Cassazione Civile, Sentenza n. 16145/2020 del 28/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per errata applicazione dell'IVA su fatture relative a lavori edili 2005: l'Ufficio aveva contestato che l'IVA era stata calcolata e versata con aliquota inferiore a quella dovuta. La questione principale era se le opere fatturate rientrassero tra le opere di urbanizzazione primaria/secondaria (con aliquota agevolata 10%), in particolare se gli interventi di sistemazione di cimiteri fossero assimilabili agli impianti cimiteriali riconosciuti come opere di urbanizzazione primaria; inoltre la ricorrente denunciava omissione di pronuncia della Commissione regionale in relazione alle sanzioni irrogate e rilevava carenze di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato parte dei motivi ma ha accolto altri due (il motivo relativo alla corretta qualificazione normativa delle opere cimiteriali e quello relativo all'omessa pronuncia sulle sanzioni). In particolare la Corte ha ritenuto che, secondo la normativa richiamata, le prestazioni relative alla realizzazione di impianti e strutture cimiteriali rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria e pertanto sono soggette all'aliquota IVA agevolata del 10%; ha altresì ritenuto che la Commissione regionale non si era espressa sulle richieste della contribuente riguardanti l'annullamento delle sanzioni, sicché la sentenza impugnata va cassata per tali profili e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame. Restano invece confermate le parti della sentenza che avevano escluso la natura di opere di urbanizzazione primaria/secondaria per le altre prestazioni contestate, valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, nn. 127-quinquies, 127-sexies, 127-septies
nn. 127-quinquies, 127-sexies, 127-septies
La Tabella A stabilisce l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni legate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nella legge n. 847/1964; la Corte ha ritenuto che, applicata correttamente, include le prestazioni relative agli impianti cimiteriali così come normativamente definiti.
Legge 29 settembre 1964, n. 847, art. 4
Definisce l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade residenziali, fognature, rete idrica, pubblica illuminazione, spazi verdi attrezzati, nonché l'elenco delle opere secondarie). La Corte ha usato questa definizione per verificare la riconducibilità delle opere contestate alla disciplina agevolativa.
d.l. 27 aprile 1990, conv. nella l. 26 giugno 1990, n. 165, art. 3, comma 11
Chiarisce che l'aliquota agevolata del 10% per le prestazioni relative alle opere di urbanizzazione si applica anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano e si estende agli interventi di recupero effettuati sulle stesse opere; la Corte ha confermato tale estensione.
d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, conv. nella l. 28 febbraio 1990, n. 38, art. 26-bis
Parifica alle opere di urbanizzazione primaria gli impianti cimiteriali e rinvia alla normativa di polizia mortuaria per la loro individuazione; la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare la riconducibilità delle opere cimiteriali all'aliquota agevolata.
DPR 21 ottobre 1975, n. 803, regolamento di polizia mortuaria, art. 54
Elenca le opere e i servizi che costituiscono l'impianto cimiteriale (lotti per sepoltura, vie di accesso, parcheggi, viali, costruzioni accessorie ecc.): tale elenco è stato utilizzato dalla Corte per qualificare le lavorazioni come riconducibili agli impianti cimiteriali agevolabili.
d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. nella l. 6 febbraio 1992, n. 66, art. 1, comma 14
art. 1, quattordicesimo comma
Conferma che anche a tali opere trova applicazione l'aliquota agevolata per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; la Corte lo ha richiamato per rafforzare la tesi dell'agevolabilità degli impianti cimiteriali.
Massime di principio
- Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni relative alla realizzazione di impianti cimiteriali rientrano nella nozione di opere di urbanizzazione primaria e sono soggette all'aliquota IVA agevolata del 10% se rispondono agli elementi descritti nella normativa (DPR 803/1975 art.54 e legge n.847/1964 art.4).
- L'aliquota agevolata del 10% si applica anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano e agli interventi di recupero sulle stesse opere: la localizzazione territoriale non esclude l'agevolazione.
- Per ottenere l'agevolazione è necessario che la natura delle opere sia adeguatamente dimostrata negli atti di causa: la qualificazione operativa è principalmente questione di fatto e il giudice di merito ha il potere/dovere di valutarne le risultanze probatorie; la Cassazione non riesamina i fatti se non vi è errore di diritto o di interpretazione normativa.
- L'omessa pronuncia del giudice su una specifica domanda relativa a sanzioni o ad altre richieste di parte è vizio rilevante in cassazione quando la domanda sia stata effettivamente proposta e documentata: la mancanza di decisione espressa può giustificare la cassazione e il rinvio.
- In sede di contenzioso IVA sui lavori pubblici/edili, è utile istruttore documentale dettagliato (capitolati, computi metrici, descrizione opere, richiamo a norme tecniche/regolamenti) per dimostrare la riconducibilità alle categorie di opere che godono di agevolazioni.
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