunicare trimestralmente lo stato di attuazione delle dismissioni.
FINMOLISE S.p.A.
La disciplina di FINMOLISE viene profondamente ampliata. La società è qualificata come società interamente pubblica, strumentale della Regione Molise, che opera fuori dal libero mercato e in supporto alla Regione per servizi strumentali e funzioni amministrative esternalizzate.
Le modifiche ampliano le risorse e gli strumenti con cui la società può operare, includendo fondi pubblici e finanziamenti anche agevolati, e ridefiniscono l’ambito dei destinatari delle attività. FINMOLISE può concedere, esclusivamente su incarico e per conto della Regione e tramite affidamento diretto, finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestare consulenza finanziaria e supporto amministrativo solo in favore della Regione.
Tra le attività istituzionali rientrano concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi e garanzie; amministrazione di fondi europei, nazionali, regionali e rotativi; supporto alla Regione nella promozione economica, negli investimenti pubblici e nello sviluppo territoriale; predisposizione di procedure ad evidenza pubblica quando richiesto; e ogni attività istruttoria, strumentale ed esecutiva connessa.
Gli interventi devono essere preventivamente individuati dalla Giunta con specifica deliberazione, preceduti da procedure ad evidenza pubblica, strutturati per garantire ampia partecipazione e rispettare i principi di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Devono inoltre essere limitati nel tempo e coperti da adeguate garanzie.
ARPAM e funzioni ambientali ed energetiche
La legge attribuiva all’ARPAM nuove funzioni amministrative regionali in materia di ambiente ed energia, nonché alcune funzioni già provinciali relative all’inquinamento atmosferico e agli impianti termici, con attuazione demandata alla Giunta entro sei mesi. Tuttavia questa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 132 del 2017.
Altre modifiche settoriali
La legge modifica l’istituzione dell’ARSARP, ribattezzandola “Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Giacomo Sedati” e confermandone la sede legale in Campobasso.
Per le manifestazioni storico-culturali con impiego di equidi è previsto che l’autorizzazione sia sempre rilasciata dal Sindaco del Comune interessato, previo parere favorevole della Commissione prevista dall’ordinanza ministeriale del 21 luglio 2011, secondo un regolamento attuativo della Giunta regionale. Viene abrogato il previgente comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale.
Nel diritto allo studio universitario vengono soppressi due periodi del comma 1 dell’articolo 6 e abrogato il comma 2 della disciplina regionale.
Per il sostegno alle scuole dell’infanzia non statali e alle scuole primarie non statali e paritarie, la Regione eroga direttamente i contributi, anziché attribuirli ai Comuni.
Nella disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali vengono introdotte condizioni più puntuali per l’attivazione dei servizi e sono abrogati alcuni commi relativi alla durata e ad altri aspetti organizzativi delle Unioni.
Viene riscritta la normativa sui referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali: sono ridefiniti i casi in cui si svolge il referendum, i criteri per la consultazione dell’intera popolazione o di una parte di essa, la procedura semplificata per i casi con pochi aventi diritto, le modalità operative, i termini di trasmissione dei verbali e i casi in cui il referendum non è necessario. Per i confini incerti tra comuni è prevista la possibilità di accordo tra enti o, in mancanza, decisione del Consiglio regionale.
La Regione promuove la valorizzazione dei distretti turistici sostenendo progetti innovativi, processi di aggregazione tra imprese e enti pubblici, marchi territoriali, reti di impresa e iniziative in ambiti turistici omogenei anche interregionali.
La durata del Collegio dei revisori dei conti passa da tre a cinque anni e la modifica si applica anche al Collegio in carica alla data di entrata in vigore della legge.
Nella disciplina della raccolta e commercializzazione dei tartufi viene aggiornata la composizione della commissione tecnica, prevedendo un funzionario del Corpo Forestale dello Stato o, in alternativa, altro funzionario di corpo di polizia con competenze analoghe, sulla base di convenzione.
La Consulta regionale per la valorizzazione di ordini, collegi e associazioni professionali viene riorganizzata: si chiarisce la sua collocazione presso la Presidenza della Giunta regionale, si precisano i compiti consultivi su programmazione, formazione, semplificazione, digitalizzazione, innovazione e internazionalizzazione; la composizione è ridefinita; la partecipazione è gratuita; la durata è quinquennale, con una sola riconferma; e la Giunta disciplina organizzazione e funzionamento. Sono altresì previste sedute allargate con le associazioni dei consumatori.
Nella normativa sulle energie rinnovabili è abrogata una lettera del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 23/2014.
La legge di organizzazione regionale introduce una disciplina più dettagliata delle competenze del Direttore di Dipartimento, rafforzandone le funzioni di supporto agli organi politici, coordinamento dei servizi, proposta, organizzazione, controllo dei risultati, poteri sostitutivi e gestione di alcune decisioni amministrative. Sono inoltre precisati limiti di dotazione organica e contenimento della spesa per i posti apicali, e i contratti di incarico devono indicare obiettivi di performance e procedure di verifica.
Avvocatura regionale
Viene istituita una disciplina organica dell’Avvocatura regionale. La Regione organizza la funzione di difesa in giudizio nel rispetto del contratto collettivo applicabile, secondo i canoni di indipendenza, autonomia, esclusività e stabilità.
L’Avvocatura ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed è una struttura indipendente di staff, funzionalmente dipendente dal Presidente della Regione. È riconosciuta la figura professionale di avvocato regionale; in prima applicazione essa riguarda i dipendenti di ruolo in possesso del profilo giuridico-legale iscritti all’Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati e in servizio presso la struttura competente alla data di entrata in vigore della legge.
La rappresentanza e difesa della Regione sono affidate prevalentemente agli avvocati regionali, salvo il ricorso all’Avvocatura dello Stato e agli avvocati del libero foro. La Giunta deve adottare entro 90 giorni un regolamento per organizzazione, attività e affidamento degli incarichi esterni. La responsabilità della funzione è affidata a soggetto in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.
Riduzione dei costi della politica
Le modifiche alla disciplina regionale sulla riduzione dei costi della politica chiariscono alcune ipotesi di esclusione della decurtazione dell’indennità di carica, sopprimono il riferimento alla necessità che i motivi siano “comprovati” e precisano che, per l’assenza in missione istituzionale, deve trattarsi di missione svolta su delega. È inoltre richiesto che la giustificazione scritta per l’assenza pervenga prima dell’orario di inizio della seduta.
Liquidità e anticipazioni di cassa
La Regione è autorizzata ad accedere al fondo e alle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35/2013 per il pagamento dei debiti scaduti. Il rimborso dell’anticipazione e degli interessi è coperto, dal 2017, mediante l’applicazione delle misure previste dalla normativa statale sull’autonomia di entrata delle regioni.
Sanità regionale
Sono abrogati i commi 1 e 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 34/2008, con effetti di semplificazione della disciplina già vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale.
Trasporti urbani e servizi aggregati
Per l’aggregazione dei servizi urbani dei comuni, il termine originario viene sostituito con il 30 giugno 2016. Entro tale data la Regione convoca la Conferenza di servizi con gli enti locali e propone il progetto di aggregazione; gli ambiti territoriali devono dotarsi di una nuova rete integrata dei servizi minimi di trasporto. La Giunta approva la nuova rete e il relativo costo entro il 31 agosto 2016. I comuni che non pubblicano il bando di gara entro 60 giorni dall’approvazione subiscono una decurtazione del 30% del contributo regionale riferito all’anno 2014.
Sostegno all’editoria locale
La legge regionale sul sostegno all’editoria locale viene modificata rafforzando i requisiti soggettivi e la disciplina della spesa ammissibile. In particolare, i beneficiari devono possedere i requisiti già al momento della domanda e in relazione alla specifica attività per cui chiedono il contributo; per le emittenti radiofoniche è richiesto anche un certo numero di giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all’albo.
Le spese ammissibili per il personale vengono ricondotte a contratti di tipo giornalistico per i giornalisti e a specifici contratti di categoria per operatori TV, grafici e fotoreporter. Non sono comunque ammissibili spese già finanziate con contributi pubblici. Le modifiche non si applicano alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della legge.
Regolamento regionale sul randagismo
Si stabilisce che ogni modifica o abrogazione del regolamento regionale n. 2/2007 sul randagismo e sulla tariffa giornaliera per la custodia degli animali è riservata al Consiglio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
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