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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20146/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'atto di contestazione di sanzioni fiscali notificate il 28/12/2012 relative agli anni 2006-2008; l'Amministrazione riteneva che Leoni avesse concorso, in qualità di amministratore/legale rappresentante di SCF Advisors/Structured Corporate Finance spa, nella realizzazione di operazioni illecite (mutui azionari con una società ceca) che avevano ridotto la base imponibile di altre società (Chimsider Logistica spa e Certech Finanziaria spa). L'Agenzia sosteneva che, comunque, ai sensi degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n. 472/1997 dovesse poter essere sanzionato il concorso di persone fisiche anche se esterne alla stessa relazione organica con la persona giuridica contribuente, e che l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 non escluderebbe la punibilità degli esterni ove abbiano concorso alle violazioni; la CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente applicando l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 e ritenendo esclusiva la responsabilità della persona giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia e ha dichiarato assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato. La Corte ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui l'art. 7 d.l. n. 269/2003 dispone che le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 472/1997 per far nascere una responsabilità sanzionatoria personale di terzi concorrenti, indipendentemente dal fatto che essi siano organizzicamente interni o esterni alla società. Sono tuttavia previste eccezioni: sanzionabilità della persona fisica che abbia agito nell'interesse esclusivo proprio (non in quello sociale) o che abbia creato/artificialmente utilizzato la società come mera finzione per perseguire fini personali. Nel caso di specie l'Amministrazione non aveva dedotto né l'esistenza di un interesse esclusivamente personale né la fittizietà della società, perciò Leoni non poteva essere sanzionato. La Corte ha inoltre statuito che l'Agenzia è condannata alle spese e che non opera l'obbligo di versamento del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato in virtù del meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. n. 326/2003)

    «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»

    La norma attribuisce esclusivamente alla persona giuridica la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie connesse al suo rapporto fiscale; la clausola di compatibilità del terzo comma consente l'applicazione di norme precedenti solo se compatibili; in linea giurisprudenziale l'art. 7 esclude generalmente la punibilità personale dei terzi concorrenti, salvo i casi di interesse esclusivamente personale o di società fittizia.

  • art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Prevede il concorso nella commissione di violazioni tributarie; tuttavia, secondo la Corte, non costituisce deroga all'art. 7 quando quest'ultimo è applicabile: l'art. 9 può valere solo nella misura in cui sia compatibile con l'esclusiva attribuzione prevista dall'art. 7.

  • art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Norma richiamata dall'Amministrazione come possibile via di responsabilità; la Corte ricorda che l'art. 11 ritorna applicabile solo nelle ipotesi compatibili con l'art. 7.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale possibile motivo di cassazione (violazione di legge); la censura dell'Agenzia è stata esaminata nei termini di tale doglianza e giudicata infondata nel merito.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Disposizione sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che sono esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito, per cui l'Agenzia non è stata condannata al versamento ulteriore.

Massime di principio

  • L'art. 7 d.l. n. 269/2003 attribuisce, di regola, la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente; pertanto, il semplice concorso di terzi (anche esterni) non determina automaticamente la loro punibilità.
  • Le disposizioni generali sul concorso di persone (art. 9 d.lgs. n. 472/1997) non prevalgono sull'art. 7: possono applicarsi solo se compatibili con l'esclusione prevista dall'art. 7.
  • Esistono due principali eccezioni alla esclusione della responsabilità personale: (a) il soggetto ha agito per un interesse esclusivamente personale o diverso da quello sociale; (b) la società è stata costituita o utilizzata come mera fittio per perseguire fini personali. In tali casi la persona fisica può essere sanzionata.
  • In caso di contestazione verso consulenti o terzi esterni, l'Amministrazione deve provare elementi specifici che dimostrino l'interesse personale del terzo o la fittizietà/strumentalità della società; la mera partecipazione o consulenza non è sufficiente.
  • Argomentazioni di presunta disparità di trattamento tra soggetti (il cosiddetto 'doppio binario') non giustificano, di per sé, un'interpretazione estensiva dell'art. 7 in contrasto con il principio di legalità: eventuali profili di illegittimità costituzionale non possono essere usati per creare responsabilità non previste dal legislatore.
  • Se si ritiene di trovarsi in una delle eccezioni (interesse personale o società fittizia), tali elementi devono essere specificamente dedotti e provati dall'Amministrazione; in mancanza, l'azione sanzionatoria verso la persona fisica è destinata a fallire.

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