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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08988/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che sosteneva di avere prestato attività, per lunghi periodi e anche in assenza di formalizzazione del rapporto, alle dipendenze di imprese appaltatrici operanti in esclusiva per la committente, svolgendo mansioni di autista addetto al trasporto di prodotti postali in condizioni asseritamente assimilabili a quelle dei dipendenti diretti della committente. In primo grado le domande erano state respinte; in appello la Corte territoriale aveva invece dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 1 gennaio 1999, riconoscendo il trattamento economico corrispondente al livello D di Addetto Operativo Trasporti, ma limitandolo ai diritti non prescritti alla data di notifica del ricorso introduttivo. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente limitato la decorrenza del rapporto al 1 gennaio 1999 e non avrebbe considerato una decorrenza anteriore; (2) violazione delle norme sulla non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro di fatto e dell'art. 2126 c.c., assumendo che il trattamento economico avrebbe dovuto essergli riconosciuto sin dal 1 settembre 1992, anche per il periodo antecedente la formalizzazione del rapporto; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, in relazione al regime dei licenziamenti e alla decorrenza del termine prescrizionale per i diritti retributivi, censurando il riferimento della Corte territoriale alla prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla notifica del ricorso di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile e/o infondato il primo motivo per la commistione di censure eterogenee e comunque ha escluso il vizio di ultrapetizione/minuspetizione, osservando che le conclusioni originarie della parte comprendevano date alternative e la formula residuale della "data ritenuta di giustizia". Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la censura presupponeva una decorrenza del rapporto anteriore a quella già stabilita in appello, ma tale decorrenza non era stata utilmente censurata in sede di legittimità. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la sentenza d'appello non era conforme al principio secondo cui, per i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto quando il rapporto a tempo indeterminato, così come modulato dalle riforme del 2012 e del 2015, non offre più una stabilità idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata violazione, perché la decisione di merito si è mantenuta entro il perimetro delle conclusioni della parte

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per qualificare i motivi come doglianze di violazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza/procedimento

  • art. 2938 c.c.

    evocato dal ricorrente nel primo motivo in tema di rilevabilità della prescrizione

  • art. 1422 c.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere l'imprescrittibilità della pretesa, ma non accolto

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro processuale asseritamente violato

  • art. 2126 c.c.

    richiamato per sostenere il diritto alla retribuzione per prestazione di fatto resa in assenza di valido rapporto formalizzato

  • art. 2948 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro; la Corte applica il principio secondo cui la decorrenza va collegata alla cessazione del rapporto nei casi indicati

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel principio di diritto sulla decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto

  • art. 18 L. 300/1970

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione al regime di stabilità del rapporto e alla decorrenza della prescrizione

  • L. n. 92 del 2012

    richiamata come riforma che incide sul regime di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro

  • D.L. n. 487/1993, convertito nella L. n. 71/1994

    richiamato per la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato Poste Italiane

  • D.Lgs. n. 276/2003

    richiamato per qualificare l'ipotesi di somministrazione illecita di manodopera

  • L. n. 1369/1960

    richiamata per la disciplina dell'interposizione vietata di manodopera

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    richiamato nel principio di diritto sulla nuova disciplina del rapporto a tempo indeterminato e la decorrenza della prescrizione

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, con riferimento alla stessa questione, sovrappone censure eterogenee e incompatibili tra loro, in modo da rendere impossibile distinguere il vizio dedotto e la relativa sussunzione processuale.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice di merito si mantiene entro il perimetro delle conclusioni effettivamente formulate dalla parte, anche quando scelga una tra più date alternative espressamente indicate o faccia riferimento alla formula residuale della "data ritenuta di giustizia".
  • La pretesa di riconoscimento economico per una prestazione di fatto, in mancanza di una valida decorrenza anteriore del rapporto formalmente accertata, non può essere accolta in cassazione se non si censura efficacemente l'interpretazione delle domande e la base fattuale posta a fondamento della decisione di merito.
  • Per i diritti di lavoro non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro quando il rapporto a tempo indeterminato, alla luce delle riforme del 2012 e del 2015, non assicura una stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione durante il rapporto.
  • In tema di crediti retributivi, il giudice non può far decorrere la prescrizione dalla notifica del ricorso introduttivo se, secondo il regime applicabile, la decorrenza corre invece dalla cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàNesso di causalità

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