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Sentenza

Sentenza n. 4001/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 2575/2025 pubbl. il 09/06/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 2549/2025

Giustizia amministrativa202601291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con cui era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 giugno 2025; l'amministrazione non l'aveva impugnata e non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l'attuazione del giudicato, la condanna al pagamento del dovuto, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione, erano rispettati i termini processuali ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, se il termine temporale per la fruizione del beneficio è ormai decorso, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di obbligazione fungibile e l'inerzia amministrativa non può pregiudicare la parte vittoriosa. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di effettuare anche gli adempimenti contabili necessari al pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di azionare davanti al giudice amministrativo l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le disposizioni sui termini e sul rito camerale applicabili al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di aver eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve imporre l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante il pagamento del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione ha natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento all'esecuzione di un giudicato di pagamento; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l'erogazione.
  • La concessione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza in relazione alle circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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