Regolamento (UE) 2022/1621
Regolamento (UE) 2022/1621 del Consiglio del 20 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti della Repubblica centrafricana, modificando le deroghe all’embargo sulle armi previsto dal regolamento (UE) n. 224/2014. L’intervento recepisce la risoluzione 2648 (2022) del Consiglio di sicurezza ONU e la conseguente decisione PESC 2022/1626, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme delle nuove eccezioni da parte degli operatori degli Stati membri. Le modifiche riguardano in particolare le forniture destinate a missioni internazionali, a usi umanitari o protettivi e al processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) in Repubblica centrafricana, spesso previa notifica al comitato delle sanzioni.
Modifica le deroghe all’embargo sulle armi e alle misure restrittive UE nei confronti della Repubblica centrafricana, adeguando il regolamento (UE) n. 224/2014 alla risoluzione ONU 2648 (2022).
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, ai soggetti e alle autorità degli Stati membri coinvolti nella fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, servizi di intermediazione, materiale e attrezzature soggette ai divieti del regolamento (UE) n. 224/2014 in relazione alla Repubblica centrafricana. Riguarda in particolare le deroghe per il sostegno a MINUSCA, alle missioni dell’Unione, alle forze francesi, ad altre forze di Stati membri ONU che forniscono formazione e assistenza, nonché alle forze di sicurezza e alle istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge della Repubblica centrafricana nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR). Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle misure restrittive UE nei confronti della Repubblica centrafricana
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 224/2014, che attua nell’ordinamento dell’Unione alcune misure restrittive relative alla Repubblica centrafricana. L’atto recepisce gli sviluppi della risoluzione 2648 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la corrispondente decisione (PESC) 2022/1626, con l’obiettivo di adeguare le deroghe all’embargo sulle armi e assicurare un’applicazione uniforme da parte degli operatori economici negli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione in attuazione della decisione 2013/798/PESC. Il considerando evidenzia che alcune modifiche introdotte a livello ONU e PESC ricadono nell’ambito del TFUE e richiedono quindi un intervento normativo dell’Unione per essere efficacemente applicate nel mercato interno e dagli operatori dell’UE.
Modifica dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 3 del regolamento base, cioè la norma che disciplina le deroghe ai divieti previsti dall’articolo 2. Le nuove ipotesi di esclusione riguardano:
- forniture destinate a MINUSCA, alle missioni dell’Unione, alle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana e ad altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che prestano formazione e assistenza;
- forniture di attrezzature non letali e assistenza alle forze di sicurezza centrafricane, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, purché destinate al processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) e coordinate con MINUSCA;
- materiale militare non letale per uso esclusivamente umanitario o protettivo;
- abbigliamento protettivo temporaneamente esportato da personale ONU, personale dell’Unione o degli Stati membri, media, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per uso personale;
- armi, munizioni, veicoli militari e componenti destinati alle forze di sicurezza centrafricane, sempre per il sostegno o l’uso nel processo di SSR.
Notifica preventiva al comitato delle sanzioni
Per alcune deroghe il regolamento richiede la preventiva notifica al comitato delle sanzioni. In particolare, la notifica è prevista per:
- la fornitura di assistenza, inclusa la formazione, alle forze di sicurezza centrafricane nell’ambito della SSR;
- la fornitura di materiale militare non letale a uso umanitario o protettivo;
- la fornitura di armi, munizioni, veicoli militari e componenti alle forze di sicurezza centrafricane nell’ambito della SSR.
Ambito operativo delle deroghe
Le deroghe sono formulate in modo restrittivo: gli aiuti e i materiali devono essere destinati "unicamente" al sostegno o all’uso nei contesti indicati, in particolare nel processo di riforma del settore della sicurezza. Per l’abbigliamento protettivo è richiesto l’uso personale esclusivo, mentre per le altre categorie il regolamento delimita con precisione il tipo di destinatario e la finalità dell’invio.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle deroghe all’embargo
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014, ridefinendo le ipotesi in cui i divieti dell’articolo 2 non si applicano. La modifica tiene conto della risoluzione UNSC 2648 (2022) e della decisione (PESC) 2022/1626.
Esenzioni per missioni internazionali e forze alleate
Non si applicano i divieti per assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione destinati unicamente al sostegno o all’uso da parte di MINUSCA, delle missioni dell’Unione, delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana e di altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato secondo la lettera b).
Deroghe per attrezzature non letali e supporto alla SSR
È ammessa, previa notifica preventiva al comitato delle sanzioni, la fornitura di attrezzature non letali e di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa, alle forze di sicurezza centrafricane e alle istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, se destinata esclusivamente al sostegno o all’uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) in coordinamento con MINUSCA.
Deroghe per uso umanitario o protettivo
È esclusa l’applicazione dei divieti per la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a condizione che la relativa assistenza o i relativi servizi siano stati preventivamente notificati al comitato delle sanzioni.
Esenzione per abbigliamento protettivo a uso personale
Sono esclusi dal divieto l’abbigliamento protettivo, inclusi giubbotti antiproiettile ed elmetti militari, temporaneamente esportati nella Repubblica centrafricana da personale ONU, personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, operatori dei media, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, purché per il loro esclusivo uso personale.
Forniture di armi, munizioni e veicoli per la SSR
È ammessa, previa notifica preventiva al comitato delle sanzioni, la fornitura di armi e munizioni, veicoli militari e componenti alle forze di sicurezza centrafricane e alle istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, se destinati esclusivamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Repubblica centrafricana.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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