Cassazione Penale, Ordinanza n. 34376/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato, già amministratore di sostegno di una persona fragile, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 28 ottobre 2025, che ne aveva affermato la responsabilità per peculato e determinato la pena. Il ricorso censurava l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio, deducendo genericamente l’assenza degli elementi costitutivi del reato e un difetto di motivazione sulla pena. Contestava inoltre la mancata riqualificazione del fatto come peculato d’uso e sosteneva che le diverse appropriazioni dovessero essere considerate un unico reato. La sentenza impugnata aveva rilevato prelievi e impieghi appropriativi di denaro dell’amministrato, inclusi l’acquisto non autorizzato di più autovetture eccedenti le esigenze dell’interessato e di una polizza intestata all’amministratore, operazioni estranee agli interessi dell’amministrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le censure sulla responsabilità e sulla pena, perché ridotte a mere enunciazioni; manifestamente infondate e riproduttive di doglianze già esaminate dalla Corte d’appello quelle sulla riqualificazione in peculato d’uso. Ha condiviso la motivazione secondo cui l’appropriazione del denaro è incompatibile con un uso soltanto momentaneo e gli acquisti descritti, non autorizzati e privi di collegamento con gli interessi dell’amministrato, avevano natura appropriativa. Ha inoltre rilevato che le appropriazioni, essendo operazioni distinte, autonome e distanziate nel tempo, non configuravano un unico reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 c.p.
integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione
L’amministratore di sostegno che si appropria delle somme appartenenti all’amministrato commette peculato; il mero mancato rispetto delle procedure di spesa non basta, se non si accompagna a un’appropriazione o all’impiego dei beni per finalità estranee all’amministrato.
art. 314, comma 2, c.p.
l'incompatibilità ontologica dell'appropriazione del danaro con la destinazione ad uso solo momentaneo della res
La condotta appropriativa del denaro, per la sua natura, non è compatibile con la destinazione della cosa a un uso soltanto momentaneo richiesta per il peculato d’uso.
art. 616 c.p.p.
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Commette peculato l’amministratore di sostegno che si appropria delle somme giacenti sui conti intestati all’amministrato. La sola inosservanza delle procedure previste per le spese nell’interesse dell’amministrato non integra il reato, se non è accompagnata da un’appropriazione o dall’impiego di fondi o beni per finalità estranee ai suoi interessi.
- L’appropriazione di denaro è incompatibile con il peculato d’uso, che presuppone una destinazione della cosa a un uso meramente momentaneo.
- Acquisti non autorizzati, eccedenti le esigenze dell’amministrato e non rispondenti ai suoi interessi, possono rivelare una condotta appropriativa; lo stesso vale per l’impiego di somme per una polizza intestata all’amministratore.
- Una pluralità di appropriazioni configura reati distinti quando le operazioni sono autonome e distanziate nel tempo.
- Sono inammissibili per genericità le censure che si limitano ad affermare l’insussistenza degli elementi del reato o il difetto di motivazione sulla pena senza sviluppare argomenti specifici. Sono manifestamente infondate le doglianze che ripropongono questioni già adeguatamente esaminate dal giudice d’appello.
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