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Legge

L.R. Molise 5/2016

Legge di stabilità regionale 2016

Normativa regionaleL.R. Molise 5/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge stabilisce il quadro finanziario e le principali misure regionali per il triennio 2016-2018: rifinanzia leggi e enti dipendenti, disciplina fondi e definanziamento di opere pubbliche, introduce modifiche su trasporti, tributi, ambiente e contributi ai comuni. Prevede anche agevolazioni IRAP per nuove imprese costituite nel 2016 e contributi per la messa in sicurezza stradale.

Legge di stabilità regionale Molise 2016

Legge di stabilità regionale 2016 del Molise

La legge definisce la manovra di bilancio e una serie di interventi settoriali della Regione Molise per il triennio 2016-2018. La disciplina incide su spesa regionale, trasporti, tributi, ambiente, opere pubbliche e sostegni economici, con varie misure a efficacia limitata nel tempo.

Spesa regionale, rifinanziamenti e dotazioni

Il provvedimento autorizza il rifinanziamento, per il triennio 2016-2018, di leggi regionali di spesa nei diversi settori indicati nella tabella A allegata. Per gli enti e organismi dipendenti regionali sono stabiliti fondi di dotazione specifici, con importi distinti per ciascun anno del triennio per EPT Molise, ARSARP, IRESMO, ARPAM, Agenzia Molise Lavoro e Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma.

I fondi sono coperti con i capitoli del bilancio regionale 2016-2018 indicati dalla legge e sono erogati, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in due rate semestrali anticipate all’inizio di ciascun periodo. Per l’ESU il fondo di dotazione è parametrato all’importo accertato in entrata sul capitolo 425, titolo 1, tipologia 101. Per il solo 2016 la spesa corrente per garantire l’autonomia del Consiglio regionale è fissata in euro 5.700.000.

Modifiche di bilancio e disposizioni finanziarie transitorie

La legge introduce e modifica taluni fondi e coperture del bilancio regionale 2016-2018. È prevista l’iscrizione, sul capitolo 55520, di fondi per l’accantonamento dell’avanzo di amministrazione di parte corrente e in conto capitale, utilizzabili solo dopo l’approvazione del rendiconto generale 2015 e movimentabili esclusivamente con deliberazione della Giunta regionale; tale articolo risulta poi abrogato nel corso del 2016.

Interventi su leggi regionali preesistenti

Sono sostituite le tabelle A1 e A2 allegate alla legge regionale n. 2/2012. Viene inoltre modificata la disciplina sui residenti nei villaggi provvisori realizzati dopo il sisma del 31 ottobre 2002, precisando che il contributo è destinato alla copertura parziale delle spese per l’energia elettrica di chi abbia occupato o occupi tali strutture. È abrogato l’articolo 19 della legge regionale n. 19/2015.

Korai srl e organismo strumentale per interventi europei

La Giunta regionale è autorizzata a programmare, nel triennio 2016-2018, l’intervento finanziario destinato alla liquidazione volontaria della società Korai srl. La liquidazione deve essere supportata da un piano di realizzo dell’attivo e di estinzione del passivo, finalizzato alla valorizzazione dei beni immobili societari e al soddisfacimento dei creditori, con cautele per evitare ulteriori oneri rispetto a quelli programmati dalla Regione.

Per la gestione degli interventi finanziati con risorse europee può essere istituito un organismo strumentale regionale, privo di personalità giuridica ma dotato di autonomia gestionale e contabile, al quale trasferire crediti e debiti relativi agli interventi europei e il cui funzionamento è demandato alla Giunta regionale.

Polizia provinciale e definanziamento di opere pubbliche

Le funzioni di polizia provinciale connesse alle funzioni delegate restano in capo alle Province, con oneri a carico della Regione secondo protocolli d’intesa tra gli enti interessati.

Per le opere pubbliche finanziate con risorse regionali, non europee o statali, è previsto il definanziamento se l’opera non viene avviata entro tre anni dalla concessione del finanziamento; l’avvio coincide con la pubblicazione del bando o con l’avvio delle procedure di evidenza pubblica. Il termine decorre dall’atto di concessione o dalla sua comunicazione. È prevista una procedura con comunicazione ai destinatari, termine di trenta giorni per dimostrare l’avvio o chiedere il rimborso delle spese di progettazione, pubblicazione degli interventi definanziati sul sito istituzionale e istituzione di un fondo per nuove opere alimentato dalle revoche.

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