Cassazione Civile, Ordinanza n. 01451/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino aveva proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Campobasso e notificato il 28.10.2024. Il Giudice di pace aveva rigettato l'impugnazione ritenendola tardiva perché depositata il 27.11.2024, cioè oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, e aveva inoltre richiamato motivi di pubblica sicurezza a sostegno del decreto. Il ricorrente ha impugnato la decisione per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 24 e 113 Cost., nonché omessa motivazione sulla tardività incolpevole, sostenendo di aver nominato il difensore già in sede di convalida del trattenimento, che la Questura non aveva trasmesso la nomina, e che al momento del ricorso egli si trovava all'estero, essendo stato rimpatriato il 4.11.2024; con il secondo ha censurato l'omessa motivazione sulle esigenze di cura e sulla sicurezza del Paese d'origine. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo tempestiva l'opposizione al decreto di espulsione perché, al momento del deposito del ricorso, il ricorrente risiedeva all'estero in quanto già rimpatriato. Ha interpretato l'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011 nel senso che il termine per impugnare è di trenta giorni, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e ha affermato che la verifica va compiuta con riferimento alla situazione concreta al momento della proposizione del ricorso. In applicazione di tale criterio, il ricorso depositato il 27.11.2024 contro decreto notificato il 28.10.2024 è stato considerato tempestivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza del Giudice di pace è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Campobasso in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
"il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero"
il termine per proporre opposizione al decreto di espulsione dipende dalla residenza del ricorrente al momento della proposizione dell'impugnazione; se il ricorrente risiede all'estero, trova applicazione il termine più lungo previsto dalla norma.
art. 18, comma 5, d.lgs. n. 150/2011
richiamato come norma violata nel primo motivo di ricorso in relazione alla tardività e alle cause ostative al decorso del termine.
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della censura sulla tardività incolpevole, in relazione al diritto di difesa.
art. 113 Cost.
invocato a sostegno della censura sulla tardività incolpevole e sul controllo giurisdizionale del decreto di espulsione.
art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
richiamato in via analogica per evidenziare che anche in materia di protezione internazionale il termine di impugnazione è modulato in funzione della residenza all'estero.
art. 1, comma 4-ter, D.L. 5 ottobre 2023, n. 133
richiamato quale intervento modificativo dell'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011.
richiamata come legge di conversione del D.L. n. 133/2023.
richiamato come antecedente normativo dell'art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008.
richiamata come legge di conversione del D.L. n. 13/2017.
Massime di principio
- Ai fini dell'impugnazione del decreto di espulsione, il termine per ricorrere va determinato in base alla situazione del ricorrente al momento della proposizione del ricorso: se lo straniero risiede all'estero, opera il termine più lungo previsto dalla legge.
- La residenza all'estero rileva anche se lo straniero si trovi in situazione di irregolarità, poiché il discrimine è il non trovarsi in Italia al momento dell'impugnazione.
- L'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione e le eventuali cause ostative al decorso del termine grava sulla parte impugnante; il suo mancato assolvimento comporta la declaratoria d'inammissibilità d'ufficio.
- In presenza di un motivo fondato che incida sulla decisione, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
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