Sentenza del 08/04/2016 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento sintetico - prova contraria - risparmio pregresso - art. 38, DPR. n. 600/72
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prova contraria del contribuente può riguardare anche risorse patrimoniali formatesi in anni precedenti rispetto a quello oggetto di accertamento. Le disponibilità economiche pregresse, se adeguatamente documentate e ragionevolmente compatibili con le spese contestate, possono infatti giustificare il finanziamento dei beni e delle spese utilizzati come indici di capacità contributiva e incidere sulla validità dell'accertamento sintetico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico del reddito fondato su indici di capacità contributiva, sostenendo di poter fornire prova contraria mediante la dimostrazione di disponibilità economiche accumulate in periodi d'imposta precedenti. Tali risparmi pregressi sarebbero stati utilizzati per sostenere le spese connesse al possesso e al mantenimento dei beni considerati dall'Amministrazione ai fini della ricostruzione sintetica del reddito.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Nell'accertamento sintetico, gli indici di capacità contributiva costituiscono elementi presuntivi, ma il contribuente può fornire prova contraria. Tale prova non deve necessariamente riferirsi a redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, potendo comprendere anche risparmi e disponibilità patrimoniali accumulati in precedenza, purché ne siano dimostrate l'esistenza, la provenienza e la concreta utilizzabilità.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico, il contribuente può neutralizzare la presunzione dimostrando che le spese o gli investimenti derivano da risorse diverse dal reddito dell'anno accertato.
- I risparmi pregressi possono costituire prova contraria valida, ma devono essere documentati con elementi oggettivi, come estratti conto, movimentazioni bancarie, disinvestimenti o altre evidenze patrimoniali.
- Non è sufficiente allegare genericamente l'esistenza di risparmi: occorre dimostrare la loro consistenza, la loro disponibilità nel periodo rilevante e la compatibilità temporale e quantitativa con le spese contestate.
- La prova deve collegare concretamente le disponibilità pregresse al finanziamento dei beni o delle spese utilizzati dall'Amministrazione come indici di capacità contributiva.
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