Salta al contenuto
Legge

L.R. Molise 7/2016

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne)

Normativa regionaleL.R. Molise 7/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 7/2016 modifica la legge regionale n. 7/1998 sulla pesca nelle acque interne, intervenendo su norme di esercizio e sui periodi di apertura della pesca nelle acque di categoria C, nonché sulla possibilità di campi di gara permanenti nei tratti in concessione. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURM e non contiene disposizioni a termine.

Modifiche alla disciplina regionale della pesca nelle acque interne

Modifiche alla disciplina della pesca nelle acque interne

La legge regionale del Molise 23 luglio 2016, n. 7 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, che disciplina la protezione e l’incremento della fauna ittica e l’esercizio della pesca nelle acque interne. Il provvedimento aggiorna alcune regole operative e i periodi di apertura della pesca in specifiche categorie di acque, con effetti limitati al territorio della Regione Molise.

Disciplina dell’esercizio della pesca e prescrizioni operative

Nel comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 7/1998 viene modificata la lettera d): la formulazione originaria “è vietato” è sostituita da “sono obbligatori”, con conseguente trasformazione della disposizione da divieto a prescrizione obbligatoria. Inoltre, dopo la lettera f) viene inserita la nuova lettera f-bis, che stabilisce che l’esercizio della pesca è consentito dal 1° aprile al 31 dicembre.

Acque di categoria C: periodo di apertura della pesca

Per le acque classificate di categoria “C”, il comma 8 dell’articolo 29 viene sostituito integralmente. La pesca apre l’ultima domenica di febbraio e si chiude la prima domenica di ottobre. La norma definisce quindi un calendario specifico e autonomo per tale categoria di acque, diverso dal regime generale eventualmente previsto altrove nella legge.

Campi di gara permanenti nei tratti in concessione

Dopo il comma 8 dell’articolo 29 è introdotto il comma 8-bis, che consente, nei tratti dati in concessione e ricadenti anche nei corsi d’acqua di categoria “C”, l’istituzione di campi di gara permanenti. In tali campi è possibile svolgere gare anche nei periodi di chiusura della pesca, ma solo la domenica e nei giorni festivi.

La possibilità è subordinata a una comunicazione alla Provincia da inviare almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara. Inoltre, il campo di gara permanente deve essere collocato in un tratto di fiume o torrente nel quale siano già effettuate immissioni di salmonidi adulti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Non risultano disposizioni transitorie o limiti temporali di efficacia diversi da quelli derivanti dalle singole regole introdotte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.