Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1624

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1624 della Commissione del 20 settembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R1624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 per riflettere la modifica della denominazione sociale di un esportatore coreano già esentato da un dazio antidumping esteso. La Commissione, a seguito di un riesame intermedio parziale, ha escluso che la riorganizzazione della società e il cambio di nome comportassero pratiche elusive o incidessero sull’esenzione concessa. L’intervento è quindi essenzialmente tecnico-amministrativo e conferma la continuità del codice addizionale TARIC A969 in capo a YOUNGWIRE.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 per aggiornare il nome dell’esportatore coreano esentato (da Young Heung Iron & Steel Co., Ltd a Youngwire) nell’ambito del dazio antidumping sui cavi d’acciaio.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi d’acciaio oggetto delle misure antidumping già in vigore ai sensi del regolamento (UE) 2018/607, in particolare ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese e a quelli spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tale paese. La modifica riguarda esclusivamente la posizione di Youngwire, società coreana precedentemente nota come Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, cui era stato attribuito il codice addizionale TARIC A969. Non introduce nuove misure generali, ma conferma la continuità dell’esenzione già riconosciuta alla società; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione, con effetti sulla modifica del nome a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Modifica del nome dell’esportatore esentato nel regime antidumping sui cavi d’acciaio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1624 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/607, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso anche alle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea. La Commissione lo adotta all’esito di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica della permanenza dell’esenzione concessa a un esportatore coreano a seguito del cambio di denominazione sociale e della riorganizzazione societaria.

Contesto normativo e misure precedenti

Le misure antidumping sui cavi d’acciaio hanno una lunga genesi: inizialmente istituite con il regolamento (CE) n. 1796/1999, sono state poi confermate o modificate da successivi atti, tra cui il regolamento (CE) n. 1858/2005, il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012. Il regolamento (UE) 2018/607 ha nuovamente istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della RPC, esteso alle importazioni spedite dal Marocco e dalla Repubblica di Corea. I dazi antidumping definitivi in vigore sono indicati nel testo nella misura del 60,4 %.

Ambito del riesame intermedio parziale

Il 5 agosto 2021 la Commissione ha aperto d’ufficio un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Il riesame era limitato alla posizione di Youngwire, già Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, e mirava a verificare se la società conservasse il diritto all’esenzione dal dazio antidumping esteso, nonostante la modifica del nome e la riorganizzazione.

Oggetto del prodotto e dati istruttori

Il prodotto interessato è il medesimo delle inchieste e dei riesami precedenti: cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98, nonché nei corrispondenti codici TARIC indicati dal regolamento. L’inchiesta ha coperto il periodo dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2021; per alcuni dati di dettaglio la Commissione ha concentrato l’analisi sul periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Valutazione della configurazione degli scambi e dell’eventuale elusione

La Commissione ha verificato se la riorganizzazione della società avesse prodotto una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. Dall’esame è emerso che le vendite all’esportazione nell’Unione sono rimaste sostanzialmente stabili, senza aumenti delle importazioni dalla RPC prima o dopo la riorganizzazione. È stato inoltre accertato che il rapporto con il produttore esportatore cinese collegato, già rilevante nelle precedenti indagini, non era mutato in modo tale da far ritenere un’elusione.

Verifica dei possibili trasbordi dalla Cina

La Commissione ha anche analizzato se vi fossero pratiche di trasbordo di cavi d’acciaio prodotti in Cina attraverso la società collegata nella Repubblica di Corea. È stato accertato che la produzione effettiva della società era sufficiente a giustificare le vendite verso l’Unione e che il sistema informatico di tracciamento consentiva di distinguere i prodotti fabbricati da Youngwire nei propri impianti coreani. I prodotti acquistati dalla società collegata nella RPC sono stati rivenduti solo sul mercato interno coreano e su altri mercati di esportazione, senza esportazioni verso l’Unione.

Verifica delle operazioni di assemblaggio

La Commissione ha inoltre esaminato l’eventuale sussistenza di operazioni di assemblaggio elusive ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Dalle verifiche su approvvigionamento, produzione e contabilità dei costi è risultato che il valore delle materie prime importate non superava il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e che il valore aggiunto superava il 25 % del costo di produzione. In base a tali dati, la Commissione ha escluso che le operazioni svolte fossero qualificabili come elusione.

Esito del procedimento e continuità dell’esenzione

Alla luce delle risultanze istruttorie, la Commissione ha concluso che non sussistevano pratiche di elusione imputabili a Youngwire e ha quindi mantenuto l’esenzione dal dazio antidumping esteso. Il testo precisa che Young Heung Iron & Steel Co., Ltd e YOUNGWIRE devono considerarsi la medesima società ai fini del dazio antidumping, e che la modifica del nome non incide sulle conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 né sull’esenzione originariamente concessa.

Decorrenza e applicazione

La Commissione stabilisce che gli effetti della modifica del nome producono effetto dal giorno di entrata in vigore del regolamento, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, sul piano operativo, comporta l’aggiornamento della denominazione associata al codice TARIC A969 nel sistema doganale unionale.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 modifica l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 sostituendo la denominazione "Young Heung Iron & Steel Co., Ltd" con "YOUNGWIRE" per il medesimo indirizzo in Changwon City, Gyungnam, mantenendo il codice addizionale TARIC A969.

Effetti del codice addizionale TARIC

Il codice addizionale TARIC A969, già attribuito a Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, si applica a YOUNGWIRE con effetto a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Esito del riesame intermedio parziale

La Commissione ha accertato che la modifica del nome e la riorganizzazione della società non hanno fatto emergere pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, né hanno inciso sul diritto all’esenzione dal dazio antidumping esteso.

Verifiche svolte dalla Commissione

Nel riesame, avviato il 5 agosto 2021 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha esaminato la configurazione degli scambi, possibili trasbordi dalla Cina attraverso la Corea e eventuali operazioni di assemblaggio. È stata effettuata una visita di verifica presso gli stabilimenti di Youngwire a Changwon e Busan.

Conclusioni su trasbordo e assemblaggio

La Commissione ha rilevato che la produzione effettiva della società era sufficiente e coerente con le vendite all’esportazione nell’Unione, che i prodotti acquistati dalla società collegata nella RPC non sono stati esportati nell’Unione e che il sistema di tracciamento garantiva l’origine coreana dei prodotti esentati. Inoltre, non risultavano operazioni di assemblaggio elusive: il valore delle materie prime importate non superava la soglia del 60 % e il valore aggiunto superava il 25 %, escludendo l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingantielusionedazi doganalicommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.