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Sentenza

Sentenza n. 1376/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale ordinario, limitatamente all'accreditamento di somme sul borsellino elettronico e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale di Verona, Sezione lavoro, lamentando che il Ministero non avesse dato integrale esecuzione al giudicato nonostante la notificazione in forma esecutiva. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che il Ministero, il 18 febbraio 2026, aveva accreditato sul borsellino elettronico l'importo riconosciuto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, chiedendo tuttavia anche il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza di primo grado in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto parziale di legittimazione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all'accreditamento sul borsellino elettronico, poiché l'Amministrazione aveva provveduto durante il giudizio. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda relativa al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dei difensori antistatari, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. La dichiarazione di anticipazione delle spese comporta infatti l'attribuzione diretta e autonoma del credito professionale al difensore, che ne diviene titolare iure proprio e unico soggetto legittimato a pretenderne il pagamento, anche mediante giudizio di ottemperanza. La coincidenza tra il difensore antistatario e il difensore della ricorrente nel giudizio di ottemperanza non sana il difetto di titolarità sostanziale, poiché il credito avrebbe dovuto essere fatto valere dal difensore in proprio. In applicazione della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese del giudizio; l'altra metà è stata dichiarata non ripetibile in considerazione del comportamento processuale dell'Amministrazione e della pluralità di procedimenti analoghi pendenti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile profilo di difetto di legittimazione parziale

    Consente al giudice di porre d'ufficio a fondamento della decisione una questione rilevata nel corso del giudizio, assicurando il contraddittorio sulle questioni rilevate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una sentenza dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, il credito relativo alle spese è attribuito direttamente e autonomamente al difensore, che ne diviene titolare iure proprio.
  • La parte processuale non è legittimata a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario; tale domanda deve essere proposta dal difensore in proprio.
  • La coincidenza tra il difensore antistatario e il difensore che assiste la parte nel successivo giudizio di ottemperanza non sana il difetto di legittimazione della parte, perché resta distinta la titolarità sostanziale del credito professionale dalla rappresentanza tecnica processuale.
  • L'adempimento dell'Amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della sentenza già eseguita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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