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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26504/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 22/01/2025. Il ricorrente deduce cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 27 c.p.p. per presunta violazione del termine di 20 giorni (contestando la data manoscritta di notificazione); 2) e 3) carenza di gravi indizi in relazione ai reati contestati ai capi 16) e 39); 4) censura sulla valutazione degli indizi relativi al capo 38), sostenendo che la cessione di 570 grammi di cocaina sarebbe stata effettuata da altro soggetto e che il ricorrente intervenne solo per riscuotere il prezzo e ritirare eventuale merce invenduta; 5) insufficiente motivazione e mancanza delle esigenze cautelari per i capi 40), 41) e 42), deducendo estraneità all'ambiente della droga e assenza di rischio di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale del riesame secondo cui: non vi è stata violazione del termine di 20 giorni dell'art. 27 c.p.p., essendo il termine riferito all'emissione del provvedimento dal giudice competente (ordinanza del G.I.P. di Agrigento emessa il 20/12/2024 e convalida del G.I.P. di Palermo dell'8/1/2025 tempestiva); le doglianze sui capi 16) e 39) sono rese innocue dal fatto che il tribunale del riesame ha già annullato l'ordinanza quanto a quei capi; le censure che sollecitano una diversa valutazione dei fatti (in particolare sul capo 38) non sono sindacabili in cassazione, che controlla solo la legittimità e la logicità della motivazione, non la riconsiderazione degli elementi probatori; la decisione del tribunale del riesame di confermare la custodia cautelare per i capi 38), 40), 41) e 42) è stata ritenuta adeguatamente motivata in relazione alla pericolosità sociale, alla modalità della condotta, ai precedenti e al rischio concreto di reiterazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1; art. 74, commi 1 e 2

    Le norme concernono il reato di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte prende atto che i delitti contestati rientrano nelle fattispecie previste dal DPR 309/1990 e valuta la sussistenza di gravi indizi alla luce delle intercettazioni e degli elementi raccolti.

  • Codice penale

    art. 416-bis.1; art. 61-bis; artt. 81 (cpv.), 110

    Riferimenti a circostanze aggravanti e ai reati connessi all'associazione di tipo mafioso e alla concorso di persone nell'azione criminosa; la motivazione tiene conto delle aggravanti e della partecipazione contestata nella valutazione del pericolo di reiterazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 27 c.p.p.; art. 390 c.p.p.

    Art. 27 c.p.p.: termine di 20 giorni rileva rispetto all'emissione del provvedimento del giudice competente (non alla sua notificazione), principio applicato dalla Corte per giudicare tempestiva la convalida. Art. 390 c.p.p.: richiamato in relazione ai vizi di motivazione censurati (vizi di motivazione e violazione di legge).

  • Disposizioni attuative del codice di procedura penale

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Ordina la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario competente per le formalità successive all'ordinanza di condanna o provvedimento restrittivo; la Corte dispone l'inoltro della copia del provvedimento a norma di tale articolo.

  • Corte Costituzionale

    La sentenza è richiamata in tema di esclusione di esonero da pagamento delle somme previste in sede di condanna pecuniaria; la Corte di Cassazione applica il principio per negare l'esonero del ricorrente dal versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali il controllo di legittimità in Cassazione è limitato alla verifica di vizi di diritto e di manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa la riconsiderazione degli elementi di fatto o una diversa valutazione degli indizi.
  • Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 27 c.p.p. si riferisce all'emissione del provvedimento da parte del giudice competente e non alla data della sua notificazione; la tempestività va valutata con riferimento all'atto emesso.
  • Se il giudice del riesame annulla i provvedimenti relativi a taluni capi, le censure su quei capi risultano in pratica prive di rilevanza nella sede di legittimità.
  • Per contestare con successo la permanenza di una misura cautelare è necessario dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione): deduzioni generiche di estraneità all'ambiente criminale o di coinvolgimento occasionale sono spesso insufficienti se sussistono indici concreti di collegamento (es. intercettazioni, modalità della condotta, precedenti).
  • Le censure che si risolvono nella mera proposta di una diversa ricostruzione dei fatti non sono ammissibili in Cassazione; è invece necessario indicare la violazione di norme specifiche o l'esistenza di una motivazione manifestamente illogica.

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