Cassazione Civile, Ordinanza n. 33619/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 notificato da un comune su due immobili di proprietà del contribuente. Il ricorrente sosteneva di essere soltanto nudo proprietario dell’unità immobiliare principale, poiché un atto privato del 30 gennaio 2001 avrebbe costituito un diritto di abitazione in favore della madre; inoltre deduceva che il garage era pertinenza dell’abitazione principale. In primo grado il ricorso era stato accolto solo sulla pertinenza, mentre era stato respinto quanto all’immobile principale perché la scrittura privata era priva di data certa e non trascritta, quindi non opponibile al comune. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando documenti e circostanze che avrebbero dimostrato la residenza della madre nell’immobile, il pagamento dell’ICI da parte sua, la sua dichiarazione ICI, certificazioni di residenza/stato di famiglia e altre attestazioni del comune; con il secondo deduceva violazione dell’art. 2704 c.c., sostenendo che la scrittura privata avesse acquistato data certa per effetto di altri fatti, in particolare perché il suo contenuto sarebbe stato riprodotto in atti pubblici e sarebbe stato noto al comune almeno dal precedente contenzioso relativo a un’altra annualità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata indicazione della sede processuale di produzione dei documenti richiamati; inoltre ha evidenziato che, trattandosi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque precluso perché il ricorrente non aveva indicato e confrontato le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato manifestamente infondato: ha ribadito che l’art. 2704 c.c. rende la data della scrittura privata non autenticata opponibile ai terzi solo dal verificarsi dei fatti tipizzati dalla norma o di altro fatto idoneo a rendere certa l’anteriorità del documento; ha precisato che, nel contenzioso tributario, l’amministrazione finanziaria è terzo ai sensi della norma e che, quando la data dell’atto è determinante per individuare il soggetto passivo d’imposta, la scrittura privata non autenticata non è opponibile al fisco se non ha data certa. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, non risultava dimostrato un deposito giudiziale con data certa idonea a rendere opponibile al comune la scrittura privata invocata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa i fatti decisivi del giudizio
Il motivo è inammissibile se non rispetta l’onere di specifica indicazione degli atti e, in caso di doppia conforme, se non evidenzia la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa e l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda, con riferimento alla fase del giudizio in cui sono stati prodotti o formati.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
L’assolvimento dell’onere di deposito richiede che il documento o l’atto siano specificamente indicati nel ricorso e accompagnati da un riferimento idoneo a identificarne la fase di produzione o formazione.
art. 348-ter c.p.c.
Nell’ipotesi di conferma in appello della decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle rationes fattuali.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata è stata confermata dal Collegio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il giudizio è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 2704 c.c.
la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi
La scrittura privata non autenticata acquista data certa e opponibilità ai terzi solo dal verificarsi degli eventi tassativi indicati dalla norma o di altro fatto equivalente idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità del documento; nel contenzioso tributario il fisco è considerato terzo.
art. 1350 c.c.
Per gli atti che costituiscono o modificano il diritto di abitazione è richiesta la forma scritta a pena di nullità.
art. 2643 c.c.
Per gli atti costitutivi o modificativi del diritto di abitazione è richiesta la trascrizione.
art. 2657 c.c.
Il titolo per la trascrizione è l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizione autenticata.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2001
Viene richiamato per affermare che, in presenza di un diritto di abitazione validamente opponibile, il soggetto passivo dell’imposta è l’habitator.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
A seguito del rigetto del ricorso, sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste per la responsabilità aggravata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove i documenti decisivi siano stati prodotti nei precedenti gradi e, in caso di doppia conforme, non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
- Il requisito di autosufficienza impone che il ricorso contenga una ricostruzione chiara e autonoma dei fatti di causa e delle rationes decidendi delle sentenze impugnate; la Corte non può essere costretta a ricostruire la vicenda tramite gli atti di parte o il controricorso.
- Nel contenzioso tributario l’Amministrazione finanziaria o l’ente impositore è terzo ai fini dell’art. 2704 c.c.; pertanto una scrittura privata non autenticata è opponibile al fisco solo dal momento in cui acquisisce data certa nei modi previsti dalla norma o mediante un fatto equipollente certo.
- Quando la data dell’atto incide sull’individuazione del soggetto passivo d’imposta, la data della scrittura privata non autenticata non può essere opposta al fisco sulla base della sola sottoscrizione originaria o della mera allegazione in un giudizio precedente, occorrendo prova certa dell’anteriorità del documento rispetto al periodo d’imposta contestato.
- Per modificare o costituire un diritto reale di abitazione non bastano una scrittura privata semplice o indici fattuali di fatto abitativo: occorrono forma idonea e, per l’opponibilità ai terzi, gli adempimenti richiesti dalla disciplina della trascrizione.
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