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Legge

L.R. Molise 8/2016

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei)

Normativa regionaleL.R. Molise 8/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 8/2016 modifica la disciplina sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, soprattutto su attestato e tesserino di idoneità, corsi di micologia, commissioni d’esame e soggetti organizzatori. Prevede anche norme transitorie per attestati già rilasciati e per chi trasferisce la residenza in Molise, oltre a sopprimere i riferimenti alle Comunità montane.

Modifiche alla disciplina molisana sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei

Modifiche alla disciplina regionale sulla raccolta dei funghi epigei

La legge regionale del Molise n. 8 del 23 luglio 2016 interviene sulla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, ridefinendo in particolare le regole per il conseguimento dell’idoneità alla raccolta dei funghi epigei, l’organizzazione dei corsi di micologia, la composizione delle commissioni d’esame e alcuni aspetti transitori e di coordinamento. La disciplina si applica nel territorio della Regione Molise.

Requisiti per l’attestato di idoneità e prova d’esame

Per conseguire l’attestato di idoneità alla raccolta è richiesto un corso di micologia di almeno 14 ore, con obbligo di frequenza di almeno 10 ore, e il superamento di un esame finale. L’esame è svolto davanti a commissioni regionali istituite con deliberazione della Giunta regionale per ciascun ambito territoriale corrispondente alle Province di Campobasso e Isernia.

Le commissioni durano cinque anni e sono composte da:

  • dirigente del servizio regionale competente, con funzioni di presidente;
  • un funzionario del Comando Regione Carabinieri Forestale oppure altro funzionario di corpo di polizia con competenze analoghe in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare;
  • un micologo in servizio presso l’ASReM iscritto al Registro nazionale micologi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio regionale competente. L’esame deve svolgersi, di regola, entro 90 giorni dalla domanda o dal suo perfezionamento presso la Regione Molise. In caso di esito negativo, la prova può essere ripetuta non prima di tre mesi.

Organizzazione e autorizzazione dei corsi

I corsi per raccoglitori sono proposti dai soggetti indicati dalla legge e devono essere autorizzati dal servizio regionale competente. La domanda di autorizzazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso. Se la Regione non si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento, l’istanza si intende accolta.

I corsi devono essere tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi e svolti secondo un programma conforme alle indicazioni statali previste dalla legge n. 352/1993.

Esenzioni e riconoscimento di titoli preesistenti

Per le persone che abbiano compiuto 65 anni è sufficiente la frequenza del corso: esse sono dispensate dall’esame ai fini del rilascio dell’attestato di idoneità.

Ai fini del rilascio del tesserino d’idoneità sono considerati validi, in luogo dell’attestato di idoneità alla raccolta, anche gli attestati di frequenza a corsi di micologia già rilasciati dall’ASReM o da associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Rilascio del tesserino per chi trasferisce la residenza in Molise

In deroga alla regola generale sul tesserino d’idoneità, il documento può essere rilasciato anche a chi abbia trasferito la propria residenza nel Molise e sia già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo, oppure di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.

Soggetti organizzatori dei corsi

La disciplina attribuisce all’ASReM, alle associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e alle Province il compito di organizzare e svolgere i corsi previsti per i raccoglitori.

Adeguamenti organizzativi e soppressioni

La legge elimina i riferimenti alle Comunità montane in alcune disposizioni della normativa previgente, aggiornando così l’assetto dei soggetti coinvolti nelle funzioni amministrative e organizzative connesse alla materia.

Abrogazioni e coordinamenti

Sono previste anche abrogazioni puntuali di disposizioni non più coerenti con il nuovo assetto normativo, con effetti di coordinamento rispetto a precedenti interventi legislativi regionali in materia.

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